Sentenza del 25/06/2020 n. 1956 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza Locale - Tasse Automobilistiche - Cartella di pagamento- . Perdita di possesso dell'autoveicolo- Mancata annotazione della perdita al PRA - Legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta: la perdita di possesso non esonera l’intestatario dal pagamento finché non viene annotata al PRA. In assenza della trascrizione, l’intestatario rimane responsabile d’imposta e obbligato al pagamento della tassa. Il testo fornito non indica importi, date, giudice, grado di provenienza o statuizioni sulle spese.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la cartella sostenendo che la perdita di possesso dell’autoveicolo lo esonerasse dal pagamento della tassa automobilistica, benché tale perdita non fosse stata annotata al Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
Norme richiamate
Legge regionale Lazio 2/2004, art. 6
La perdita di possesso dell'autoveicolo non esonera l'intestatario dello stesso dal pagamento della tassa nell'ipotesi che tale perdita non sia stata annotata al PRA per il fatto che quest'ultimo, fino a quando non ne sia trascritta la perdita, assume la veste di responsabile d'imposta e quindi obbligato al pagamento della tassa.
Ai fini della tassa automobilistica, la perdita di possesso produce effetto esonerativo solo se annotata al PRA; fino alla trascrizione, l’intestatario registrato resta responsabile d’imposta.
Massime di principio
- Per le controversie sulla tassa automobilistica, la perdita materiale o di fatto del veicolo non basta, da sola, a escludere l’obbligo tributario: è determinante l’annotazione della perdita di possesso al PRA.
- Chi perde il possesso del veicolo dovrebbe curare tempestivamente la formalità al PRA e conservarne la documentazione, poiché, finché la perdita non risulta trascritta, può restare obbligato al pagamento della tassa.
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