Regolamento (UE) 2026/196
Regolamento (UE) 2026/196 della Commissione, del 28 gennaio 2026, che modifica il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso di carragenina (E 407), farina di semi di carrube (E 410), gomma di guar (E 412), gomma arabica (gomma d’acacia) (E 414), gomma di xanthan (E 415), pectine (E 440) e ottenilsuccinato di amido e sodio (E 1450) e il regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda le specifiche relative a farina di semi di carrube (E 410), farina di semi di guar (E 412), gomma arabica (gomma d’acacia) (E 414), gomma di xantano (E 415), pectina (E 440) e ottenilsuccinato di amido e sodio (E 1450)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro UE sugli additivi alimentari alla luce dei pareri scientifici EFSA, rivedendo sia le condizioni d’uso sia le specifiche di purezza di alcuni idrocolloidi e di un amido modificato. Per diverse sostanze vengono abbassati limiti contaminanti, introdotti criteri microbiologici e, in alcuni casi, limitati o revocati usi nei prodotti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia. Il testo introduce anche un sistema di applicazione differita e regimi transitori per consentire agli operatori di adeguarsi alle nuove regole.
Modifica le autorizzazioni d’uso e le specifiche di alcuni additivi alimentari (E 407, E 410, E 412, E 414, E 415, E 440, E 1450) nei prodotti alimentari, soprattutto per lattanti e alimenti a fini medici speciali, aggiornando anche i requisiti di purezza del regolamento (UE) n. 231/2012.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore alimentare e ai prodotti alimentari rientranti nel regolamento (CE) n. 1333/2008, in particolare alle categorie 01.10 (bevande a base di latte e prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia), 13.1.1 (formule per lattanti), 13.1.5.1 e 13.1.5.2 (alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti e ai lattanti dai quattro mesi di età e ai bambini nella prima infanzia). Incide inoltre sulle specifiche tecniche degli additivi disciplinati dal regolamento (UE) n. 231/2012. Prevede esclusioni/limitazioni rilevanti per la gomma di guar (E 412) in talune categorie e per l’uso di E 1450 nelle formule, con periodi transitori per prodotti e additivi già immessi legalmente sul mercato prima delle date indicate.
Regolamento (UE) 2026/196 della Commissione
Il regolamento interviene sul regime degli additivi alimentari autorizzati nell’Unione, in particolare sugli idrocolloidi e sull’ottenilsuccinato di amido e sodio, sulla base di un ampio richiamo ai pareri EFSA e alle esigenze di tutela dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia. L’obiettivo è adeguare sia le condizioni d’uso sia le specifiche di purezza del regolamento (CE) n. 1333/2008 e del regolamento (UE) n. 231/2012.
Contesto e finalità
La Commissione richiama il fatto che l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene l’elenco UE degli additivi alimentari autorizzati e che il regolamento (UE) n. 231/2012 ne definisce le specifiche. Alla luce dei pareri scientifici EFSA raccolti negli anni su E 410, E 412, E 414, E 415, E 440 ed E 1450, il regolamento mira a rafforzare i requisiti di sicurezza, soprattutto per gli impieghi in formule per lattanti e alimenti a fini medici speciali.
Ambito soggettivo e oggettivo
Le modifiche riguardano gli operatori del settore alimentare che immettono sul mercato o utilizzano additivi alimentari disciplinati dal regolamento (CE) n. 1333/2008. In concreto, il testo incide su specifiche categorie di alimenti pediatrici: 01.10, 13.1.1, 13.1.5.1 e 13.1.5.2, nonché sulle caratteristiche tecniche degli additivi E 410, E 412, E 414, E 415, E 440 ed E 1450. Sono previste esclusioni e revoche d’uso, in particolare per la gomma di guar (E 412) in alcune categorie di alimenti destinati ai lattanti e ai bambini piccoli.
Modifiche alle autorizzazioni d’uso nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008
Nella categoria 01.10, relativa alle bevande a base di latte e prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia, sono aggiornati i livelli massimi per E 407, E 410, E 412, E 414, E 415 ed E 440, con l’inserimento di una nuova nota (X) che impone una riduzione proporzionale dei livelli massimi quando più di una di tali sostanze è aggiunta allo stesso alimento.
