Regolamento (UE) 2026/187
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/187 della Commissione, del 28 gennaio 2026, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per quanto riguarda gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il sistema UE degli elenchi dei paesi terzi autorizzati a esportare nell’Unione determinate partite di animali e merci destinate al consumo umano. Le modifiche recepiscono l’evoluzione delle garanzie fornite da alcuni paesi terzi, approvano nuovi piani di controllo e sopprimono talune autorizzazioni non più giustificate. L’intervento incide soprattutto sugli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 e su due articoli che definiscono gli elenchi per specifiche categorie di carni e preparazioni di carni.
Modifica gli elenchi dei paesi terzi e delle regioni autorizzati all’ingresso nell’Unione di determinate partite di animali e merci destinati al consumo umano, aggiornando il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori e alle autorità coinvolti nell’importazione nell’Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano, in particolare per carni fresche e preparazioni di carni di conigli d’allevamento, leporidi selvatici e altri mammiferi terrestri selvatici, nonché per alcune categorie di prodotti di origine animale e acquacoltura elencate nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/405. Rileva per i paesi terzi o loro regioni inclusi o esclusi dagli allegati del regolamento modificato; si applica in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE. Sono escluse/ridefinite alcune autorizzazioni relative all’Ucraina e sono inseriti o aggiornati specifici paesi per singole categorie di prodotti.
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/187: aggiornamento degli elenchi dei paesi terzi autorizzati all’ingresso nell’Unione di determinate partite di animali e merci destinate al consumo umano
Il regolamento interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2021/405, che contiene gli elenchi dei paesi terzi o delle loro regioni da cui è consentito l’ingresso nell’Unione di specifiche partite di animali e merci destinate al consumo umano. L’intervento è adottato in attuazione del quadro del regolamento (UE) 2017/625 e delle prescrizioni introdotte dal regolamento delegato (UE) 2022/2292, con l’obiettivo di allineare gli elenchi alle garanzie effettivamente fornite dai paesi terzi e alle categorie di prodotti per le quali tali garanzie risultano disponibili.
Quadro normativo di riferimento
Il regolamento si fonda sull’articolo 127, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625. Nei considerando si richiama che l’articolo 126, paragrafo 2, lettera a), di tale regolamento consente di subordinare l’ingresso nell’Unione a elenchi compilati dalla Commissione. Si richiama inoltre il regolamento delegato (UE) 2022/2292, che specifica le prescrizioni per l’ingresso di animali destinati alla produzione di alimenti e di determinate merci destinate al consumo umano, nonché il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405, che istituisce gli elenchi oggetto di modifica.
Modifiche alla disciplina delle carni di conigli e di altri mammiferi selvatici
L’articolo 8 del regolamento (UE) 2021/405 è riscritto per chiarire che le partite di carni fresche di conigli d’allevamento e di leporidi selvatici non contenenti frattaglie, ad eccezione dei leporidi selvatici non scuoiati né eviscerati, nonché le relative preparazioni di carni, possono entrare nell’Unione solo se provenienti da paesi terzi inclusi nell’allegato V.
L’articolo 9 è parimenti sostituito per stabilire che l’ingresso nell’Unione delle carni fresche di mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi, non contenenti frattaglie, e delle relative preparazioni di carni, è subordinato alla presenza del paese terzo nell’allegato VI.
Aggiornamento degli allegati e variazioni di status per alcuni paesi terzi
La parte più rilevante del regolamento consiste nella revisione degli allegati -I, V, VI, VIII e IX del regolamento (UE) 2021/405.
Per l’Ucraina vengono eliminate diverse autorizzazioni: viene soppressa la voce nell’allegato V relativa ai conigli, viene eliminata dall’allegato -I l’indicazione «X» per i conigli, viene soppressa la voce dell’allegato VIII e viene rimossa anche l’indicazione «M» per l’acquacoltura nell’allegato -I. Contestualmente, nell’allegato IX l’osservazione è modificata in «Acquacoltura: solo pesci e prodotti ottenuti da pesci».
