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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00375/2026 del 07/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Una società riceveva un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2011 con recupero a tassazione di costi ritenuti non documentati e non inerenti. In primo grado la controversia veniva definita in parte come cessata la materia del contendere sui costi non documentati, mentre venivano accolte le ragioni della società sui costi di sponsorizzazione. In appello l'Ufficio otteneva il ribaltamento parziale: la CTR riteneva indeducibili, perché antieconomiche e prive di adeguata correlazione con un incremento economico, le spese di sponsorizzazione sostenute dalla società per euro 96.000, valorizzando anche la modesta potenzialità promozionale dell'iniziativa sportiva locale sponsorizzata e la congruità della spesa. La società ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 90, comma 8, legge n. 289/2002 e dell'art. 2728 c.c., sostenendo che la norma configuri una presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria e di integrale deducibilità entro il limite previsto; 2) violazione degli artt. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 e 112 c.p.c., per omessa pronuncia sull'applicabilità dell'art. 90, comma 8, cit.; 3) violazione dell'art. 109, comma 5, TUIR, per avere il giudice di merito valutato l'inerenza in termini di utile effettivo e non secondo una prospettiva ex ante di potenzialità dell'investimento.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che la CTR non avesse considerato la disciplina speciale dell'art. 90, comma 8, legge n. 289/2002, la quale qualifica, nei limiti normativi e al ricorrere delle condizioni previste, le sponsorizzazioni a favore di soggetti sportivi dilettantistici come spese di pubblicità integralmente deducibili, assistite da una presunzione legale assoluta quanto alla loro natura. Conseguentemente ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo motivo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, perché verifichi se siano integrate tutte le condizioni previste dalla norma speciale per riconoscere le spese di sponsorizzazione; ha rimesso al giudice di rinvio anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 90, comma 8, legge n. 289/2002

    "Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche ... costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità ..."

    La disposizione è norma speciale che introduce una presunzione legale assoluta circa la natura pubblicitaria delle spese di sponsorizzazione, con conseguente deducibilità integrale entro il limite previsto, purché ricorrano le condizioni indicate dalla giurisprudenza: soggetto sponsorizzato sportivo dilettantistico, rispetto del tetto di spesa, finalità promozionale per lo sponsor e specifica attività promozionale del beneficiario.

  • art. 2728 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi della presunzione legale assoluta.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Parametro del motivo di ricorso per omessa pronuncia.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato per dedurre la violazione delle norme processuali applicabili al processo tributario.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per l'omessa pronuncia del giudice di merito.

  • art. 109, comma 5, TUIR

    La Corte ritiene che, in presenza della disciplina speciale dell'art. 90, comma 8, legge n. 289/2002, il regime generale di deducibilità dei costi resta derogato.

  • artt. 384 e 385 c.p.c.

    Fondano la cassazione con rinvio e la regolazione delle spese nel giudizio di rinvio.

  • art. 385, terzo comma, seconda parte, c.p.c.

    Le spese del giudizio di legittimità sono rimesse al giudice di rinvio.

  • art. 62, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato per la disciplina delle spese nel giudizio tributario di rinvio.

  • art. 74, comma 2, D.P.R. n. 917/1986

    Norma richiamata nel testo dell'art. 90, comma 8, come base della qualificazione delle spese di pubblicità.

Massime di principio

  • Le spese di sponsorizzazione erogate in favore di società o associazioni sportive dilettantistiche, nei limiti quantitativi previsti dalla legge e al ricorrere delle condizioni tipizzate, sono assistite da una presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria e non richiedono ulteriori verifiche di congruità economica o di effettivo incremento dei ricavi.
  • Quando una norma tributaria speciale qualifica espressamente una spesa come pubblicitaria e ne prevede la deducibilità, tale disciplina deroga al criterio generale dell'inerenza e alla valutazione di antieconomicità operata secondo il regime ordinario.
  • In presenza di una norma speciale agevolativa, il giudice di merito deve verificare solo i presupposti specificamente indicati dalla disposizione e non può sostituire a essi valutazioni ulteriori sulla convenienza economica dell'investimento o sulla sua capacità di generare utili immediati.
  • L'accoglimento di un motivo di ricorso fondato sulla violazione di legge che assorbe gli altri motivi comporta cassazione con rinvio al giudice di merito per il nuovo esame alla luce del corretto quadro normativo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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