Cassazione Civile, Ordinanza n. 06328/2024 del 08/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento ICI per l'anno 2008 emesso da un Comune nei confronti della società concessionaria di un'area demaniale di ormeggio sulla quale era stato realizzato un pontile con 57 posti barca. L'ente aveva determinato la base imponibile non secondo il valore contabile del fabbricato non accatastato, ma sulla base di una rendita catastale "presunta" comunicata informalmente nel 2013 da un tecnico incaricato dalla società soltanto delle operazioni di accatastamento. La CTR aveva respinto l'appello della contribuente, ritenendo legittima la motivazione dell'atto e corretto il ricorso al criterio della redditività/rendita dichiarata dal tecnico. La società ha quindi proposto tre motivi di ricorso: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, per non avere la CTR affrontato il tema dell'applicabilità del valore contabile ex art. 5, comma 3, d.lgs. 504/1992 ai fabbricati del gruppo D non iscritti in catasto; 2) violazione della stessa norma e dell'art. 1, commi 336 e 337, l. 311/2004, per avere attribuito valore di rendita catastale dichiarata a una mera indicazione informale e provvisoria proveniente da un soggetto privo di specifico mandato a rappresentare la società nella dichiarazione catastale; 3) violazione dell'art. 7 l. 212/2000 e dell'art. 3 l. 241/1990, perché l'avviso non avrebbe spiegato le ragioni del mancato ricorso al criterio contabile e dell'adozione di una rendita solo presunta, con conseguente lesione del diritto di difesa.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la motivazione della CTR, pur sintetica, fosse percepibile e consentisse di comprendere il fondamento decisorio. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo. Ha affermato che, per le annualità successive alle modifiche normative rilevanti, per i fabbricati classificabili nel gruppo D non ancora iscritti in catasto la base imponibile ICI va determinata secondo il criterio contabile previsto dall'art. 5, comma 3, d.lgs. 504/1992, e non sulla base di una rendita presunta ricavata da una comunicazione informale del tecnico incaricato dell'accatastamento. Ha inoltre escluso che tale comunicazione potesse equivalere alla dichiarazione ICI del contribuente o legittimare una deroga al criterio legale. Ritenendo che il giudizio tributario sia di impugnazione-merito, la Corte ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria per nuovo esame e per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
invocato per denunciare nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato come parametro della sufficienza della motivazione della sentenza.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
richiamato come norma sulla motivazione delle sentenze tributarie.
art. 5, comma 3, d.lgs. 504/1992
per i fabbricati del gruppo D non iscritti in catasto la base imponibile ICI deve essere determinata secondo il valore contabile previsto dalla norma.
art. 10, comma 4, d.lgs. 504/1992
richiamato per escludere che la comunicazione del tecnico incaricato equivalga alla dichiarazione ICI del contribuente.
art. 11, comma 3, d.lgs. 504/1992
norma sulla collaborazione del contribuente nell'attività di liquidazione e accertamento, non idonea a sostituire gli obblighi dichiarativi o a derogare al criterio legale di base imponibile.
art. 1, commi 336 e 337, l. 311/2004
disciplinano la richiesta comunale di aggiornamento catastale e l'intervento dell'Agenzia del Territorio, ma non attribuiscono al Comune il potere di determinare direttamente la rendita catastale.
richiamato dalla ricorrente per il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento.
richiamato dalla ricorrente per il difetto di motivazione del provvedimento impositivo.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
base per la cassazione con rinvio al giudice di merito per nuovo esame alla luce dei principi di diritto.
Massime di principio
- Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D e non ancora iscritti in catasto, la base imponibile ICI va determinata secondo il criterio legale del valore contabile finché non intervenga la rendita catastale attribuita nei modi previsti dall'ordinamento; non è consentito al Comune sostituire tale criterio con una rendita solo presunta o informalmente comunicata.
- La comunicazione o collaborazione tecnica resa nell'ambito della procedura di accatastamento non equivale alla dichiarazione ICI del contribuente e non può essere utilizzata per attribuire efficacia impositiva a una rendita non ancora formalmente determinata dall'autorità catastale competente.
- Il potere di stima diretta e attribuzione della rendita catastale appartiene all'Agenzia del Territorio/Agenzia delle Entrate, non al Comune, che può attivare la procedura di aggiornamento ma non sostituirsi all'ufficio catastale nella determinazione della rendita.
- Nel giudizio tributario di impugnazione-merito, l'accoglimento del ricorso contro la sentenza di merito comporta la cassazione con rinvio affinché il giudice di merito ridetermini la pretesa tributaria applicando correttamente il criterio legale.
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