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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 24430/2024 del 11/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

contestazione del valore venale in comune commercio attribuito all'area edificabile (part. 757) e, in via incidentale, questioni connesse: presunta violazione dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992 sui criteri di determinazione del valore, domanda di efficacia del giudicato su precedente pronuncia, validità e imputazione di versamenti in "ravvedimento operoso" riferiti ad altre particelle (nn. 1099 e 12), presunto difetto di motivazione dell'avviso di accertamento, illegittima applicazione di sanzioni per violazione del principio del legittimo affidamento, e mancata instaurazione del contraddittorio preventivo

La decisione

il ricorso per cassazione è stato integralmente rigettato. La Corte ha ritenuto che: la valutazione del giudice di merito (Commissione regionale) era compatibile con i criteri dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992 e ricadeva nella discrezionalità di merito non sindacabile in cassazione; non sussiste identità di parti per far valere il preteso giudicato; le questioni sul ravvedimento e sull'imputazione dei versamenti erano fondate su accertamenti di fatto non sindacabili in cassazione e, per la particella 757, non risultava versamento imputato a titolo di ravvedimento; non c'è stata violazione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c.; l'avviso di accertamento conteneva sufficiente motivazione formale; il principio del legittimo affidamento non esclude l'azione dell'Amministrazione che riveda la valutazione del valore venale non basata su atti vincolanti dell'ente; il mancato contraddittorio preventivo non determina nullità per i tributi locali accertati "a tavolino" salvo diversa disposizione normativa. Sono state poste le spese a carico del ricorrente e previsto il versamento della somma ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    Ai fini della determinazione del valore imponibile, la misura del valore venale in comune commercio deve essere tassativamente ricavata dai parametri vincolanti che, per le aree fabbricabili, hanno riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per gli eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche

    la Corte ha ritenuto che la valutazione del giudice di merito ha rispettato i criteri di questo articolo; la determinazione del valore secondo parametri comparativi e atti di compravendita rientra nella discrezionalità tecnica del giudice di merito

  • d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (art. 8, comma 4 richiamato)

    richiamato tra le norme contestate in quadratic con i profili costituzionali; non è stata ravvisata violazione in combinato disposto con l'art. 5 del d.lgs. 504/1992

  • Costituzione (art. 3 e art. 53)

    richiamate nella censura di violazione di principio; la Corte non ha ritenuto sussistente un vulnus costituzionale nei provvedimenti impugnati

  • art. 13-bis, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    richiamata in relazione alla possibilità di utilizzo parziale del ravvedimento operoso; la Corte ha osservato che l'imputazione dei versamenti segue la volontà/indicazioni del contribuente e l'accertamento di fatto del giudice di merito

  • art. 14, comma 3, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    richiamato sul tema del ravvedimento e dei versamenti; la Corte ha corretto parte della motivazione di merito ma ha confermato che per la particella 757 non risultavano somme imputate a ravvedimento

  • art. 2697 cod. civ.

    la Corte ricorda che la violazione di tale norma si concretizza solo se il giudice ha attribuito l'onere della prova in modo errato; qui il riparto dell'onere probatorio è stato rispettato e il giudice di merito ha ritenuto assolto l'onere in base alle prove prodotte dall'ente

  • art. 10, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)

    1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede. 2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa

    il principio del legittimo affidamento/esimente sanzionatoria richiede atti o indicazioni vincolanti dell'amministrazione o errori/omissioni direttamente causali; nel caso non sussisteva tale condizione e dunque le sanzioni sono legittime

  • art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212 (richiami sul contraddittorio)

    la Corte ricorda che l'obbligo generale di contraddittorio preventivo riguarda i tributi "armonizzati"; per i tributi locali non armonizzati e per gli accertamenti a tavolino l'obbligo non sussiste salvo norma espressa

  • art. 360-bis, primo comma, n. 1, c.p.c.

    richiamato per dichiarare inammissibile il motivo relativo al mancato contraddittorio preventive: la censura non rilevante in cassazione se non fondata su questione di diritto rilevabile

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    la Corte ha disposto l'applicazione delle conseguenze economiche previste dalla norma (versamento da parte del ricorrente di una somma pari a quella eventualmente dovuta)

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non è sede per una rivalutazione dei fatti o della ponderazione delle prove: i giudizi sulla congruità delle valutazioni probatorie sono riservati al giudice di merito e sindacabili in cassazione solo sul piano della motivazione
  • La determinazione del valore venale delle aree edificabili secondo i parametri dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992 (zona, indice edificabilità, destinazione, prezzi di mercato comparabili, oneri di adattamento) rientra in un apprezzamento tecnico del giudice di merito; se motivato, non è agevolmente censurabile in cassazione
  • L'onere della prova (art. 2697 c.c.) è rispettato se il giudice di merito individua e valuta gli elementi prodotti in base alle regole processuali: non ogni diversità di valutazione costituisce violazione di legge
  • Il ravvedimento operoso e l'imputazione dei versamenti seguono le indicazioni e l'accertamento di fatto; contestazioni sull'imputazione sono questioni di fatto non riesaminabili in cassazione salvo vizio di diritto
  • Il principio del legittimo affidamento esclude sanzioni solo se il contribuente si è basato su atti o comportamenti vincolanti dell'amministrazione o su errori/omissioni direttamente imputabili all'ente; la mera consolidazione di una valutazione non vincola l'amministrazione in materia tributaria
  • L'obbligo del contraddittorio preventivo non è generale per i tributi non armonizzati e per gli accertamenti "a tavolino": la sua mancata instaurazione non determina automaticamente nullità dell'atto in assenza di previsione normativa
  • La motivazione formale dell'avviso di accertamento è distinta dalla dimostrazione probatoria della pretesa; un avviso che espone i criteri logici della stima mette il contribuente nelle condizioni di difendersi

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