Circolare numero 127 del 13-11-2006
Istruzioni per le trattenute sindacali in favore della USAE sulle prestazioni temporanee.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare dà attuazione alla convenzione del 20 giugno 2006 tra INPS e USAE per la trattenuta dei contributi sindacali sulle prestazioni temporanee. Sono indicati i beneficiari, le modalità di delega, i codici identificativi, le percentuali di contribuzione, il costo del servizio e gli adempimenti informativi a carico di datori di lavoro, strutture territoriali INPS e direzione centrale sistemi informativi. Vengono inoltre fornite le istruzioni contabili con l’istituzione di specifici conti per la rilevazione dei contributi, dei versamenti e dei rimborsi spese.
Convenzione INPS-USAE per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni temporanee
Convenzione INPS-USAE per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni temporanee
La circolare dà esecuzione alla convenzione stipulata il 20 giugno 2006 tra INPS e USAE per la riscossione dei contributi sindacali mediante trattenuta sulle prestazioni temporanee. L’intervento riguarda beneficiari di specifiche prestazioni previdenziali e assistenziali, definendo condizioni di adesione, modalità operative, percentuali di trattenuta e relative scritture contabili.
Ambito di applicazione
La trattenuta sindacale può essere effettuata sui trattamenti di mobilità, sulla disoccupazione non agricola ordinaria e speciale, sull’integrazione salariale e sui sussidi per lavori socialmente utili. Il riferimento normativo richiamato è l’articolo 18 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
Delega del lavoratore e validità
L’adesione avviene tramite delega sottoscritta dal lavoratore, che deve riportare anche il timbro dell’organizzazione e la firma di un rappresentante espressamente autorizzato. La delega deve essere contestuale alla domanda di prestazione e si estingue con il pagamento della prestazione richiesta. Per le prestazioni con domanda efficace oltre l’anno, la revoca o la nuova delega possono essere presentate entro il 20 ottobre precedente l’anno per cui si intende revocare la delega.
Codice identificativo e adempimenti del datore di lavoro
L’USAE è identificata dal codice 2301. Ai fini dell’effettuazione della trattenuta, il datore di lavoro deve indicare nella comunicazione dei dati per il pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale, per ogni lavoratore delegante, il codice dell’associazione sindacale destinataria e la misura percentuale del contributo. Le deleghe devono essere conservate dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 18, terzo comma, della legge n. 223/1991.
Misure dei contributi
La misura del contributo deve essere indicata espressamente nella delega, in percentuale sulla prestazione previdenziale e in misura uniforme per tutti gli iscritti all’organizzazione. Le percentuali comunicate dall’USAE sono:
- 4% sull’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti;
- 0,50% sulla CIG edile, ordinaria e straordinaria;
- 1% sui restanti trattamenti, ossia CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, disoccupazione non agricola ordinaria e speciale, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.
Costo del servizio e flussi informativi
Il costo del servizio di esazione è fissato in 0,60 euro per singola delega. L’organizzazione sindacale si impegna ad accettare eventuali variazioni di tale costo secondo quanto previsto dall’art. 6 della convenzione. Le strutture territoriali INPS devono trasmettere all’USAE gli elenchi dei soggetti per i quali sono state effettuate le trattenute, completi di dati anagrafici e importi. Per l’accredito dei contributi e l’invio dei tabulati, la circolare segnala che l’USAE ha comunicato un conto corrente bancario, che sarà oggetto di successivo messaggio.
Istruzioni operative e informatiche
Le strutture territoriali INPS sono incaricate di fornire alle aziende le istruzioni necessarie. La Direzione centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni comunicherà, con messaggi separati per ciascuna procedura di pagamento, la disponibilità dei nuovi programmi e le modalità operative di utilizzo.
Istruzioni contabili
Per la rilevazione dei contributi sindacali e dei versamenti all’USAE sono istituiti tre conti:
- GPA 25/165, per l’imputazione dei contributi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee;
- GPA 35/165, per l’accreditamento all’USAE dei contributi riscossi;
- GPA 11/165, per la rilevazione del debito verso l’USAE.
I pagamenti a favore dell’organizzazione devono essere imputati in DARE del conto GPA 11/165; l’eventuale saldo a fine esercizio deve essere riportato nel nuovo esercizio. I rimborsi delle spese di esazione e la relativa IVA, da trattenere sulle somme da versare all’USAE, devono essere contabilizzati rispettivamente sui conti GPA 24/042 e GPA 24/025.
