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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42786/2024 del 21/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce che aveva confermato la condanna (4 anni di reclusione e euro 3.200,00 di multa) per: porto di arma clandestina (art. 23, comma 4, legge 110/1975), ricettazione (art. 648 c.p.) e assenza dal regime di semilibertà per oltre 12 ore (art. 51, comma 2, legge 354/1975). Il ricorrente propone due motivi: 1) vizio di diritto e di motivazione per non avere la Corte di merito dichiarato l'assorbimento per specialità del reato di porto di arma clandestina nel reato di ricettazione; 2) vizio di motivazione per aver applicato la circostanza aggravante della recidiva senza adeguata motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto infondato il rilievo di assorbimento: il possesso di un'arma con matricola abrasa dimostra, in mancanza di elementi contrari, la consapevolezza della provenienza illecita e il proposito di occultamento, integrando così anche la ricettazione. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che la questione attiene al trattamento sanzionatorio e che la motivazione della Corte d'appello era sufficiente: sono state richiamate numerose pregresse condanne, anche per reati specifici (rapina, evasione), che comprovano la persistenza della pericolosità e giustificano la recidiva. Conseguentemente il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 4, legge 18 aprile 1975, n. 110

    Regola il porto di arma clandestina; la Corte ha ritenuto che il mero possesso in luogo pubblico di arma con matricola abrasa integri il delitto di porto di arma clandestina.

  • art. 648 cod. pen. (ricettazione)

    La Corte ha interpretato che il possesso di un'arma con matricola cancellata costituisce prova dell'origine illecita e del proposito di trarne profitto, integrando la ricettazione in assenza di elementi contrari.

  • art. 51, comma 2, legge 26 luglio 1975, n. 354

    Sanziona l'assenza dal regime di semilibertà protratta per oltre dodici ore; applicato al caso per l'assenza dell'imputato oltre il periodo autorizzato.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena e valutazione della recidiva: la Corte d'appello ha richiamato i criteri ex art. 133 per giustificare la rilevanza dei precedenti e la non esclusione della recidiva.

  • art. 81 cod. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente nella doglianza; la Corte ha ritenuto la questione infondata rispetto alla teoria dell'assorbimento/specialità prospettata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese e al versamento a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3.000,00.

  • art. 11 legge 18 aprile 1975, n. 110

    Riferimento ai contrassegni dell'arma: l'abrasione della matricola è stata interpretata come indicativa della volontà di impedire l'identificazione e della conoscenza della provenienza illecita.

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 37016 del 28/05/2019 (Spina, Rv. 276868)

    Precedente richiamato per affermare il principio consolidato che il possesso di arma con matricola cancellata prova, salvo elementi contrari, la ricettazione.

  • Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Citata in relazione al criterio per il calcolo delle somme da versare alla Cassa delle ammende e alla valutazione dell'assenza di colpa nella proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • Il possesso di un'arma con matricola abrasa costituisce, di norma, elemento probatorio forte della consapevolezza della provenienza illecita e può integrare il reato di ricettazione in assenza di prove contrarie.
  • I reati di porto di arma clandestina e di ricettazione possono coesistere e non sempre si assorbono l'uno nell'altro: per sostenere l'assorbimento per specialità è necessario dimostrare l'identità degli elementi strutturali e la prevalenza normativa, non bastano ragioni concettuali generiche.
  • La qualificazione della recidiva e della relativa incidenza sul trattamento sanzionatorio richiede una motivazione congrua fondata sui precedenti specifici e sui criteri dell'art. 133 c.p.; le valutazioni inerenti al trattamento della pena sono meno sindacabili in Cassazione se la motivazione di merito è logica e sufficiente.
  • In Cassazione sono inammissibili i ricorsi che si limitano a contestare il trattamento sanzionatorio o la valutazione delle prove senza prospettare un vizio giuridico rilevante o una violazione di norma sostanziale o procedurale.
  • Chi impugna per ottenere l'assorbimento di uno specifico reato deve proporre argomenti che dimostrino l'insussistenza di elementi distintivi: la sola sovrapposizione di oggetti (es. l'arma) non è sufficiente se la condotta integra autonomi profili di illiceità.
  • Il ricorrente condannato rischia la condanna alle spese e al versamento a favore della Cassa delle ammende se il ricorso risulta manifestamente inammissibile o infondato.

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