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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/189

Regolamento (UE) 2026/189 della Commissione, del 28 gennaio 2026, che modifica il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda l’uso della gommalacca (E 904) negli alimenti a fini medici speciali sotto forma di compresse, anche ricoperte

Normativa europea32026R0189

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza l’uso della gommalacca (E 904) come agente di rivestimento negli alimenti a fini medici speciali sotto forma di compresse, anche ricoperte. Contestualmente elimina dalle specifiche tecniche ogni riferimento alla gommalacca contenente cera e aggiorna la definizione e la descrizione dell’additivo. La misura recepisce l’esito della procedura uniforme di autorizzazione e tiene conto del parere scientifico EFSA del 1° agosto 2024.

Modifica l’uso autorizzato della gommalacca (E 904) negli alimenti a fini medici speciali sotto forma di compresse, anche ricoperte, e aggiorna le relative specifiche tecniche.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli operatori del settore alimentare che impiegano additivi alimentari, in particolare nella categoria 13.2 degli alimenti a fini medici speciali quali definiti dal regolamento (UE) n. 609/2013, esclusi i prodotti della categoria 13.1.5. Interviene inoltre sulle specifiche della gommalacca (E 904) contenute nel regolamento (UE) n. 231/2012. L’autorizzazione è limitata agli alimenti sotto forma di compresse, anche ricoperte. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica dell’uso della gommalacca (E 904) negli alimenti a fini medici speciali

Il regolamento modifica il quadro UE sugli additivi alimentari per consentire l’impiego della gommalacca (E 904) come agente di rivestimento negli alimenti a fini medici speciali sotto forma di compresse, anche ricoperte. La misura è adottata nell’ambito della procedura uniforme di autorizzazione prevista dal regolamento (CE) n. 1331/2008 e si fonda sul parere scientifico EFSA del 1° agosto 2024.

Contesto normativo

L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene l’elenco UE degli additivi alimentari autorizzati e le condizioni del loro uso. Il regolamento (UE) n. 231/2012 fissa invece le specifiche tecniche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008. In questo contesto, la Commissione ritiene necessario aggiornare sia l’elenco autorizzativo sia le specifiche della gommalacca (E 904).

Ambito materiale dell’autorizzazione

La modifica riguarda esclusivamente la categoria di alimenti 13.2 "Alimenti a fini medici speciali", quali definiti dal regolamento (UE) n. 609/2013, con esclusione dei prodotti della categoria 13.1.5. L’uso della gommalacca è limitato agli alimenti "sotto forma di compresse, anche ricoperte". La funzione autorizzata è quella di agente di rivestimento, volto a creare un rivestimento protettivo che preservi la compressa fino al raggiungimento degli intestini e consenta la corretta somministrazione dei principi attivi contenuti.

Valutazione scientifica e motivazione della Commissione

La Commissione richiama la domanda presentata il 25 ottobre 2018 e il parere EFSA del 1° agosto 2024. EFSA ha fissato una DGA pari a 4 mg/kg di peso corporeo al giorno per la gommalacca senza cera prodotta mediante decolorazione fisica; in alcune fasce d’età, l’esposizione stimata al 95° percentile supera tale soglia, ma il superamento è ritenuto non problematico per la sicurezza perché modesto e basato su stime prudenziali. EFSA ha inoltre raccomandato di eliminare dalle specifiche le informazioni sulla gommalacca contenente cera, di raccogliere dati sulle impurezze organoclorurate, di rivedere la definizione dell’additivo e di separare le specifiche della gommalacca ottenuta mediante sbiancamento chimico da quelle della gommalacca ottenuta mediante decolorazione fisica.

Modifiche all’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008

Nell’allegato II, parte E, nella categoria 13.2, è inserita la voce "E 904 Gommalacca" con la precisazione "Solo sotto forma di compresse, anche ricoperte". L’inserimento avviene tra le voci relative agli additivi alimentari E 491-495 "Esteri di sorbitano" ed E 950 "Acesulfame K". La modifica ha l’effetto di autorizzare espressamente l’additivo in tale specifico impiego.

Modifiche alle specifiche tecniche del regolamento (UE) n. 231/2012

La voce "E 904 Gommalacca" è riscritta nei punti essenziali:

  • la definizione viene sostituita con una formula che descrive la gommalacca come lacca purificata e sbiancata, ottenuta dalla secrezione resinosa dell’insetto Laccifer (Tachardia) lacca Kerr, con rimozione della cera per filtrazione;
  • la descrizione diventa "Gommalacca sbiancata senza cera: resina granulare amorfa il cui colore varia tra il biancastro e il giallo chiaro";
  • la voce relativa alla cera è sostituita prevedendo un contenuto non superiore allo 0,2 %.

Entrata in vigore e vincolatività

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per i regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Nuova autorizzazione della gommalacca (E 904)

Nell’allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008 è inserita, nella categoria 13.2 "Alimenti a fini medici speciali" (esclusi i prodotti della categoria 13.1.5), la voce E 904 gommalacca con la condizione d’uso: "Solo sotto forma di compresse, anche ricoperte". La finalità è consentire la funzione di agente di rivestimento per proteggere la compressa fino al raggiungimento degli intestini e garantire l’adeguata somministrazione dei principi attivi.

Aggiornamento delle specifiche della gommalacca (E 904)

L’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è modificato eliminando il riferimento alla gommalacca contenente cera e sostituendo la specifica "Definizione" con una nuova formulazione che descrive la gommalacca come lacca purificata e sbiancata ottenuta dalla secrezione resinosa dell’insetto Laccifer (Tachardia) lacca Kerr, con rimozione della cera per filtrazione.

Nuova descrizione del prodotto e contenuto massimo di cera

La specifica "Descrizione" è sostituita con "Gommalacca sbiancata senza cera: resina granulare amorfa il cui colore varia tra il biancastro e il giallo chiaro". La specifica "Cera" è sostituita prevedendo un limite massimo non superiore allo 0,2 %.

Base scientifica e motivazione della modifica

La Commissione richiama la domanda presentata il 25 ottobre 2018 e il parere EFSA del 1° agosto 2024 sulla nuova valutazione della gommalacca (E 904) e sull’estensione d’uso negli alimenti dietetici a fini medici speciali. EFSA ha stimato una DGA di 4 mg/kg di peso corporeo al giorno per la gommalacca senza cera prodotta mediante decolorazione fisica, rilevando in alcune fasce d’età un superamento al 95° percentile di esposizione, ritenuto non problematico per la sicurezza in ragione del limitato superamento e dell’approccio prudente di stima e valutazione.

Eliminazione delle informazioni sulla gommalacca contenente cera

Poiché la gommalacca contenente cera non risulta utilizzata come additivo alimentare e non vi erano dati a conferma della sua sicurezza, il regolamento dispone la soppressione delle informazioni corrispondenti dalle specifiche dell’E 904.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieadditivi alimentarisicurezza alimentarealimenti a fini medici specialispecifiche tecnicheautorizzazioni ue

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