Rinvio alle precedenti disposizioni
Per quanto non disciplinato nel dettaglio, la circolare rinvia alle istruzioni procedurali e contabili contenute nel punto 3 della circolare n. 167 del 7 luglio 1992.
Punti principali
Ambito della convenzione e prestazioni interessate
La convenzione sottoscritta il 20 giugno 2006 disciplina la riscossione, da parte dell’INPS, dei contributi sindacali a favore dell’USAE sulle prestazioni temporanee previste dall’articolo 18 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Possono aderire i soggetti beneficiari di trattamenti di mobilità, disoccupazione non agricola ordinaria e speciale, integrazione salariale e sussidi per lavori socialmente utili.
Delega, requisiti formali e durata
Il versamento dei contributi avviene mediante trattenuta sulle indennità percepite dal lavoratore, previa delega sottoscritta dal beneficiario. La delega deve riportare anche il timbro dell’organizzazione e la firma di un rappresentante espressamente autorizzato. Deve essere contestuale alla domanda di prestazione ed esaurisce i suoi effetti con il pagamento della prestazione richiesta. Per prestazioni con domanda efficace per periodi superiori all’anno è possibile revocare o presentare una nuova delega entro il 20 ottobre precedente all’anno per cui si intende revocarla.
Codice identificativo e obblighi del datore di lavoro
Il codice identificativo dell’USAE è 2301. Per consentire la trattenuta, il datore di lavoro deve indicare, al momento della comunicazione dei dati per il pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale, per ciascun lavoratore delegante, il codice dell’associazione sindacale destinataria e la percentuale del contributo. Le deleghe devono essere conservate dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 18, terzo comma, della legge n. 223/1991.
Misura dei contributi sindacali
La misura del contributo deve essere espressamente indicata nell’atto di delega, in percentuale sulla prestazione previdenziale e in misura uguale per tutti gli iscritti all’organizzazione. L’USAE ha comunicato le seguenti aliquote: 4% sull’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti; 0,50% sulla CIG edile, ordinaria e straordinaria; 1% sui restanti trattamenti, cioè CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, disoccupazione non agricola ordinaria e speciale, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.
Costo del servizio e rapporti finanziari
Il costo del servizio è fissato in 0,60 euro per singola delega. L’organizzazione sindacale si impegna ad accettare eventuali variazioni del costo del servizio secondo quanto previsto dall’art. 6 della convenzione. Le strutture territoriali INPS devono inviare all’USAE gli elenchi dei nominativi per i quali sono state effettuate le trattenute, con i dati anagrafici e gli importi trattenuti. Per l’invio dei tabulati e l’accredito dei contributi riscossi, è indicato che l’organizzazione aderente ha comunicato un conto corrente bancario, che sarà trasmesso con successivo messaggio.
Istruzioni operative e supporto informatico
Le strutture territoriali INPS forniranno alle aziende le opportune istruzioni. La Direzione centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni comunicherà, con messaggi distinti per singola procedura di pagamento, la disponibilità dei nuovi programmi e le modalità operative per il loro utilizzo.
Istruzioni contabili e conti istituiti
Ai fini della rilevazione contabile dei contributi sindacali e dei relativi versamenti a favore dell’USAE sono istituiti i conti GPA 25/165 per l’imputazione dei contributi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee, GPA 35/165 per l’accreditamento all’USAE dei contributi riscossi e GPA 11/165 per la rilevazione del debito verso l’USAE. I pagamenti all’organizzazione devono essere imputati in DARE del conto GPA 11/165, il cui eventuale saldo di fine esercizio deve essere ripreso nel nuovo esercizio.
Rimborsi spese e IVA
Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione dei contributi e all’IVA applicata su tale rimborso devono essere trattenuti sulle somme da versare all’USAE e imputati rispettivamente ai conti GPA 24/042 e GPA 24/025.
Rinvio ad altra circolare
Per le ulteriori istruzioni procedurali e contabili relative alla rilevazione dei contributi sindacali e alla definizione dei rapporti finanziari con l’USAE, la circolare rinvia alle disposizioni contenute nel punto 3 della circolare n. 167 del 7 luglio 1992.
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