Sentenza del 28/03/2017 n. 2444 - Comm. Trib. Prov. Milano
IVA - Contratto di coassicurazione - Mandato senza rappresentanza - Esenzione - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLe commissioni di delega percepite dalla coassicuratrice delegataria sono assoggettabili a IVA. L'attività svolta consiste in una cooperazione e in un insieme di servizi amministrativi e gestionali resi dietro remunerazione, non in una prestazione esente di intermediazione assicurativa. La conclusione è conforme all'interpretazione della Corte di Giustizia dell'Unione europea nella sentenza C-472/03 del 3 marzo 2005.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il trattamento IVA delle somme corrisposte nell'ambito di un contratto di coassicurazione, in particolare delle commissioni di delega remunerative dell'attività svolta dalla coassicuratrice delegataria. Il rapporto tra coassicuratrici è normalmente qualificato come mandato senza rappresentanza: di conseguenza, i servizi resi dal mandatario si considerano prestati anche nei rapporti tra mandatario e mandante. L'attività di back office e di gestione svolta dalla delegataria non è stata ritenuta riconducibile alla nozione di intermediazione assicurativa, poiché non consiste nel mettere in relazione assicuratori e assicurati ai fini della conclusione di contratti, né costituisce un'operazione assicurativa in senso proprio.
Norme richiamate
Disciplina IVA del mandato senza rappresentanza
I servizi resi dal mandatario sono considerati prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandatario e il mandante.
Nel rapporto di coassicurazione, la delegataria che svolge attività per conto delle altre coassicuratrici si considera rendere prestazioni di servizi nei loro confronti; tali prestazioni sono autonomamente rilevanti ai fini IVA.
Normativa comunitaria e nazionale sull'esenzione per l'intermediazione assicurativa
L'esenzione non si applica a qualunque attività collegata al settore assicurativo, ma solo alle operazioni assicurative e alle prestazioni caratteristiche dell'intermediazione assicurativa. Le attività amministrative, gestionali e di back office della delegataria, pur funzionali alla coassicurazione, non rientrano in tale esenzione.
Corte di Giustizia dell'Unione europea, sentenza C-472/03 del 3 marzo 2005
L'esenzione per l'intermediazione assicurativa richiede lo svolgimento di attività tipiche dell'intermediario, non la mera fornitura di servizi amministrativi o operativi a un'impresa assicurativa.
Massime di principio
- Nel settore assicurativo, l'esenzione IVA deve essere interpretata restrittivamente: la semplice connessione funzionale con un contratto di assicurazione non è sufficiente.
- Le attività di back office, gestione, amministrazione, liquidazione o supporto operativo rese a fronte di un compenso sono normalmente prestazioni di servizi imponibili, anche se svolte da un'impresa assicurativa.
- Quando una coassicuratrice delegataria agisce sulla base di un mandato senza rappresentanza, i servizi resi alle altre coassicuratrici sono trattati come prestazioni autonome e possono generare obblighi IVA.
- Per beneficiare dell'esenzione come intermediazione assicurativa occorre dimostrare lo svolgimento di attività tipiche di intermediazione, quali la ricerca, il contatto o la messa in relazione delle parti in vista della conclusione di contratti, non la mera esecuzione di compiti amministrativi.
- La qualificazione IVA dipende dalla natura concreta delle attività e non esclusivamente dalla denominazione del contratto o dalla circostanza che il prestatore operi nel comparto assicurativo.
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