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Circolare

Circolare numero 126 del 13-11-2006

Istruzioni per le trattenute sindacali in favore dell’ ASSOPENSIONATI sulle prestazioni temporanee.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione del 19 giugno 2006 tra INPS e ASSOPENSIONATI per la trattenuta e il versamento dei contributi sindacali sulle prestazioni temporanee. Sono definiti i soggetti beneficiari, le modalità di rilascio e conservazione della delega, le percentuali di contribuzione, il costo del servizio e le istruzioni operative per aziende, strutture territoriali e uffici contabili INPS. Vengono inoltre istituiti specifici conti contabili per la rilevazione delle somme trattenute, dei debiti verso l’Organizzazione e dei relativi accrediti, con rinvio alle precedenti istruzioni della circolare n. 167 del 7 luglio 1992 per gli aspetti non ulteriormente dettagliati.

Convenzione INPS-ASSOPENSIONATI per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni temporanee

Convenzione INPS-ASSOPENSIONATI per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni temporanee

La circolare dà attuazione alla convenzione sottoscritta il 19 giugno 2006 tra INPS e ASSOPENSIONATI per la trattenuta dei contributi sindacali sulle prestazioni temporanee. L’intervento disciplina i soggetti interessati, le modalità di delega, le aliquote da applicare, il costo del servizio e le relative scritture contabili.

Ambito di applicazione

Possono aderire alla trattenuta sindacale i soggetti che percepiscono prestazioni di mobilità, disoccupazione non agricola ordinaria e speciale, integrazione salariale e sussidi per lavori socialmente utili. La riscossione del contributo avviene mediante trattenuta diretta sulle indennità corrisposte dall’INPS.

Delega sindacale e validità

La delega deve essere sottoscritta dal lavoratore e completata con il timbro dell’Organizzazione e la firma di un rappresentante espressamente autorizzato. La domanda di adesione deve essere contestuale alla richiesta della prestazione e la delega produce effetti fino al pagamento della prestazione stessa.

Per le prestazioni la cui domanda vale per periodi superiori all’anno, è ammessa la revoca o la presentazione di una nuova delega entro il 20 ottobre dell’anno precedente a quello per il quale si intende revocare la precedente adesione.

Adempimenti del datore di lavoro

Ai fini dell’applicazione della trattenuta, il datore di lavoro, al momento della comunicazione dei dati necessari per il pagamento diretto dell’integrazione salariale, deve indicare per ciascun lavoratore delegante:

  • il codice distintivo dell’Organizzazione sindacale destinataria;
  • la misura percentuale del contributo.

Le deleghe devono essere conservate dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 18, terzo comma, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Codice identificativo e misure del contributo

ASSOPENSIONATI è identificata con il codice 2201. La misura del contributo deve essere espressamente indicata nella delega, in percentuale alla prestazione previdenziale, e deve essere uniforme per tutti gli iscritti all’Organizzazione.

Le percentuali comunicate sono:

  • 3% sull’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti;
  • 0,50% sulla CIG edile, ordinaria e straordinaria;
  • 1% sui restanti trattamenti, ossia CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, disoccupazione non agricola ordinaria e speciale, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.

Costo del servizio e flussi informativi

Il costo del servizio di esazione è fissato in 0,60 euro per singola delega. L’Organizzazione si impegna ad accettare eventuali variazioni future del costo, secondo quanto previsto dall’art. 6 della convenzione.

Le Strutture territoriali INPS trasmetteranno ad ASSOPENSIONATI gli elenchi dei nominativi per i quali sono state operate le trattenute, con i relativi dati anagrafici e gli importi trattenuti. Per l’accredito dei contributi riscossi e l’invio dei tabulati, l’Organizzazione ha comunicato un conto corrente bancario che sarà reso noto con successivo messaggio.

Istruzioni operative e informatiche

La Direzione centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni comunicherà, con messaggi distinti per singola procedura di pagamento, la disponibilità dei nuovi programmi e le modalità operative per il loro utilizzo. Le Strutture territoriali INPS forniranno alle aziende le istruzioni necessarie per l’applicazione della convenzione.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile dei contributi sindacali e dei relativi versamenti sono istituiti i seguenti conti:

  • GPA 25/167, per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee;
  • GPA 35/167, per l’accreditamento ad ASSOPENSIONATI dei contributi sindacali;
  • GPA 11/167, per la rilevazione del debito verso ASSOPENSIONATI.

