Circolare numero 128 del 14-11-2006
Istruzioni per le trattenute sindacali in favore della Federazione Artigiani Pensionati Italiani (FAPI) sulle prestazioni temporanee.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta tra INPS e FAPI per consentire la trattenuta, sulle prestazioni temporanee erogate dall’Istituto, dei contributi sindacali dovuti dagli iscritti alla Federazione Artigiani Pensionati Italiani. Vengono indicati i beneficiari interessati, le modalità di delega, il codice identificativo FAPI, le percentuali di contribuzione applicabili, il costo del servizio e gli adempimenti operativi a carico dei datori di lavoro e delle strutture INPS. Sono inoltre riportate le istruzioni contabili con i conti da utilizzare per la rilevazione dei contributi, dei debiti verso FAPI e dei rimborsi spese, con rinvio alla circolare n. 167/1992 per gli ulteriori aspetti procedurali.
Convenzione INPS-FAPI per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni temporanee
Convenzione INPS-FAPI per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni temporanee
La circolare comunica l’avvenuta sottoscrizione, in data 8 giugno 2006, della convenzione tra INPS e Federazione Artigiani Pensionati Italiani (FAPI) per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni temporanee. L’operazione è disciplinata dall’articolo 18 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e consente la trattenuta dei contributi sindacali direttamente sulle prestazioni previdenziali erogate dall’Istituto.
Ambito di applicazione
La convenzione riguarda i soggetti beneficiari di specifici trattamenti previdenziali e assistenziali, per i quali è ammessa la trattenuta del contributo associativo a favore della FAPI. Le prestazioni interessate sono:
- indennità di mobilità;
- disoccupazione non agricola ordinaria e speciale;
- integrazione salariale;
- sussidi per lavori socialmente utili.
La circolare precisa che il versamento del contributo avviene mediante trattenuta sulle indennità corrisposte dall’INPS.
Delega sindacale: contenuto, efficacia e revoca
La delega deve essere sottoscritta dal lavoratore e deve riportare anche il timbro dell’Organizzazione e la firma di un rappresentante della stessa espressamente autorizzato. Essa deve essere presentata contestualmente alla domanda di prestazione e produce effetti fino al pagamento della prestazione richiesta.
Per le prestazioni la cui domanda abbia efficacia per periodi superiori a un anno, è prevista la possibilità di revocare la delega o di presentare una nuova delega entro il 20 del mese di ottobre precedente all’anno per il quale si intende revocarla.
Codice identificativo e misura del contributo
Il codice identificativo attribuito alla FAPI è 2101. La misura del contributo da trattenere deve essere indicata espressamente nell’atto di delega, in percentuale sulla prestazione previdenziale, e deve essere uguale per tutti gli iscritti dell’Organizzazione.
Le aliquote comunicate dalla FAPI, valide per le associazioni aderenti, sono le seguenti:
- 3% sull’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti;
- 0,50% sulla CIG edile, ordinaria e straordinaria;
- 1% sui restanti trattamenti, ossia CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, disoccupazione non agricola ordinaria e speciale, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.
Adempimenti a carico dei datori di lavoro e delle strutture territoriali INPS
Per consentire all’Istituto di effettuare la trattenuta sindacale, il datore di lavoro deve indicare, al momento della comunicazione dei dati necessari per il pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale, per ciascun lavoratore che abbia rilasciato delega:
- il codice distintivo dell’associazione sindacale destinataria del contributo associativo;
- la misura percentuale del contributo.
Le deleghe devono essere conservate dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 18, terzo comma, della legge n. 223/1991. Le strutture territoriali INPS sono incaricate di fornire alle aziende le istruzioni operative e di inviare alla FAPI gli elenchi dei nominativi per i quali sono state effettuate le trattenute, comprensivi dei dati anagrafici e degli importi trattenuti.
Costo del servizio e accredito dei contributi
Il costo del servizio di esazione è fissato in 0,60 euro per singola delega. La FAPI si impegna ad accettare eventuali variazioni future di tale costo, secondo quanto previsto dall’art. 6 della convenzione.
Per l’invio dei tabulati e per l’accredito dei contributi riscossi, la circolare segnala che l’Organizzazione aderente ha comunicato un conto corrente bancario che sarà reso noto con successivo messaggio.
