Cassazione Penale, Ordinanza n. 30163/2026 del 07/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna per i reati contestati è rimasta ferma, essendo le doglianze reputate reiterative e manifestamente infondate.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e violenza o minaccia a pubblico ufficiale. Dal testo emerge che con il ricorso e con una memoria successiva egli ha dedotto censure già esaminate nei gradi di merito, insistendo sostanzialmente su tre profili: la richiesta di riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; la tesi secondo cui la condotta integrerebbe una mera fuga o una resistenza passiva; e la contestazione del carattere realmente minatorio delle frasi rivolte all'operante e della loro idoneità/finalità a impedire l'atto d'ufficio. La Corte di cassazione ha ritenuto tali motivi ripetitivi e, comunque, manifestamente infondati alla luce della motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato le modalità della condotta, l'intensità del dolo, la situazione di pericolo generata dalla guida e dalle manovre durante la fuga, nonché il contenuto concretamente minaccioso delle espressioni pronunciate.
Norme richiamate
Norma richiamata come base della condanna per resistenza a pubblico ufficiale; la Corte ne presuppone la configurabilità in presenza di condotta ostativa non riducibile a mera resistenza passiva.
Norma richiamata come base della condanna per violenza o minaccia a pubblico ufficiale; la Corte valorizza il carattere concretamente minatorio delle frasi pronunciate e la loro finalità di impedire l'atto d'ufficio.
La Corte ribadisce che la particolare tenuità del fatto è esclusa quando modalità della condotta e intensità del dolo denotano una offensività non lieve.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitano a riproporre questioni già vagliate e disattese con motivazione logica e coerente dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo specifico con le ragioni decisorie.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non è riconoscibile quando la condotta, per modalità esecutive e intensità del dolo, esprime un'offensività non occasionale o non minima.
- Ai fini della resistenza a pubblico ufficiale, non basta invocare la mera fuga o una resistenza passiva se la condotta complessiva, anche per le manovre di guida e il contesto creato, determina una concreta situazione di pericolo o di ostacolo all'azione dell'operante.
- Integra la violenza o minaccia a pubblico ufficiale la formulazione di frasi concretamente minacciose, purché siano oggettivamente idonee e finalizzate a impedire l'atto dell'ufficio.
- Quando la motivazione di merito valorizza in modo puntuale il contenuto minaccioso delle parole, le modalità della fuga e la pericolosità della condotta, il ricorso che contesti tali apprezzamenti di fatto è normalmente destinato a essere dichiarato inammissibile se non evidenzia un vero vizio logico o giuridico.
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