Parere del Garante n. 332 del 20/10/2022
Parere sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico recante modalità e condizioni per il rilascio delle omologazioni dell’apparecchio di controllo, delle carte tachigrafiche, nonché delle autorizzazioni per le operazioni di primo montaggio e di intervento tecnico - 20 ottobre 2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico che disciplina modalità e condizioni per il rilascio delle omologazioni dell’apparecchio di controllo, delle carte tachigrafiche e delle autorizzazioni per primo montaggio e intervento tecnico. Il testo viene valutato sotto il profilo privacy in relazione ai trattamenti svolti da Ministero, Camere di commercio e Unioncamere, con particolare attenzione alla definizione dei ruoli di titolare, alla delimitazione dei dati trattati, inclusi quelli relativi a condanne penali e reati, e alle misure di sicurezza e conservazione. Il Garante rileva che lo schema recepisce le indicazioni fornite nel corso delle interlocuzioni e non presenta criticità in materia di protezione dei dati personali.
Parere favorevole sullo schema di decreto MISE per omologazioni, carte tachigrafiche e autorizzazioni ai centri tecnici dei tachigrafi
Parere sullo schema di decreto MISE su tachigrafi e centri tecnici
Il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico recante modalità e condizioni per il rilascio delle omologazioni dell’apparecchio di controllo, delle carte tachigrafiche, nonché delle autorizzazioni per le operazioni di primo montaggio e di intervento tecnico, adottato in attuazione dell’art. 3, comma 7, del d.m. 31 ottobre 2003, n. 361 e nel quadro del regolamento (UE) n. 165/2014 sui tachigrafi nel trasporto su strada.
Quadro normativo di riferimento
Il provvedimento richiama il GDPR, il Codice privacy, il regolamento (UE) n. 165/2014 e la normativa nazionale di settore. In particolare, il regolamento europeo disciplina l’autorizzazione, il controllo e la certificazione degli installatori, delle officine e dei costruttori di veicoli che possono effettuare installazioni, controlli, ispezioni e riparazioni dei tachigrafi, imponendo agli Stati membri di adottare procedure chiare, requisiti minimi di formazione, disponibilità di attrezzature, buona reputazione e misure per prevenire conflitti di interesse.
Contenuto dello schema esaminato
Lo schema di decreto sostituisce il d.m. 10 agosto 2007 e regola:
- le modalità di omologazione dei tachigrafi, dei loro componenti e delle carte tachigrafiche;
- i requisiti dei centri tecnici abilitati all’installazione, attivazione, controllo periodico, calibratura e riparazione dei tachigrafi intelligenti;
- il procedimento di autorizzazione dei centri tecnici;
- la sorveglianza ordinaria delle Camere di commercio e le ispezioni straordinarie del Ministero.
Trattamenti di dati personali previsti
Il Garante rileva che il Ministero, le Camere di commercio territorialmente competenti e Unioncamere effettuano trattamenti di dati personali nell’ambito delle rispettive competenze procedimentali. In particolare:
- il Ministero tratta i dati necessari per le determinazioni di competenza e l’adozione dei provvedimenti;
- la Camera di commercio tratta e trasmette al Ministero i dati necessari per l’espletamento delle funzioni attribuite, anche nei procedimenti interamente delegati e per il rilascio delle carte tachigrafiche;
- Unioncamere tratta i dati, ove presenti, per la gestione dell’elenco dei centri tecnici autorizzati.
Dichiarazioni su conflitti di interesse e requisiti di affidabilità
Tra gli elementi più rilevanti ai fini privacy vi è l’obbligo per diversi soggetti collegati al centro tecnico di dichiarare l’assenza di situazioni di conflitto di interesse o di partecipazioni in imprese dotate di mezzi soggetti all’obbligo di installazione del tachigrafo. Lo schema individua in modo puntuale i soggetti tenuti alla dichiarazione, includendo titolari di imprese individuali, soci amministratori, soci di maggioranza o unici, legali rappresentanti del soggetto socio, amministratori della società socia, responsabile tecnico e tecnici del centro.
Sempre in relazione al requisito della buona reputazione, l’Allegato 1 prevede che il centro tecnico produca una dichiarazione ai sensi dell’art. 89 del d.lgs. 159/2011, sottoscritta con le modalità dell’art. 38 del d.P.R. 445/2000, con cui l’interessato attesta l’assenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del Codice antimafia.
