Sentenza del 27/01/2016 n. 1497 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di liquidazione per recuperare le maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, ritenendo indebita l'aliquota agevolata dell'1% prevista dalla legge n. 388 del 2000, art. 33, comma 3. Secondo l'Ufficio, al momento della compravendita non era ancora stata stipulata la convenzione di lottizzazione tra il Comune e l'acquirente; la convenzione era stata sottoscritta solo successivamente al trasferimento. L'Agenzia sosteneva quindi che l'agevolazione fosse subordinata all'esistenza di una convenzione di lottizzazione già approvata e stipulata al momento dell'atto. La contribuente contestava tale interpretazione, sostenendo che fosse sufficiente la successiva realizzazione dell'intervento edificatorio entro il termine di legge.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale di Perugia aveva accolto il ricorso della contribuente e la Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria aveva confermato tale decisione. La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo applicabile l'agevolazione anche quando la convenzione di lottizzazione venga stipulata dopo l'atto di trasferimento, purché l'immobile sia inserito in uno strumento urbanistico idoneo e l'utilizzazione edificatoria avvenga entro il termine quinquennale previsto dalla legge, nel rispetto delle norme urbanistiche. Sono state ritenute infondate anche le censure relative alla motivazione della sentenza d'appello. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 2.500 euro, oltre spese forfetarie e accessorie.
Norme richiamate
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33, comma 3
Aliquota agevolata dell'1% per i trasferimenti di immobili inseriti in piani urbanistici particolareggiati, destinati all'utilizzazione edificatoria.
L'agevolazione non richiede necessariamente che la convenzione attuativa con il Comune sia stata stipulata prima dell'atto di trasferimento. È sufficiente che l'intervento edificatorio venga realizzato entro il termine quinquennale previsto e nel rispetto della disciplina urbanistica.
Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2, comma 30
La sottoscrizione della convenzione dà diritto all'agevolazione.
La disposizione riconosce rilevanza alla convenzione di lottizzazione, ma non stabilisce che essa debba necessariamente precedere l'atto di trasferimento dell'immobile.
Legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 28
La norma disciplina le lottizzazioni convenzionate e il rapporto tra pianificazione urbanistica, convenzione con il Comune e realizzazione degli interventi edificatori.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 36 e 61
Le disposizioni regolano il contenuto e la motivazione delle sentenze tributarie. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto sufficiente l'esposizione sintetica dei fatti, delle questioni controverse e delle ragioni della decisione.
Codice di procedura civile, art. 132, comma 2, n. 4, e art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5
Le norme riguardano, rispettivamente, i requisiti della sentenza e i motivi di ricorso per cassazione relativi a violazione di legge, nullità della sentenza e vizi della motivazione.
Massime di principio
- Per beneficiare dell'agevolazione fiscale sui trasferimenti di aree edificabili inserite in strumenti urbanistici attuativi, la convenzione di lottizzazione non deve necessariamente essere già stipulata alla data della compravendita.
- La stipula successiva della convenzione può essere sufficiente, purché l'area sia urbanisticamente destinata all'edificazione e l'intervento edilizio venga effettivamente realizzato entro il termine quinquennale previsto dalla normativa.
- L'agevolazione è collegata soprattutto alla concreta destinazione edificatoria e alla tempestiva realizzazione dell'intervento, non al mero ordine cronologico tra compravendita e convenzione.
- Il contribuente deve comunque poter documentare l'inserimento dell'immobile in un piano urbanistico idoneo, la successiva stipula della convenzione e il rispetto delle prescrizioni urbanistiche e del termine per l'edificazione.
- L'Amministrazione finanziaria non può revocare automaticamente l'agevolazione solo perché la convenzione comunale è stata sottoscritta dopo il rogito; deve verificare anche il successivo rispetto della destinazione edificatoria e dei termini di legge.
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