Circolare numero 129 del 14-11-2006
L’Istituto assume il servizio di esazione dei contributi sindacali versati dagli iscritti alla FELAP, mediante trattenuta sulle somme erogate per prestazioni di disoccupazione agricola
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica la sottoscrizione, il 30 giugno 2006, dell’accordo tra INPS e FELAP per la trattenuta delle quote associative sugli importi di disoccupazione agricola. Vengono richiamati i requisiti di validità delle deleghe da verificare sui modelli Prest-Agr. 21 T.P., la sigla da utilizzare (FELAP) e le modalità contabili per rilevare contributi, debiti verso l’associazione, rimborso spese e IVA. Sono inoltre indicati il costo del servizio, le modalità di versamento periodico e la gestione del saldo di fine esercizio.
Riscossione da parte dell’INPS delle quote associative FELAP sulle prestazioni di disoccupazione agricola
Riscossione delle quote associative FELAP sulle prestazioni di disoccupazione agricola
La circolare dà comunicazione della stipula, avvenuta il 30 giugno 2006, dell’accordo tra INPS e FELAP per la trattenuta e riscossione delle quote associative dovute dagli iscritti all’associazione sulle prestazioni di disoccupazione agricola. L’intesa è stata sottoscritta dal Presidente dell’INPS in base alla deliberazione n. 172 del 31 maggio 2006 e si colloca nello schema convenzionale già utilizzato con altre organizzazioni sindacali.
Oggetto dell’accordo e costo del servizio
L’accordo affida all’INPS la riscossione delle quote associative mediante trattenuta sulle prestazioni di disoccupazione agricola, secondo quanto previsto dall’art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852. Il costo del servizio è stabilito in euro 0,60 per ciascuna delega. La FELAP si impegna inoltre ad accettare eventuali variazioni future del costo, come disciplinato dall’art. 7 della convenzione allegata.
Validità delle deleghe e verifiche operative
La circolare richiama espressamente l’art. 2 della convenzione, che definisce i requisiti di validità della delega. Tali requisiti risultano già formalizzati nel testo presente sui modelli Prest-Agr. 21 T.P. Le strutture periferiche dell’Istituto sono invitate a controllare che ogni delega presenti correttamente tutti gli elementi di sostanza e di forma richiesti. Inoltre, nelle deleghe per trattenute sindacali sulle prestazioni di disoccupazione agricola, l’associazione deve essere indicata con la sigla FELAP.
Contabilizzazione dei contributi e dei rimborsi
Ai fini contabili vengono istituiti specifici conti per la registrazione delle operazioni connesse alla trattenuta e al riversamento delle quote sindacali:
- GPA 25/164, per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle indennità di disoccupazione agricola;
- GPA 11/164, per la rilevazione del debito verso FELAP, da movimentare in contropartita del conto esistente GPA 35/042.
Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione e l’IVA dovuta su tale rimborso devono essere imputati, rispettivamente, ai conti GPA 24/042 e GPA 24/025.
Versamento delle somme trattenute e gestione del saldo
I versamenti delle somme trattenute, contabilizzate in DARE del conto GPA 11/164, devono essere eseguiti con la periodicità prevista dall’art. 5 della convenzione. Il conto corrente di accredito sarà comunicato con un successivo messaggio. Infine, il saldo eventualmente residuo del conto GPA 11/164 alla chiusura dell’esercizio deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio.
Punti principali
Accordo INPS-FELAP per la riscossione delle quote associative
In data 30 giugno 2006 il Presidente dell’INPS ha sottoscritto con la FELAP un accordo per la riscossione, da parte dell’Istituto, delle quote associative dovute dagli iscritti all’associazione, mediante trattenuta sulle prestazioni di disoccupazione agricola ai sensi dell’art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852. L’accordo riprende sostanzialmente lo schema già adottato con altre organizzazioni sindacali.
Costo del servizio e accettazione di eventuali variazioni
Il costo del servizio di esazione è fissato in euro 0,60 per singola delega. L’organizzazione sindacale si impegna ad accettare ogni eventuale variazione del costo relativa all’espletamento del servizio, come previsto dall’art. 7 della convenzione allegata.
Requisiti di validità della delega e controlli delle strutture periferiche
L’art. 2 della convenzione disciplina i requisiti di validità della delega, già formalizzati nel testo riportato sui modelli Prest-Agr. 21 T.P. Le strutture periferiche devono verificare che nelle deleghe siano rispettati tutti gli elementi di sostanza e di forma previsti dal testo. Per le trattenute sindacali sulle prestazioni di disoccupazione agricola, sul modello Prest.Agr. 21 T.P. l’associazione deve essere indicata con la sigla FELAP.
Conti istituiti per la rilevazione contabile
Per la rilevazione contabile dei contributi sindacali e dei successivi versamenti alla FELAP sono istituiti i conti GPA 25/164, per l’imputazione dei contributi trattenuti sulle indennità di disoccupazione agricola, e GPA 11/164, per il debito verso FELAP, da movimentare in contropartita del conto esistente GPA 35/042. Gli importi relativi al rimborso delle spese del servizio di esazione e all’IVA sul rimborso devono essere imputati rispettivamente ai conti esistenti GPA 24/042 e GPA 24/025.
Versamenti, periodicità e chiusura di esercizio
Su richiesta dell’organizzazione sindacale, le somme trattenute e imputate in DARE del conto GPA 11/164 devono essere versate con la periodicità prevista dall’art. 5 della convenzione sul conto corrente che sarà indicato con successivo messaggio. Il saldo del conto GPA 11/164 eventualmente risultante a fine esercizio deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio.
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