Circolare numero 131 del 14-11-2006
Si illustrano le modalità di recupero dei contributi sospesi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le modalità di recupero dei contributi sospesi per il periodo 1 gennaio-31 ottobre 2006 ai sensi dell’art. 23 del D.L. n. 262/2006. Il pagamento può avvenire in unica soluzione, senza sanzioni né interessi, oppure in quattro rate mensili con quota capitale costante e applicazione degli interessi legali del 2,5% sulle rate successive alla prima. Per avvalersi della rateazione è necessaria apposita istanza entro il 16 novembre 2006. Vengono inoltre indicate le modalità operative di versamento per aziende, artigiani e commercianti, e per i committenti che utilizzano collaboratori coordinati e continuativi, nonché le conseguenze del mancato pagamento di una rata.
recupero dei contributi sospesi dal 1 gennaio al 31 ottobre 2006 con pagamento in unica soluzione o rateale
Recupero dei contributi sospesi dal 1 gennaio al 31 ottobre 2006
La circolare disciplina le modalità di recupero dei contributi sospesi ai sensi dell’art. 23 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, in relazione alla sospensione prevista dall’art. 5, comma 3-bis, della Legge n. 244/2005, come modificato dalla Legge n. 81/2006. Il documento si concentra sulle istruzioni operative per il pagamento rateale, integrando quanto già illustrato nelle circolari n. 72 del 19 maggio 2006 e n. 113 del 17 ottobre 2006.
Ambito temporale e modalità generali di recupero
Il recupero riguarda i contributi sospesi nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 ottobre 2006. I soggetti beneficiari della sospensione possono adempiere in due modi:
- in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni o interessi;
- in quattro rate mensili con quota capitale costante, gravate da interessi di differimento e di dilazione al tasso legale del 2,5%.
Il recupero decorre dal 16 novembre 2006.
Domanda per la rateazione e calendario dei versamenti
Per accedere al pagamento dilazionato, gli interessati devono presentare un’apposita istanza entro il 16 novembre 2006, utilizzando il modello allegato alla circolare. Il calcolo degli interessi di dilazione avviene applicando alla quota capitale il coefficiente corrispondente a ciascuna rata.
Le scadenze riportate sono le seguenti:
- 1ª rata: 16/11/2006, interesse 0,00%;
- 2ª rata: 16/12/2006, interesse 0,21%;
- 3ª rata: 16/01/2007, interesse 0,42%;
- 4ª rata: 16/02/2007, interesse 0,63%.
Conseguenze del mancato pagamento di una rata
Il mancato versamento di una rata non determina la decadenza dal beneficio della rateazione. La conseguenza è limitata alla singola rata non pagata, che viene considerata omissione contributiva con applicazione delle sanzioni previste per omesso o tardivo pagamento dei contributi ai sensi dell’art. 116 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le somme aggiuntive sono calcolate al tasso vigente alla data del pagamento, per il periodo compreso tra la scadenza della rata e il pagamento effettivo.
Modalità di versamento per le aziende
Le aziende devono effettuare il pagamento tramite Mod. F24. Va utilizzato il codice contributo DSOS, istituito con circolare n. 98 del 28 maggio 2002, e deve essere indicata la matricola dell’azienda seguita dallo stesso codice usato nel quadro D di denuncia per la rilevazione del credito.
Modalità di versamento per artigiani e commercianti
Per artigiani e commercianti il pagamento avviene mediante delega unificata Mod. F24, nella sezione INPS, con i codici istituiti dalla circolare n. 138 del 25 luglio 2000:
- AD per la contribuzione della gestione artigiani;
- CD per la contribuzione della gestione commercianti.
La circolare evidenzia che, poiché per tali soggetti non opera il principio dell’automaticità delle prestazioni, i contributi dovuti e non versati a causa della sospensione non sono utilizzabili fino al completo pagamento. I versamenti devono essere eseguiti alle scadenze mensili indicate.