Istruzioni procedurali e contabili
Ai fini della rilevazione contabile dei contributi sindacali e dei relativi versamenti a favore della FAPI, sono istituiti i seguenti conti:
- GPA 25/168, per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee;
- GPA 35/168, per l’accreditamento alla FAPI dei contributi sindacali;
- GPA 11/168, per la rilevazione del debito verso la FAPI.
I pagamenti a favore dell’Organizzazione devono essere imputati in DARE del conto GPA 11/168; l’eventuale saldo esistente a fine esercizio deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio.
Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione e all’IVA applicata su tale rimborso, da trattenere sulle somme da versare alla FAPI, devono essere imputati rispettivamente ai conti GPA 24/042 e GPA 24/025.
Per gli ulteriori profili procedurali e contabili, la circolare rinvia al punto 3 della circolare n. 167 del 7 luglio 1992.
Punti principali
Convenzione e finalità
In data 8 giugno 2006 il Presidente INPS e il Presidente della FAPI hanno sottoscritto una convenzione per la riscossione, da parte dell’INPS, dei contributi sindacali sulle prestazioni temporanee, ai sensi dell’articolo 18 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
Prestazioni interessate e soggetti beneficiari
Possono aderire alla trattenuta i beneficiari dei trattamenti previdenziali di mobilità, disoccupazione non agricola ordinaria e speciale, integrazione salariale e sussidi per lavori socialmente utili. La trattenuta del contributo sindacale avviene direttamente sulle indennità corrisposte dall’INPS.
Delega sindacale e requisiti formali
La delega deve essere sottoscritta dal lavoratore, recare il timbro dell’Organizzazione e la firma di un rappresentante espressamente autorizzato. Deve essere contestuale alla domanda di prestazione ed esaurisce i propri effetti con il pagamento della prestazione richiesta. Per prestazioni con domanda efficace per periodi superiori a un anno, la revoca o la nuova delega può essere presentata entro il 20 ottobre dell’anno precedente a quello per cui si intende revocare la delega.
Codice identificativo FAPI e misure del contributo
Il codice identificativo della FAPI è 2101. La misura del contributo deve essere indicata espressamente nella delega, in percentuale sulla prestazione previdenziale e uguale per tutti gli iscritti. La FAPI ha comunicato le seguenti aliquote: 3% sull’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti; 0,50% sulla CIG edile, ordinaria e straordinaria; 1% sui restanti trattamenti, cioè CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, disoccupazione non agricola ordinaria e speciale, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.
Adempimenti del datore di lavoro e delle strutture INPS
Per consentire la trattenuta sindacale, il datore di lavoro deve indicare, nella comunicazione dei dati per il pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale, il codice distintivo dell’associazione destinataria del contributo e la relativa misura percentuale, per ciascun lavoratore che abbia rilasciato delega. Le deleghe devono essere conservate dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 18, terzo comma, della legge n. 223/1991. Le strutture territoriali INPS forniranno alle aziende le istruzioni operative e invieranno alla FAPI gli elenchi dei nominativi con i dati anagrafici e gli importi trattenuti.
Costo del servizio e rapporti finanziari
Il costo del servizio è determinato in 0,60 euro per singola delega. L’Organizzazione sindacale si impegna ad accettare eventuali variazioni future del costo, secondo quanto previsto dall’art. 6 della convenzione. Per l’invio dei tabulati e l’accredito dei contributi riscossi, la FAPI ha comunicato un conto corrente bancario che sarà trasmesso con successivo messaggio.
Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile sono istituiti i conti GPA 25/168 per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee, GPA 35/168 per l’accreditamento alla FAPI dei contributi, e GPA 11/168 per la rilevazione del debito verso la FAPI. I versamenti a favore dell’Organizzazione vanno imputati in DARE del conto GPA 11/168, il cui eventuale saldo di fine esercizio deve essere ripreso nel nuovo esercizio. Il rimborso delle spese per il servizio di esazione e la relativa IVA, trattenuti sulle somme da versare alla FAPI, vanno imputati rispettivamente ai conti GPA 24/042 e GPA 24/025. Per le ulteriori istruzioni procedurali e contabili si rinvia al punto 3 della circolare n. 167 del 7 luglio 1992.
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