Nella categoria 13.1.1, relativa alle formule per lattanti, la voce E 412 è soppressa. Nella categoria 13.1.5.1, relativa agli alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti, la prima frase è riscritta in modo da escludere E 412; sono inoltre fissati livelli aggiornati per E 410, E 440 ed E 1450, con una disciplina specifica per quest’ultimo additivo fino al 18 febbraio 2028 e dal 18 febbraio 2028 in poi. Nella categoria 13.1.5.2, relativa agli alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti dai quattro mesi di età e ai bambini nella prima infanzia, la prima frase è modificata per escludere E 412 insieme ad altri additivi già menzionati; anche qui sono aggiornati i livelli per E 410, E 440 ed E 1450, mentre E 412 resta autorizzata solo fino al 27 aprile 2027 per una specifica sottocategoria di prodotti liquidi contenenti proteine, peptidi o amminoacidi idrolizzati.
Revisione delle specifiche tecniche nel regolamento (UE) n. 231/2012
Le specifiche di E 410 vengono profondamente riscritte: la definizione chiarisce il processo di ottenimento dalla Ceratonia siliqua, i limiti per arsenico, piombo, mercurio e cadmio sono fissati a valori più stringenti, e vengono introdotti criteri microbiologici, con indicazione anche di assenza di Cronobacter spp. in taluni prodotti in polvere. Per E 412 la specifica viene aggiornata, includendo la possibilità di parziale idrolisi per modificarne la viscosità, il metodo di Kjeldahl per le proteine e criteri microbiologici più articolati.
Per E 414, il regolamento definisce in modo più preciso la gomma arabica, riduce i limiti per contaminanti tossici, introduce limiti massimi per alluminio e proteine e specifica che le ossidasi e le perossidasi devono essere inattivate nel processo di fabbricazione quando l’additivo è impiegato negli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia. Per E 415 viene aggiornata la definizione del polisaccaride prodotto da Xanthomonas campestris, con limiti più severi per i metalli pesanti, criteri microbiologici e specificazione del metodo di Kjeldahl.
Per E 440, sia la pectina sia la pectina amidata vengono ridefinite come sostanze dispersibili in acqua con formazione di dispersione colloidale opalescente, non solubili in etanolo. Le specifiche introducono limiti più rigorosi per arsenico, piombo, mercurio, cadmio e alluminio, oltre a criteri microbiologici. Infine, per E 1450, le specifiche prevedono limiti più severi per anidride solforosa, arsenico, piombo, mercurio e cadmio, l’obbligo di assenza di glutine per formule per lattanti e formule di proseguimento, nonché criteri microbiologici dettagliati.
Razionale sanitario e motivazione delle restrizioni
Il regolamento si fonda sui pareri EFSA che, per alcune sostanze, non hanno rilevato problemi di sicurezza per gli usi autorizzati in generale, ma hanno evidenziato criticità specifiche per i lattanti o per i prodotti destinati ai più piccoli. In particolare, per E 410, E 412, E 440 ed E 1450 i dati disponibili hanno portato la Commissione a rivedere usi e specifiche; per E 412, la valutazione ha condotto a una revoca di parte delle autorizzazioni. La Commissione sottolinea inoltre che le nuove specifiche tengono conto di livelli oggi raggiungibili mediante buone pratiche di fabbricazione.
Regime transitorio e applicazione differita
Per consentire agli operatori, incluse le PMI, di adeguarsi alle nuove prescrizioni, il regolamento prevede una disciplina transitoria. Gli additivi legalmente immessi sul mercato prima del 18 agosto 2026 possono essere utilizzati fino a esaurimento scorte; gli alimenti contenenti tali additivi immessi sul mercato prima di tale data possono continuare a essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza. Per gli alimenti non conformi alle nuove disposizioni dell’allegato I è previsto un ulteriore regime transitorio, con una data specifica al 18 febbraio 2028 per i prodotti contenenti E 1450. La revoca dell’uso di E 412 in alcune categorie è rinviata al 27 aprile 2027, in coerenza con la revoca di E 466 richiamata nel testo.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 18 agosto 2026, salvo le specifiche deroghe e i rinvii espressamente previsti per E 1450 e per la revoca di E 412 in talune categorie. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’elenco UE degli additivi autorizzati
L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato per aggiornare le condizioni d’uso di carragenina (E 407), farina di semi di carrube (E 410), gomma di guar (E 412), gomma arabica (E 414), gomma di xanthan (E 415), pectine (E 440) e ottenilsuccinato di amido e sodio (E 1450), con particolare incidenza sulle categorie 01.10, 13.1.1, 13.1.5.1 e 13.1.5.2.