I pagamenti a favore dell’Organizzazione devono essere imputati in DARE del conto GPA 11/167; l’eventuale saldo risultante a fine esercizio deve essere ripreso nel nuovo esercizio.

Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione e all’IVA sul rimborso devono essere imputati rispettivamente ai conti GPA 24/042 e GPA 24/025.

Rinvio alle disposizioni precedenti

Per tutto ciò che non è espressamente disciplinato nella circolare, si rinvia alle istruzioni contenute nel punto 3 della circolare n. 167 del 7 luglio 1992.

Punti principali

Convenzione e finalità

In data 19 giugno 2006 è stata sottoscritta tra INPS e ASSOPENSIONATI una convenzione per la riscossione, da parte dell’INPS, dei contributi sindacali sulle prestazioni temporanee, ai sensi dell’articolo 18 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Soggetti interessati e prestazioni coinvolte

Possono versare i contributi sindacali mediante trattenuta sulle indennità i beneficiari dei trattamenti di mobilità, disoccupazione non agricola ordinaria e speciale, integrazione salariale e sussidi per lavori socialmente utili.

Delega sindacale: requisiti e durata

La delega deve essere sottoscritta dal lavoratore, recare anche il timbro dell’Organizzazione e la firma di un rappresentante espressamente autorizzato. Deve essere contestuale alla domanda di prestazione ed esaurisce i propri effetti con il pagamento della prestazione richiesta. Per prestazioni con domanda efficace per periodi superiori all’anno, la revoca o la nuova delega può essere presentata entro il 20 ottobre dell’anno precedente a quello per cui si intende revocare la delega.

Adempimenti del datore di lavoro

Per consentire la trattenuta sindacale, il datore di lavoro, al momento della comunicazione dei dati necessari per il pagamento diretto dell’integrazione salariale, deve indicare per ciascun lavoratore delegante il codice distintivo dell’Associazione sindacale e la misura percentuale del contributo. Le deleghe devono essere conservate dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 18, terzo comma, della legge n. 223/1991.

Codice identificativo e aliquote contributive

Il codice identificativo di ASSOPENSIONATI è 2201. La misura del contributo deve essere indicata espressamente nella delega, in percentuale alla prestazione previdenziale e uguale per tutti gli iscritti. Le percentuali comunicate sono: 3% sull’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti; 0,50% sulla CIG edile, ordinaria e straordinaria; 1% sui restanti trattamenti, cioè CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, disoccupazione non agricola ordinaria e speciale, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.

Costo del servizio e rapporti finanziari

Il costo del servizio è fissato in 0,60 euro per singola delega. L’Organizzazione sindacale si impegna ad accettare eventuali ulteriori variazioni del costo previste dall’art. 6 della convenzione. Le strutture territoriali INPS invieranno ad ASSOPENSIONATI gli elenchi dei nominativi con i dati anagrafici e gli importi trattenuti. Per l’invio dei tabulati e l’accredito dei contributi riscossi, l’Organizzazione ha comunicato un conto corrente bancario che sarà trasmesso con successivo messaggio.

Istruzioni informatiche e operative

La D.C. Sistemi Informativi e Telecomunicazioni comunicherà, con messaggi distinti per singola procedura di pagamento, la disponibilità dei nuovi programmi e le modalità operative per il loro utilizzo. Le Strutture territoriali INPS forniranno alle aziende le necessarie istruzioni applicative.

Istruzioni contabili e conti istituiti

Per la rilevazione contabile dei contributi sindacali e dei versamenti all’ASSOPENSIONATI sono istituiti i conti GPA 25/167 per l’imputazione dei contributi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee, GPA 35/167 per l’accreditamento all’Organizzazione dei contributi e GPA 11/167 per la rilevazione del debito verso ASSOPENSIONATI. I pagamenti a favore dell’Organizzazione devono essere imputati in DARE del conto GPA 11/167, il cui eventuale saldo a fine esercizio va ripreso nel nuovo esercizio.

Spese di esazione e IVA

Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione e alla relativa IVA, da trattenere sulle somme da versare ad ASSOPENSIONATI, devono essere imputati ai conti esistenti GPA 24/042 e GPA 24/025 rispettivamente.

Rinvio a precedenti istruzioni

Per gli ulteriori aspetti procedurali e contabili relativi alla rilevazione dei contributi sindacali e alla definizione dei rapporti finanziari con l’Organizzazione, la circolare rinvia al punto 3 della circolare n. 167 del 7 luglio 1992.

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