Circolare numero 130 del 14-11-2006
L’Istituto assume il servizio di esazione dei contributi sindacali versati dagli iscritti alla USAE, mediante trattenuta sulle somme erogate per prestazioni di disoccupazione agricola.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica la sottoscrizione, da parte dell’INPS, dell’accordo con l’USAE per la trattenuta delle quote associative sulle prestazioni di disoccupazione agricola, ai sensi della legge n. 852/1973. Vengono indicati il costo del servizio, le regole di validità delle deleghe da verificare sui modelli Prest-Agr. 21 T.P., la sigla da usare per il sindacato, i conti contabili da istituire e le modalità di versamento e di imputazione contabile, incluso il trattamento del saldo di fine esercizio.
Riscossione INPS delle quote associative USAE sulle prestazioni di disoccupazione agricola
Riscossione delle quote associative USAE sulle prestazioni di disoccupazione agricola
La circolare dà conto della stipula, avvenuta il 20 giugno 2006, dell’accordo tra INPS e USAE per la riscossione delle quote associative da trattenere sulle prestazioni di disoccupazione agricola. L’iniziativa si colloca nell’ambito dell’art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, e riprende sostanzialmente lo schema già utilizzato con le altre organizzazioni sindacali.
Costo del servizio e obblighi della organizzazione
Il servizio di esazione viene remunerato con un costo fisso pari a euro 0,60 per ciascuna delega. L’USAE si impegna inoltre ad accettare eventuali variazioni del costo del servizio, come previsto dall’art. 7 della convenzione allegata.
Requisiti di validità della delega e controlli operativi
La circolare richiama espressamente l’art. 2 della convenzione, che disciplina i requisiti di validità della delega. Tali requisiti sono già riportati nel testo dei modelli Prest-Agr. 21 T.P.; ne deriva che le strutture periferiche devono verificare puntualmente che ogni delega presenti tutti gli elementi sostanziali e formali richiesti.
Per le trattenute sindacali sulle prestazioni di disoccupazione agricola, il sindacato deve essere indicato con la sigla USAE sul mod. Prest.Agr. 21 T.P.
Rilevazione contabile e conti istituiti
Ai fini della contabilizzazione dei contributi sindacali trattenuti e dei successivi versamenti all’organizzazione, vengono istituiti i seguenti conti:
- GPA 25/163, per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle indennità di disoccupazione agricola;
- GPA 11/163, per la rilevazione del debito verso USAE, da movimentare in contropartita del conto esistente GPA 35/042.
Rimborso spese e imposta sul valore aggiunto
Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione dei contributi sindacali e l’IVA applicata al rimborso devono essere imputati, rispettivamente, ai conti esistenti GPA 24/042 e GPA 24/025.
Versamento delle somme trattenute e chiusura di esercizio
Su richiesta dell’USAE, i versamenti delle somme trattenute, da registrare in DARE del conto GPA 11/163, devono essere eseguiti con la periodicità prevista dall’art. 5 della convenzione, sul conto corrente che sarà comunicato con successivo messaggio.
Eventuali saldi del conto GPA 11/163 presenti a fine esercizio devono essere ripresi in carico nel nuovo esercizio, assicurando la continuità della rilevazione contabile.
Punti principali
Accordo INPS-USAE per la riscossione delle quote associative
Il 20 giugno 2006 il Presidente INPS ha sottoscritto con l’USAE un accordo per la riscossione, da parte dell’Istituto, delle quote associative degli iscritti, trattenute sulle prestazioni di disoccupazione agricola ai sensi dell’art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852. L’accordo è dichiarato sostanzialmente conforme allo schema già in essere con le altre organizzazioni sindacali.
Costo del servizio e variazioni future
Il costo del servizio è fissato in euro 0,60 per singola delega. L’organizzazione sindacale si impegna ad accettare eventuali ulteriori variazioni del costo del servizio, secondo quanto previsto dall’art. 7 della convenzione allegata.
Requisiti di validità della delega e controlli sulle domande
Si richiama l’art. 2 della convenzione, che disciplina i requisiti di validità della delega. Tali requisiti risultano già formalizzati nel testo riportato sui modelli Prest-Agr. 21 T.P.; le strutture periferiche devono verificare che nelle deleghe siano presenti tutti gli elementi di sostanza e di forma previsti. Nella delega per le trattenute sindacali sulle prestazioni di disoccupazione agricola, il sindacato deve essere indicato con la sigla USAE.
Conti contabili istituiti per la rilevazione
Per la rilevazione contabile dei contributi sindacali trattenuti e dei conseguenti versamenti all’organizzazione sono istituiti i conti GPA 25/163, per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle indennità di disoccupazione agricola, e GPA 11/163, per la rilevazione del debito verso USAE, da movimentare in contropartita del conto esistente GPA 35/042.
Rimborso spese e IVA
Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione dei contributi sindacali, nonché l’IVA dovuta sul rimborso, da trattenere sulle somme da versare all’organizzazione, devono essere imputati rispettivamente ai conti esistenti GPA 24/042 e GPA 24/025.
Versamenti e gestione del saldo finale
Su richiesta dell’organizzazione sindacale, i versamenti delle somme trattenute, da registrare in DARE sul conto GPA 11/163, devono essere effettuati con la periodicità prevista dall’art. 5 della convenzione, sul conto corrente che sarà indicato con successivo messaggio. Il saldo eventualmente risultante al termine dell’esercizio sul conto GPA 11/163 deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio.
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