Sentenza del 29/01/2019 n. 2392 - Corte di Cassazione
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Capacità del bene di produrre reddito - Rilevanza - Esclusione - Contrasto con l'art. 53 Cost. - Manifesta infondatezza - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato quattro avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2003, 2004, 2005 e 2006, contestando inizialmente la validità degli atti e la base imponibile applicata. In Cassazione ha dedotto, tra l’altro, l’efficacia di precedenti giudicati relativi ai valori degli immobili, la violazione dei criteri di determinazione della base imponibile, l’illegittimità dell’ICI sugli immobili asseritamente inutilizzabili per vincoli urbanistici e la tardività della notifica dell’avviso relativo al 2003.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che i precedenti giudicati relativi all’INVIM non fossero opponibili perché riguardavano un tributo e presupposti diversi; il giudicato del 2007 sulla rendita catastale non produceva effetti per le annualità controverse, non essendo stato dimostrato che la relativa impugnazione fosse stata proposta prima del 1° gennaio 2006. In assenza di una rendita catastale validamente attribuita per gli anni interessati, la base imponibile doveva essere determinata secondo i criteri dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 504 del 1992. La Corte ha inoltre escluso che l’inutilizzabilità degli immobili o i vincoli urbanistici eliminassero l’obbligo ICI, dichiarando manifestamente infondata la questione di costituzionalità. Infine, la tardività della notifica costituiva un’eccezione in senso proprio, non rilevabile d’ufficio né proponibile per la prima volta in appello. La società è stata condannata alle spese, liquidate in 5.500 euro oltre accessori, e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, artt. 1, 5, 7 e 8
L’art. 1 individua il presupposto dell’ICI; l’art. 5 disciplina la base imponibile; gli artt. 7 e 8 prevedono specifiche ipotesi di agevolazione o riduzione.
L’ICI non è subordinata alla capacità dell’immobile di produrre reddito o alla sua concreta utilizzabilità. Il valore dell’immobile rileva per determinare la base imponibile e l’importo dell’imposta, non per stabilire in via generale se l’imposta sia dovuta.
Costituzione, artt. 3 e 53
Art. 53: tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
La disciplina ICI non è stata ritenuta in contrasto con i principi di uguaglianza e capacità contributiva, poiché il presupposto dell’imposta non coincide con la redditività effettiva del bene.
Codice civile, art. 2909
L’autorità del giudicato fa stato tra le parti, i loro eredi o aventi causa.
Un giudicato esterno può incidere su un diverso giudizio tributario solo quando vi sia identità delle parti e dei presupposti di fatto rilevanti; non è automaticamente estensibile a tributi diversi, come INVIM e ICI.
D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 18, 19 e 57
L’art. 57 limita la proposizione in appello di eccezioni e domande nuove.
La tardività della notifica dell’atto impositivo è un’eccezione sostanziale in senso proprio: deve essere dedotta tempestivamente dal contribuente e non può essere rilevata d’ufficio o introdotta per la prima volta in appello.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Prevede l’obbligo di versare un ulteriore contributo unificato in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
A seguito del rigetto del ricorso per cassazione, la parte ricorrente deve versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Per le imposte patrimoniali immobiliari, l’obbligo fiscale può sussistere anche quando l’immobile non produce reddito, non è concretamente utilizzabile o è soggetto a vincoli urbanistici, salvo specifiche esenzioni o riduzioni previste dalla legge.
- Un vincolo di espropriazione o una limitazione urbanistica non comporta automaticamente l’esenzione dall’ICI: può incidere sul valore venale e quindi sulla base imponibile, ma non elimina di per sé il presupposto dell’imposta.
- Le decisioni relative a un diverso tributo, come l’INVIM, non vincolano automaticamente il giudice chiamato a determinare la base imponibile ICI, perché i presupposti e i criteri di calcolo possono essere differenti.
- Una sentenza sulla rendita catastale può incidere sulla base imponibile ICI solo se la rendita è divenuta validamente efficace per l’annualità fiscale considerata, secondo la sua collocazione temporale rispetto al 1° gennaio dell’anno d’imposta.
- Le eccezioni di decadenza dell’amministrazione per tardiva notifica dell’accertamento devono essere sollevate tempestivamente dal contribuente, normalmente già nel primo grado, e non sono di regola rilevabili d’ufficio.
- Nel processo tributario è opportuno impugnare correttamente ciascun atto e formulare fin dal primo grado tutte le contestazioni relative a decadenza, notificazione, base imponibile e applicazione delle agevolazioni.
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