Sentenza del 19/07/2016 n. 611 - Comm. Trib. Prov. Brescia
IMU - Esenzione ex art. 7 d.lgs 504/1992 - Presupposti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'applicazione dell'esenzione IMU prevista dall'art. 7 del d.lgs. 504/1992 agli immobili appartenenti a soggetti rientranti nell'art. 87 del d.P.R. 917/1986 e destinati esclusivamente ad attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative o sportive. Il presupposto controverso è se sia sufficiente che l'immobile sia utilizzato per tali attività oppure se debba sussistere anche la coincidenza tra il proprietario dell'immobile e il soggetto che concretamente esercita l'attività.
La decisione
L'esenzione è riconosciuta solo quando il proprietario dell'immobile utilizza direttamente il bene per lo svolgimento di una delle attività agevolate. Non è sufficiente che l'immobile sia destinato a tali finalità se l'attività è esercitata da un soggetto diverso dal proprietario, ad esempio in forza di locazione, comodato o altro titolo di godimento. Nel testo fornito non sono indicati gli estremi del procedimento né l'esito formale del ricorso, ma il principio affermato è favorevole all'ente impositore quando manca l'utilizzo diretto da parte del proprietario.
Norme richiamate
Art. 7 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Prevede l'esenzione dall'imposta per gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87 del d.P.R. 917/1986 e destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative o sportive.
L'esenzione richiede sia la destinazione esclusiva dell'immobile a una delle attività agevolate sia l'utilizzo diretto dell'immobile da parte del proprietario.
Art. 87 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Individua i soggetti cui può riferirsi il regime agevolativo previsto dall'art. 7 del d.lgs. 504/1992.
Massime di principio
- Per ottenere l'esenzione IMU non basta dimostrare che l'immobile sia materialmente utilizzato per un'attività assistenziale, sanitaria, didattica o altra attività agevolata.
- È necessario che il proprietario dell'immobile sia anche il soggetto che esercita direttamente l'attività istituzionale o agevolata nel bene.
- L'utilizzo dell'immobile da parte di un soggetto distinto dal proprietario, anche per finalità conformi alla norma, normalmente esclude l'esenzione.
- La destinazione agevolata deve essere esclusiva: l'uso promiscuo o per finalità diverse può impedire il riconoscimento del beneficio, salvo specifiche disposizioni applicabili al caso concreto.
- L'onere di provare tutti i presupposti dell'esenzione grava sul contribuente che la invoca, compresa la coincidenza tra proprietà, utilizzazione diretta e svolgimento dell'attività agevolata.
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