Modifica delle specifiche di purezza e identità
L’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è aggiornato per le specifiche di E 410, E 412, E 414, E 415, E 440 ed E 1450, includendo nuove definizioni, limiti massimi per contaminanti, requisiti microbiologici e precisazioni su solubilità/dispersione, oltre a indicazioni analitiche come il metodo di Kjeldahl per talune proteine/azoto.
Restrizioni su E 412 nelle formule per lattanti e negli alimenti a fini medici speciali
La voce E 412 è soppressa dalla categoria 13.1.1 e revocata nelle categorie 13.1.5.1 e 13.1.5.2; per gli alimenti legalmente immessi sul mercato prima del 18 agosto 2026, e per la categoria 13.1.5.2 prima del 27 aprile 2027, è previsto un regime transitorio fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza.
Nuove condizioni d’uso per E 410 nelle categorie pediatriche
Per E 410 sono aggiornati i livelli massimi nelle categorie 01.10, 13.1.5.1 e 13.1.5.2; per i prodotti destinati a ridurre il reflusso gastroesofageo e per taluni prodotti in caso di disordini gastrointestinali sono fissati limiti specifici. Nelle specifiche vengono ridotti i limiti per elementi tossici e introdotti criteri microbiologici, con sostituzione del termine "solubile" con "completamente dispersibile".
Aggiornamento delle specifiche di E 414
Per la gomma arabica (E 414) sono introdotti limiti massimi per alluminio e proteine, ridotti i limiti per arsenico, piombo, mercurio e cadmio, aggiornati i criteri microbiologici e precisato che ossidasi e perossidasi devono essere inattivate durante la fabbricazione quando l’additivo è usato per lattanti e bambini nella prima infanzia.
Aggiornamento delle specifiche di E 415
Per la gomma di xanthan (E 415) vengono aggiornati definizione e specifiche, con riduzione del limite per piombo, previsione di limiti per arsenico, mercurio e cadmio, modifiche ai criteri microbiologici e specificazione del metodo di Kjeldahl per l’azoto. La formulazione riconduce il prodotto a un polisaccaride dispersibile in acqua.
Aggiornamento delle specifiche di E 440
Per pectina (E 440) e pectina amidata (E 440 ii) sono aggiornate definizione e specifiche, con limiti più rigorosi per elementi tossici, limite massimo per alluminio, criteri microbiologici e sostituzione dei termini "soluzione/solubile" con "dispersione/dispersibile".
Aggiornamento delle condizioni d’uso e delle specifiche di E 1450
Per l’ottenilsuccinato di amido e sodio (E 1450) sono ricalibrate le condizioni d’uso nelle categorie 13.1.5.1 e 13.1.5.2, con limiti specifici fino al 18 febbraio 2028 e dopo tale data. Le specifiche introducono limiti più severi per anidride solforosa, arsenico, piombo, mercurio e cadmio, obbligo di assenza di glutine per formule per lattanti e di proseguimento, e criteri microbiologici.
Disposizioni transitorie
Gli additivi legalmente immessi sul mercato prima del 18 agosto 2026 possono essere aggiunti agli alimenti fino a esaurimento scorte; gli alimenti contenenti tali additivi immessi prima di tale data possono essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza. Per gli alimenti non conformi all’allegato I è prevista una disciplina transitoria, con data specifica al 18 febbraio 2028 per i prodotti contenenti E 1450.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 18 agosto 2026. Per E 1450 alcune nuove condizioni d’uso si applicano dal 18 febbraio 2028; per la revoca di E 412 in una parte della categoria 13.1.5.2 è fissato il rinvio al 27 aprile 2027.
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