Regolamento (UE) 2026/189
Regolamento (UE) 2026/189 della Commissione, del 28 gennaio 2026, che modifica il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda l’uso della gommalacca (E 904) negli alimenti a fini medici speciali sotto forma di compresse, anche ricoperte
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza l’uso della gommalacca (E 904) come agente di rivestimento negli alimenti a fini medici speciali sotto forma di compresse, anche ricoperte. Contestualmente elimina dalle specifiche tecniche ogni riferimento alla gommalacca contenente cera e aggiorna la definizione e la descrizione dell’additivo. La misura recepisce l’esito della procedura uniforme di autorizzazione e tiene conto del parere scientifico EFSA del 1° agosto 2024.
Modifica l’uso autorizzato della gommalacca (E 904) negli alimenti a fini medici speciali sotto forma di compresse, anche ricoperte, e aggiorna le relative specifiche tecniche.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori del settore alimentare che impiegano additivi alimentari, in particolare nella categoria 13.2 degli alimenti a fini medici speciali quali definiti dal regolamento (UE) n. 609/2013, esclusi i prodotti della categoria 13.1.5. Interviene inoltre sulle specifiche della gommalacca (E 904) contenute nel regolamento (UE) n. 231/2012. L’autorizzazione è limitata agli alimenti sotto forma di compresse, anche ricoperte. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica dell’uso della gommalacca (E 904) negli alimenti a fini medici speciali
Il regolamento modifica il quadro UE sugli additivi alimentari per consentire l’impiego della gommalacca (E 904) come agente di rivestimento negli alimenti a fini medici speciali sotto forma di compresse, anche ricoperte. La misura è adottata nell’ambito della procedura uniforme di autorizzazione prevista dal regolamento (CE) n. 1331/2008 e si fonda sul parere scientifico EFSA del 1° agosto 2024.
Contesto normativo
L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene l’elenco UE degli additivi alimentari autorizzati e le condizioni del loro uso. Il regolamento (UE) n. 231/2012 fissa invece le specifiche tecniche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008. In questo contesto, la Commissione ritiene necessario aggiornare sia l’elenco autorizzativo sia le specifiche della gommalacca (E 904).
Ambito materiale dell’autorizzazione
La modifica riguarda esclusivamente la categoria di alimenti 13.2 "Alimenti a fini medici speciali", quali definiti dal regolamento (UE) n. 609/2013, con esclusione dei prodotti della categoria 13.1.5. L’uso della gommalacca è limitato agli alimenti "sotto forma di compresse, anche ricoperte". La funzione autorizzata è quella di agente di rivestimento, volto a creare un rivestimento protettivo che preservi la compressa fino al raggiungimento degli intestini e consenta la corretta somministrazione dei principi attivi contenuti.
Valutazione scientifica e motivazione della Commissione
La Commissione richiama la domanda presentata il 25 ottobre 2018 e il parere EFSA del 1° agosto 2024. EFSA ha fissato una DGA pari a 4 mg/kg di peso corporeo al giorno per la gommalacca senza cera prodotta mediante decolorazione fisica; in alcune fasce d’età, l’esposizione stimata al 95° percentile supera tale soglia, ma il superamento è ritenuto non problematico per la sicurezza perché modesto e basato su stime prudenziali. EFSA ha inoltre raccomandato di eliminare dalle specifiche le informazioni sulla gommalacca contenente cera, di raccogliere dati sulle impurezze organoclorurate, di rivedere la definizione dell’additivo e di separare le specifiche della gommalacca ottenuta mediante sbiancamento chimico da quelle della gommalacca ottenuta mediante decolorazione fisica.
Modifiche all’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008
Nell’allegato II, parte E, nella categoria 13.2, è inserita la voce "E 904 Gommalacca" con la precisazione "Solo sotto forma di compresse, anche ricoperte". L’inserimento avviene tra le voci relative agli additivi alimentari E 491-495 "Esteri di sorbitano" ed E 950 "Acesulfame K". La modifica ha l’effetto di autorizzare espressamente l’additivo in tale specifico impiego.
Modifiche alle specifiche tecniche del regolamento (UE) n. 231/2012
La voce "E 904 Gommalacca" è riscritta nei punti essenziali:
- la definizione viene sostituita con una formula che descrive la gommalacca come lacca purificata e sbiancata, ottenuta dalla secrezione resinosa dell’insetto Laccifer (Tachardia) lacca Kerr, con rimozione della cera per filtrazione;
- la descrizione diventa "Gommalacca sbiancata senza cera: resina granulare amorfa il cui colore varia tra il biancastro e il giallo chiaro";
- la voce relativa alla cera è sostituita prevedendo un contenuto non superiore allo 0,2 %.
Entrata in vigore e vincolatività
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per i regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Nuova autorizzazione della gommalacca (E 904)
Nell’allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008 è inserita, nella categoria 13.2 "Alimenti a fini medici speciali" (esclusi i prodotti della categoria 13.1.5), la voce E 904 gommalacca con la condizione d’uso: "Solo sotto forma di compresse, anche ricoperte". La finalità è consentire la funzione di agente di rivestimento per proteggere la compressa fino al raggiungimento degli intestini e garantire l’adeguata somministrazione dei principi attivi.
Aggiornamento delle specifiche della gommalacca (E 904)
L’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è modificato eliminando il riferimento alla gommalacca contenente cera e sostituendo la specifica "Definizione" con una nuova formulazione che descrive la gommalacca come lacca purificata e sbiancata ottenuta dalla secrezione resinosa dell’insetto Laccifer (Tachardia) lacca Kerr, con rimozione della cera per filtrazione.
Nuova descrizione del prodotto e contenuto massimo di cera
La specifica "Descrizione" è sostituita con "Gommalacca sbiancata senza cera: resina granulare amorfa il cui colore varia tra il biancastro e il giallo chiaro". La specifica "Cera" è sostituita prevedendo un limite massimo non superiore allo 0,2 %.
Base scientifica e motivazione della modifica
La Commissione richiama la domanda presentata il 25 ottobre 2018 e il parere EFSA del 1° agosto 2024 sulla nuova valutazione della gommalacca (E 904) e sull’estensione d’uso negli alimenti dietetici a fini medici speciali. EFSA ha stimato una DGA di 4 mg/kg di peso corporeo al giorno per la gommalacca senza cera prodotta mediante decolorazione fisica, rilevando in alcune fasce d’età un superamento al 95° percentile di esposizione, ritenuto non problematico per la sicurezza in ragione del limitato superamento e dell’approccio prudente di stima e valutazione.
Eliminazione delle informazioni sulla gommalacca contenente cera
Poiché la gommalacca contenente cera non risulta utilizzata come additivo alimentare e non vi erano dati a conferma della sua sicurezza, il regolamento dispone la soppressione delle informazioni corrispondenti dalle specifiche dell’E 904.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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