Modalità di versamento per i committenti di collaboratori coordinati e continuativi
I committenti che vogliono pagare in unica soluzione, non essendo tenuti a corrispondere interessi, devono usare le modalità già descritte nella circolare n. 72/2006, con le causali previste per i contributi correnti C10 e CXX.
Coloro che scelgono la rateazione devono invece:
- presentare la richiesta di rateazione;
- versare con Mod. F24 indicando le causali COC per la quota contributi e COSI per la quota interessi, entrambe istituite con circolare n. 98/2002;
- inserire nel campo matr. INPS/codice INPS/filiale azienda il codice 069999999999.
Punti principali
Quadro normativo e ambito della sospensione
Il D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, all’art. 23, disciplina il recupero dei contributi sospesi in base al comma 3-bis dell’art. 5 della Legge 30 novembre 2005, n. 244, come modificato dall’art. 1-bis, comma 7, della Legge 11 marzo 2006, n. 81. La disciplina riguarda i contributi sospesi dal 1 gennaio al 31 ottobre 2006.
Modalità di pagamento e decorrenza del recupero
I soggetti beneficiari della sospensione devono versare i contributi sospesi in unica soluzione, senza aggravio di sanzioni e interessi, oppure in quattro rate mensili con quota capitale costante. Sul pagamento rateale si applicano interessi di differimento e di dilazione al tasso legale vigente del 2,5%. Il recupero decorre dal 16 novembre 2006.
Domanda per il pagamento rateale e calcolo degli interessi
Per ottenere la rateazione, i soggetti interessati devono presentare apposita istanza entro il 16 novembre 2006, utilizzando il modello allegato. Gli interessi di dilazione sono calcolati moltiplicando la quota capitale per il relativo coefficiente. Le scadenze e i coefficienti indicati sono: 1ª rata 16/11/2006, 0,00%; 2ª rata 16/12/2006, 0,21%; 3ª rata 16/01/2007, 0,42%; 4ª rata 16/02/2007, 0,63%.
Effetti del mancato pagamento di una rata
Il mancato pagamento di una rata non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione, ma configura un’omissione contributiva limitata alla rata non versata. In tal caso si applicano le sanzioni previste per l’omesso o tardivo pagamento dei contributi ai sensi dell’art. 116 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, con somme aggiuntive calcolate al tasso vigente alla data del pagamento per il periodo dalla scadenza della singola rata al pagamento effettivo.
Modalità di versamento per le aziende
Le aziende devono effettuare il pagamento tramite Mod. F24, secondo le modalità dell’esempio riportato. Deve essere utilizzato il codice contributo DSOS, istituito con circolare n. 98 del 28 maggio 2002, esponendo la matricola dell’azienda seguita dallo stesso codice utilizzato nel quadro D di denuncia per la rilevazione del credito.
Modalità di versamento per artigiani e commercianti
Gli artigiani e i commercianti devono versare mediante delega unificata (Mod. F24), nella sezione riservata all’INPS, utilizzando i codici istituiti con circolare n. 138 del 25 luglio 2000: AD per la contribuzione dovuta alla gestione artigiani e CD per la contribuzione dovuta alla gestione commercianti. La circolare precisa che, non operando il principio dell’automaticità delle prestazioni, i contributi sospesi non versati non sono utilizzabili fino al completo pagamento. I versamenti devono avvenire alle scadenze mensili indicate.
Modalità di versamento per committenti con collaboratori coordinati e continuativi
I committenti che intendono versare in unica soluzione, non essendo tenuti al pagamento di interessi, devono utilizzare le modalità già illustrate nella circolare n. 72/2006, con le causali previste per i contributi correnti C10 e CXX. Se intendono avvalersi della rateazione, devono presentare la richiesta di rateazione e versare con Mod. F24 indicando le causali COC per la quota contributi e COSI per la quota interessi, istituiti con circolare n. 98/2002, e inserendo nel campo matr. INPS/codice INPS/filiale azienda il codice di 12 caratteri 069999999999.
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