Sul versante degli inserimenti o ampliamenti di autorizzazione, il regolamento prevede:
- Albania: inclusione con il simbolo «Δ» per i crostacei;
- Macedonia del Nord: approvazione del piano di controllo per i budelli e inserimento con «X» per tale categoria;
- Uganda: approvazione del piano di controllo per l’acquacoltura, con autorizzazione limitata a «Solo pesci e prodotti ottenuti da pesci» e corrispondente aggiornamento dell’allegato IX;
- Repubblica del Kirghizistan: approvazione del piano di controllo per il miele e inserimento con «X» per il miele;
- Israele: inserimento con «O» per le uova;
- Tunisia: inserimento con «O» per latte e uova e con «Δ» per il pollame.
Nei considerando vengono inoltre spiegate le ragioni di alcune conferme o rettifiche tecniche, tra cui l’allineamento delle osservazioni in allegato IX per Giappone e Ucraina, entrambi ricondotti alla formula «Acquacoltura: solo pesci e prodotti ottenuti da pesci».
Portata pratica delle sigle e delle note di allegato
L’allegato -I elenca i paesi terzi o le regioni con piani di controllo approvati per varie categorie di animali destinati alla produzione di alimenti e prodotti di origine animale. Le colonne riguardano, tra l’altro, bovini, ovini/caprini, suini, equini, pollame, acquacoltura, latte, uova, conigli, selvaggina selvatica, selvaggina d’allevamento, miele e budelli.
Le sigle e le note riportate nell’allegato hanno un effetto operativo diretto sulla possibilità di importazione e sulle eventuali limitazioni settoriali. In particolare, il regolamento conferma che per alcune categorie l’autorizzazione è circoscritta a specifiche specie o prodotti, ad esempio solo latte di cammello, solo ovini, solo pesci e prodotti ottenuti da pesci, solo crostacei o solo renne, secondo le note richiamate in calce all’allegato.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di regola per i regolamenti, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli articoli 8 e 9 del regolamento (UE) 2021/405
L’articolo 8 è sostituito per precisare che l’ingresso nell’Unione di carni fresche di conigli d’allevamento e di leporidi selvatici non contenenti frattaglie, nonché delle relative preparazioni di carni, è autorizzato solo se le partite provengono da paesi terzi elencati nell’allegato V. L’articolo 9 è sostituito per stabilire la medesima regola per le carni fresche di mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi, non contenenti frattaglie, e per le relative preparazioni di carni, rinviando all’allegato VI.
Modifiche agli elenchi degli allegati -I, V, VI, VIII e IX
Gli allegati -I, V, VI, VIII e IX del regolamento (UE) 2021/405 sono modificati per riflettere nuovi inserimenti, soppressioni e rettifiche delle voci relative ai paesi terzi o alle loro regioni autorizzate per specifiche categorie di animali e merci destinate al consumo umano.
Soppressione di autorizzazioni per l’Ucraina
Per l’Ucraina sono soppresse la voce nell’allegato V relativa ai conigli e alle preparazioni di carni di conigli, l’indicazione «X» per i conigli nell’allegato -I, la voce nell’allegato VIII e l’indicazione «M» per l’acquacoltura nell’allegato -I. Nel medesimo ambito, nell’allegato IX la voce dell’Ucraina è sostituita con l’osservazione «Acquacoltura: solo pesci e prodotti ottenuti da pesci».
Nuove autorizzazioni o estensioni per Albania, Macedonia del Nord, Uganda, Kirghizistan, Israele e Tunisia
L’Albania è inserita con il simbolo «Δ» per i crostacei; la Macedonia del Nord è approvata con «X» per i budelli; l’Uganda ottiene l’approvazione del piano di controllo per l’acquacoltura e figura con «X» per acquacoltura riferita a «Solo pesci e prodotti ottenuti da pesci», anche nell’allegato IX; la Repubblica del Kirghizistan è approvata con «X» per il miele; Israele è inserito con «O» per le uova; la Tunisia è inserita con «O» per latte e uova e con «Δ» per il pollame.
Rettifica/aggiornamento di osservazioni per Giappone e Ucraina
Nell’allegato IX l’osservazione relativa al Giappone e quella relativa all’Ucraina sono modificate in «Acquacoltura: solo pesci e prodotti ottenuti da pesci», in coerenza con le categorie autorizzate nell’allegato -I.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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