Cassazione Penale, Ordinanza n. 28035/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre escluso la liquidazione delle spese in favore della parte civile costituita, in ragione del rito e del contributo in concreto offerto.
Esito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che lo aveva condannato per il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale. I motivi di ricorso erano incentrati sul giudizio di responsabilità, sulla valutazione delle prove e sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato. La Corte di cassazione ha ritenuto tali censure inammissibili perché, da un lato, erano meramente riproduttive di doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito e, dall'altro, erano dirette a ottenere una diversa valutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 341-bis c.p.
Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna confermata in sede di merito.
art. 616 c.p.p.
Base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già valutate e disattese dai giudici di merito, senza individuare specifici vizi della decisione impugnata.
- Non è consentito in cassazione sollecitare una nuova e diversa valutazione delle prove o una alternativa ricostruzione del fatto, poiché ciò esula dai limiti del sindacato di legittimità.
- Le doglianze devono confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; la genericità delle censure comporta l'inammissibilità del ricorso.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma dovuta alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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