Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 06328/2024 del 08/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento ICI per l'anno 2008 emesso da un Comune nei confronti della società concessionaria di un'area demaniale di ormeggio sulla quale era stato realizzato un pontile con 57 posti barca. L'ente aveva determinato la base imponibile non secondo il valore contabile del fabbricato non accatastato, ma sulla base di una rendita catastale "presunta" comunicata informalmente nel 2013 da un tecnico incaricato dalla società soltanto delle operazioni di accatastamento. La CTR aveva respinto l'appello della contribuente, ritenendo legittima la motivazione dell'atto e corretto il ricorso al criterio della redditività/rendita dichiarata dal tecnico. La società ha quindi proposto tre motivi di ricorso: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, per non avere la CTR affrontato il tema dell'applicabilità del valore contabile ex art. 5, comma 3, d.lgs. 504/1992 ai fabbricati del gruppo D non iscritti in catasto; 2) violazione della stessa norma e dell'art. 1, commi 336 e 337, l. 311/2004, per avere attribuito valore di rendita catastale dichiarata a una mera indicazione informale e provvisoria proveniente da un soggetto privo di specifico mandato a rappresentare la società nella dichiarazione catastale; 3) violazione dell'art. 7 l. 212/2000 e dell'art. 3 l. 241/1990, perché l'avviso non avrebbe spiegato le ragioni del mancato ricorso al criterio contabile e dell'adozione di una rendita solo presunta, con conseguente lesione del diritto di difesa.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la motivazione della CTR, pur sintetica, fosse percepibile e consentisse di comprendere il fondamento decisorio. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo. Ha affermato che, per le annualità successive alle modifiche normative rilevanti, per i fabbricati classificabili nel gruppo D non ancora iscritti in catasto la base imponibile ICI va determinata secondo il criterio contabile previsto dall'art. 5, comma 3, d.lgs. 504/1992, e non sulla base di una rendita presunta ricavata da una comunicazione informale del tecnico incaricato dell'accatastamento. Ha inoltre escluso che tale comunicazione potesse equivalere alla dichiarazione ICI del contribuente o legittimare una deroga al criterio legale. Ritenendo che il giudizio tributario sia di impugnazione-merito, la Corte ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria per nuovo esame e per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D e non ancora iscritti in catasto, la base imponibile ICI va determinata secondo il criterio legale del valore contabile finché non intervenga la rendita catastale attribuita nei modi previsti dall'ordinamento; non è consentito al Comune sostituire tale criterio con una rendita solo presunta o informalmente comunicata.
  • La comunicazione o collaborazione tecnica resa nell'ambito della procedura di accatastamento non equivale alla dichiarazione ICI del contribuente e non può essere utilizzata per attribuire efficacia impositiva a una rendita non ancora formalmente determinata dall'autorità catastale competente.
  • Il potere di stima diretta e attribuzione della rendita catastale appartiene all'Agenzia del Territorio/Agenzia delle Entrate, non al Comune, che può attivare la procedura di aggiornamento ma non sostituirsi all'ufficio catastale nella determinazione della rendita.
  • Nel giudizio tributario di impugnazione-merito, l'accoglimento del ricorso contro la sentenza di merito comporta la cassazione con rinvio affinché il giudice di merito ridetermini la pretesa tributaria applicando correttamente il criterio legale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.