Cassazione Civile, Sentenza n. 11000/2022 del 05/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Domanda di ammissione allo stato passivo tardiva/ultratardiva per un credito di C 211.910,90 derivante dalla quota residua di un mutuo relativo a un contratto di compravendita dichiarato simulato con sentenza divenuta definitiva il 14/03/2017; la domanda era stata proposta il 2/02/2018 e ritenuta intempestiva dal Tribunale di Terni ai sensi dell'art. 101 legge fallimentare.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'art.101, comma 4, l.fall. riconosce l'ammissibilità delle domande ultratardive solo se il ritardo dipende da causa non imputabile, ma non istituisce un nuovo termine annuale decorrente dalla cessazione della causa impeditiva. Il creditore ha l'onere di provare sia l'esistenza della causa esterna impeditiva sia la non imputabilità dell'inerzia intervenuta dopo la cessazione dell'impedimento; il giudice può valutare la ragionevolezza del tempo impiegato per attivarsi. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente.
Norme richiamate
art. 101 legge fallimentare
comma 1: domande tardive ammissibili non oltre dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo; comma 4: domande ultratardive ammissibili se il ritardo è dipeso da causa non imputabile
La Corte interpreta il comma 4 nel senso che non prevede un termine annuale decorrente dalla cessazione della causa impeditiva; l'ammissibilità richiede la prova della causa non imputabile e comprende l'onere di giustificare anche l'eventuale inerzia successiva alla cessazione dell'impedimento, valutata secondo criteri di immediatezza/termine ragionevole.
d.lgs. n. 14 del 2019, art. 208 (richiamato)
per le ultratardive, la domanda sia trasmessa al curatore non oltre sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo
La norma più recente introduce un termine specifico (60 giorni) per le ultratardive, sottolineando l'esigenza di certezza; la Corte la ritiene inapplicabile al caso concreto ma la segnala come elemento sintomatico delle intenzioni legislative verso limiti temporali più rigorosi.
art. 2697 cod. civ.
Usato per ricordare che l'onere della prova dell'assenza di imputabilità grava sull'istante: il creditore deve provare le circostanze che giustificano il ritardo.
art. 92 legge fallimentare (richiamato)
Richiamato nelle pronunce come causa non imputabile quando manca l'avviso di apertura del fallimento, condizione che può giustificare inizialmente la mancata insinuazione; tuttavia la mancata notifica non autorizza senza altro la prolungata inerzia dopo la cessazione dell'impedimento.
Massime di principio
- L'art. 101, comma 4, l.fall. non riconosce automaticamente un nuovo termine annuale decorrente dalla cessazione della causa impeditiva: non esiste per legge un periodo di 12 mesi da quel momento per proporre domande ultratardive.
- Il creditore che propone domanda ultratardiva ha l'onere di provare la non imputabilità del ritardo, e tale prova riguarda sia la causa esterna originaria sia la mancata attivazione successiva alla cessazione dell'impedimento.
- Dopo la cessazione della causa impeditiva il creditore deve attivarsi con immediatezza o entro un termine ragionevole; il giudice di merito valuta la ragionevolezza in base alle circostanze del caso.
- La presentazione precedente di una domanda ultratardiva non giustifica in sé la successiva presentazione di altre domande ultratardive per crediti ulteriori, se non viene fornita una nuova e diversa giustificazione del ritardo.
- Se la ripartizione dell'attivo è già conclusa, la domanda ultratardiva è inammissibile a prescindere dalla non imputabilità, perché viene a mancare l'effetto utile dell'ammissione.
- L'intervento legislativo (d.lgs. 14/2019) tende a rafforzare i limiti temporali per le ultratardive (termine di 60 giorni dall'evento impeditivo), ma fino a quel momento spetta al giudice valutare concretamente la non imputabilità e la tempestività della reazione del creditore.
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