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Ordinanza

Ordinanza n. 246/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1. del decreto del Viceprefetto Vicario di Latina, prot. n.-OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato in pari data, con il quale è stato rigettato il ricorso gerarchico proposto dal sig. -OMISSIS- avverso il sottoindicato provvedimento questorile; 2. del decreto del Questore di Latina n. -OMISSIS-/Mis.Prev. del -OMISSIS-, notificato il 03.11.2025, con il quale al sig. -OMISSIS- veniva applicata, ai sensi dell’art. 2, D.lg. 159/2011, la misura di prevenzione del divieto di ritorno nel Comune di Gaeta per anni tre, senza l’autorizzazione del suddetto Ufficio; 2.1. del verbale redatto dal Commissariato di P.S. di Gaeta n. prot.-OMISSIS- del -OMISSIS-; 2.2. della comunicazione di avvio del procedimento, datata -OMISSIS- e notificata il -OMISSIS- all’odierno ricorrente; 3. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, e comunque lesivo degli interessi del sig. -OMISSIS-; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 17 giugno 2026: 4. della nota della Questura di Latina - Divisione Polizia Anticrimine - Ufficio Misure di Prevenzione, -OMISSIS-., datata -OMISSIS-, acquisita dalla Prefettura di Latina con ingresso n. -OMISSIS-del -OMISSIS-; 5. della comunicazione della notizia di reato e relativo seguito del Commissariato di P.S. di Gaeta, richiamata nella predetta nota come atto pervenuto il 1-OMISSIS-, con i relativi allegati, annotazioni, fermo-immagine, verbali di sommarie informazioni testimoniali e verbali di individuazione fotografica; 6. della nota della Questura di Latina - Divisione Polizia Anticrimine - Ufficio Misure di Prevenzione, -OMISSIS-, datata -OMISSIS-, recante “Affare Legale -OMISSIS-”, indirizzata all’Avvocatura Generale dello Stato, emessa in riscontro alla nota del -OMISSIS- e riferita al ricorso al T.A.R. proposto dal sig. -OMISSIS-; 7. ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale, nella parte in cui i suddetti atti siano stati o vengano utilizzati per integrare, giustificare o confermare, anche in sede processuale, i provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo.

Giustizia amministrativa202600328

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto del ricorso gerarchico e divieto di ritorno nel Comune di Gaeta per tre anni, adottato ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 159/2011

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (destinatario misura preventiva)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Viceprefetto Vicario di Latina di rigetto del ricorso gerarchico e il decreto del Questore di Latina che gli aveva applicato, per tre anni, il divieto di ritorno nel Comune di Gaeta senza autorizzazione dell'ufficio competente. Sono stati inoltre impugnati gli atti istruttori e procedimentali presupposti, tra cui il verbale del Commissariato di P.S., la comunicazione di avvio del procedimento e, con motivi aggiunti, atti della Questura contenenti la comunicazione di una notizia di reato, relativi allegati e successive note utilizzate dall'amministrazione per integrare, giustificare o confermare i provvedimenti impugnati. Il ricorrente ha chiesto l'annullamento degli atti, previa sospensione cautelare. Nella fase cautelare il TAR ha rilevato, con valutazione sommaria, la possibile carenza dei presupposti di legge per l'applicazione della misura, poiché non risultava adeguatamente motivata la riconducibilità del ricorrente alle persone pericolose per la sicurezza pubblica indicate dall'art. 1 d.lgs. 159/2011. In particolare, anche l'eventuale commissione del delitto di rissa, il cui accertamento compete al giudice penale, non appariva sufficiente a dimostrare la dedizione alla commissione di reati offensivi o pericolosi per l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso gli effetti del provvedimento gravato, ritenendo sussistenti, a un primo sommario esame, i presupposti cautelari per la possibile mancanza dei requisiti di legge richiesti per il divieto di ritorno previsto dall'art. 2 d.lgs. 159/2011. Il Collegio ha sottolineato che l'eventuale commissione di una rissa, ancora da accertare in sede penale, non dimostra di per sé la dedizione alla commissione della specifica categoria di reati richiamata dall'art. 1, lett. c), d.lgs. 159/2011, soprattutto in assenza di una motivazione amministrativa in tal senso. La sospensione è stata concessa impregiudicato il potere dell'amministrazione di riesaminare il procedimento. È stata fissata l'udienza pubblica per la trattazione del merito al 18 novembre 2026. La Prefettura, la Questura e il Ministero dell'Interno sono stati condannati al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in 800 euro.

Norme richiamate

  • art. 1, lett. c), d.lgs. 159/2011

    persone dedite alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica

    La dedizione alla commissione di reati della specie indicata costituisce presupposto per qualificare il soggetto come pericoloso per la sicurezza pubblica e per applicare la misura di prevenzione; tale presupposto deve risultare adeguatamente motivato.

  • art. 2 d.lgs. 159/2011

    divieto di ritorno nel Comune di Gaeta per anni tre

    Il divieto di ritorno può essere applicato soltanto nei confronti di soggetti rientranti nelle categorie di persone pericolose per la sicurezza pubblica previste dalla legge.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale della domanda cautelare incidentale accolta dal TAR.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È stato richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità del ricorrente mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La misura di prevenzione del divieto di ritorno prevista dall'art. 2 d.lgs. 159/2011 richiede che il destinatario rientri effettivamente in una delle categorie di persone pericolose per la sicurezza pubblica individuate dall'art. 1 dello stesso decreto legislativo.
  • La mera contestazione o eventuale commissione di un singolo reato, il cui accertamento spetta al giudice penale, non dimostra automaticamente la dedizione alla commissione della specifica categoria di reati richiesta dall'art. 1, lett. c), d.lgs. 159/2011.
  • L'amministrazione che applica una misura di prevenzione deve motivare in modo specifico la sussistenza della dedizione alla commissione di reati rilevante ai sensi dell'art. 1, lett. c), d.lgs. 159/2011; l'assenza di tale motivazione può integrare, in sede cautelare, una carenza dei presupposti per la misura.
  • La sospensione cautelare del provvedimento amministrativo può essere concessa quando, a un primo sommario esame, emerga la possibile mancanza dei presupposti legali della misura, restando impregiudicato il potere dell'amministrazione di riesaminare il procedimento.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaPericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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