Ruoli dei soggetti pubblici, sicurezza e conservazione
Lo schema qualifica Ministero, Camere di commercio e Unioncamere come titolari del trattamento ai sensi dell’art. 4, par. 1, punto 7, GDPR e richiama l’adozione di misure tecniche e organizzative di sicurezza adeguate ai rischi, in linea con l’art. 32 GDPR e con l’allegato 7 del decreto. Sono inoltre richiamati i protocolli e le misure di sicurezza previsti dal disciplinare del Ministero e l’utilizzo, da parte delle Camere di commercio, del sistema informativo di InfoCamere S.c.p.a.
Quanto alla conservazione, il testo prevede che i dati personali siano conservati per cinque anni dalla loro acquisizione, in funzione delle diverse finalità di trattamento, e successivamente cancellati, salvo ulteriori obblighi di conservazione previsti da disposizioni legislative o regolamentari.
Valutazione del Garante
Il Garante osserva che lo schema ha recepito le indicazioni fornite dall’Ufficio nel corso delle interlocuzioni, finalizzate a:
- precisare i ruoli dei soggetti pubblici coinvolti;
- circoscrivere le categorie di interessati e le tipologie di dati trattati;
- delimitare anche il trattamento di dati relativi a condanne penali e reati;
- rispettare i principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione e proporzionalità di cui agli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), 6, par. 1, lett. e) e par. 3, e 10 GDPR, nonché l’art. 2-octies del Codice privacy;
- specificare le misure di sicurezza ai sensi dell’art. 32 GDPR;
- garantire il principio di integrità e riservatezza di cui all’art. 5, par. 1, lett. f), GDPR.
Conclusione
Alla luce di tali elementi, il Garante conclude che lo schema di decreto non presenta profili di criticità in materia di protezione dei dati personali e rende parere favorevole ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 58, par. 3, lett. b), del GDPR.
Punti principali
Oggetto del decreto e contesto normativo
Il parere riguarda lo schema di decreto attuativo dell’art. 3, comma 7, del d.m. 31 ottobre 2003, n. 361, relativo alle modalità e condizioni per il rilascio delle omologazioni dell’apparecchio di controllo, delle carte tachigrafiche e delle autorizzazioni per primo montaggio e intervento tecnico. La disciplina si innesta nel quadro del regolamento (UE) n. 165/2014 sui tachigrafi nel trasporto su strada.
Trattamenti previsti e soggetti coinvolti
Lo schema disciplina i trattamenti necessari per l’istruttoria e il rilascio delle autorizzazioni ai centri tecnici, per la sorveglianza sugli stessi e per le ispezioni straordinarie. Sono coinvolti il Ministero dello sviluppo economico, le Camere di commercio territorialmente competenti e Unioncamere, ciascuno come titolare del trattamento per le attività di rispettiva competenza.
Dati e requisiti richiesti ai centri tecnici
Tra le previsioni esaminate vi è l’obbligo, per determinati soggetti apicali o rilevanti del centro tecnico, di dichiarare l’assenza di conflitti di interesse o di partecipazioni in imprese di trasporto soggette a obbligo di tachigrafo. Inoltre, ai fini della buona reputazione e dell’affidabilità, è richiesta documentazione anche per categorie soggette a verifiche antimafia, con dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 89 del d.lgs. 159/2011 e dell’art. 38 del d.P.R. 445/2000, nel rispetto dell’art. 67 del Codice antimafia.
Ruoli, sicurezza e conservazione
Il decreto precisa i ruoli dei diversi soggetti pubblici e circoscrive le categorie di interessati e le tipologie di dati trattati, anche con riferimento ai dati relativi a condanne penali e reati, in coerenza con gli artt. 5, 6 e 10 GDPR e con l’art. 2-octies del Codice privacy. Sono inoltre individuate misure tecniche e organizzative di sicurezza, ai sensi dell’art. 32 GDPR, e un termine di conservazione dei dati pari a cinque anni dalla loro acquisizione, salvo obblighi ulteriori previsti da norme di legge o regolamento.
Esito del parere
Il Garante ritiene che lo schema di decreto non presenti profili di criticità in materia di protezione dei dati personali e rende parere favorevole ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 58, par. 3, lett. b), GDPR.
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