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Ordinanza

Ordinanza n. 310/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600824

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di sgombero e ripristino dello stato dei luoghi per occupazione di suolo pubblico con giostre e tappeti elastici

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone in via cautelare la sospensione, l’ordinanza comunale che gli ha imposto lo sgombero e il ripristino dello stato dei luoghi relativamente a un’area comunale occupata con giostre e tappeti elastici. Dal testo dell’ordinanza cautelare non risultano esposti in dettaglio i singoli motivi di ricorso né le specifiche censure di legittimità. La questione esaminata in sede cautelare ha riguardato, in particolare, la legittimazione del Comune a esercitare il potere di autotutela esecutiva sull’area e l’esistenza di un titolo legittimante l’attuale detenzione dell’area da parte del ricorrente.

La decisione

Il TAR ha ritenuto, con cognizione sommaria propria della fase cautelare, che l’area fosse entrata nel patrimonio indisponibile del Comune in forza della deliberazione consiliare di acquisto e del successivo atto pubblico del 29 dicembre 2023, nonostante la precedente appartenenza alla Provincia. Ne ha tratto la legittimazione del Comune all’esercizio dell’autotutela esecutiva finalizzata allo sgombero. Il ricorrente non ha allegato un titolo dal quale risultasse la legittimità della detenzione attuale dell’area, mentre aveva presentato un’istanza per ottenere in concessione un’altra area comunale, circostanza ritenuta coerente con l’assenza di un titolo relativo all’area oggetto dell’ordinanza. Il ricorso è stato quindi ritenuto privo di apprezzabili margini di fondatezza e l’istanza cautelare è stata rigettata. Il ricorrente è stato condannato alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; sulla base della cognizione sommaria, il TAR ha rigettato la domanda di sospensione per l’assenza di apprezzabili margini di fondatezza del ricorso.

Massime di principio

  • L’ente pubblico proprietario di un’area appartenente al proprio patrimonio indisponibile è legittimato a esercitare l’autotutela esecutiva per ottenere lo sgombero del bene, quando l’occupazione avvenga in assenza di un titolo legittimante.
  • Ai fini della tutela cautelare, l’assenza di allegazione, da parte del ricorrente, di un titolo attuale idoneo a giustificare la detenzione dell’area costituisce elemento contrario alla fondatezza della domanda di sospensione dell’ordine di sgombero.
  • La formalizzazione dell’acquisto di un’area mediante atto pubblico, preceduta dalla deliberazione dell’organo competente, consente di riconoscere, in sede cautelare e sulla base della cognizione sommaria, la titolarità dell’area in capo all’ente acquirente e la conseguente legittimazione all’autotutela esecutiva.

Come è indicizzato

MateriePatrimonio e alienazioniTutela cautelareSpese di lite
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiEfficacia ed esecutorietàTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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