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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/194

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/194 della Commissione, del 28 gennaio 2026, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 relativo all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l’ingresso nell’Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32026R0194

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il sistema UE di controlli rafforzati su specifiche merci alimentari e mangimi di origine non animale provenienti da paesi terzi, sulla base dei dati RASFF e dei risultati dei controlli degli Stati membri. Alcune voci sono inserite o rafforzate per nuovi rischi o non conformità, mentre altre sono rimosse o declassate perché il livello di conformità è migliorato. In parallelo, per talune partite soggette a condizioni speciali di ingresso vengono ridotte o eliminate le prescrizioni più gravose, tra cui il certificato ufficiale, quando il rischio non è più considerato grave.

Modifica gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 aggiornando l’elenco delle merci di origine non animale soggette a controlli ufficiali intensificati o a condizioni speciali di ingresso nell’Unione.

Ambito di applicazione

Si applica all’ingresso nell’Unione europea di determinati alimenti e mangimi di origine non animale provenienti da alcuni paesi terzi, nonché, per talune merci dell’allegato II, anche alle partite originarie di un paese terzo ma spedite nell’Unione da un diverso paese terzo. Riguarda operatori, importatori e autorità competenti impegnati nei controlli ai posti di controllo frontalieri e ai punti di controllo. Non introduce un regime autonomo, ma sostituisce integralmente gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793; si applica direttamente negli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/194: modifica del regime di controlli rafforzati su alimenti e mangimi di origine non animale

Il regolamento aggiorna il meccanismo UE di incremento temporaneo dei controlli ufficiali e di misure di emergenza disciplinato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793. La revisione è motivata, secondo i considerando, dalle notifiche RASFF e dai risultati dei controlli effettuati dagli Stati membri nel primo semestre 2025, che evidenziano per alcuni prodotti nuovi rischi o un elevato tasso di non conformità, mentre per altri prodotti mostrano un miglioramento della conformità tale da consentire una riduzione o la soppressione dei controlli rafforzati.

Contesto normativo e finalità

Il regolamento si fonda sull’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (CE) n. 178/2002 e sugli articoli 47, paragrafo 2, primo comma, lettera b), e 54, paragrafo 4, primo comma, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2017/625. La finalità è tutelare la salute umana nell’Unione tramite una modulazione dinamica dei controlli all’importazione, basata su rischio, evidenze di non conformità e risultati analitici. Il considerando richiama espressamente il riesame periodico semestrale previsto dall’articolo 12 del regolamento (UE) 2019/1793.

Ambito applicativo

Il provvedimento riguarda alimenti e mangimi di origine non animale provenienti da paesi terzi, con riferimento ai prodotti elencati negli allegati I e II del regolamento 2019/1793. Per l’allegato II, il regime può riguardare anche partite originarie di un paese terzo ma spedite nell’Unione da un altro paese terzo, secondo la struttura dell’allegato stesso. I controlli sono effettuati ai posti di controllo frontalieri e ai punti di controllo, con frequenze di controllo di identità e fisici espresse in percentuale delle partite che entrano nell’Unione.

Modifiche principali all’allegato I: controlli ufficiali intensificati

L’allegato I elenca le merci soggette a incremento temporaneo dei controlli ufficiali per rischi quali micotossine, aflatossine, residui di antiparassitari, contaminazione microbiologica, coloranti Sudan, tossine vegetali e ossido di etilene.

Tra gli incrementi o inserimenti principali figurano:

  • fagioli Lablab dal Bangladesh: controllo al 30 % per residui di antiparassitari;
  • olio di palma imballato per consumo umano diretto dalla Costa d’Avorio: controllo al 30 % per coloranti Sudan;
  • arance dall’Egitto: controllo ridotto ma confermato al 10 % per residui di antiparassitari;
  • fragole dall’Egitto: inserimento con controllo al 20 % per residui di antiparassitari;
  • peperoni del genere Capsicum dal Ruanda e dalla Thailandia: controllo al 50 % per residui di antiparassitari;
  • semi di sesamo dalla Turchia: controllo al 30 % per Salmonella;
  • pepe del genere Piper e pimenti essiccati, tritati o polverizzati dall’India: trasferimento in allegato I con controllo al 20 %;
  • carbonato di calcio dall’India: trasferimento in allegato I con controllo al 30 %.

Sono inoltre modificate altre voci già presenti, ad esempio con riduzioni della frequenza per limoni dalla Turchia al 20 % e con soppressione di talune voci per cui il rischio non giustifica più il livello rafforzato di vigilanza.

Soppressioni dall’allegato I per rischio non più giustificato

Il regolamento elimina diverse voci dall’allegato I in ragione di un miglioramento della conformità nei controlli ufficiali. Tra le soppressioni segnalate nei considerando e riflesse nell’allegato figurano, in particolare:

  • gombi (okra) dall’India, per la parte relativa all’ossido di etilene;
  • riso dall’India, per aflatossine e ocratossina A;
  • noci moscate dall’India, per aflatossine;
  • vaniglia e garofani dall’India, per ossido di etilene;
  • rape dal Libano, per rodammina B;
  • miscele di additivi alimentari contenenti gomma di carrube da Malaysia e Turchia, per ossido di etilene;
  • pompelmi dalla Turchia;
  • foglie di betel dal Bangladesh e vari altri prodotti presenti nell’elenco storico, ove la conformità ha reso non più necessaria la misura rafforzata.

Modifiche principali all’allegato II: condizioni speciali di ingresso

L’allegato II disciplina le merci soggette a condizioni speciali di ingresso nell’Unione per rischio di micotossine, residui di antiparassitari, contaminazione microbiologica, coloranti Sudan e tossine vegetali. Per tali merci può essere richiesto un certificato ufficiale e i risultati del campionamento e delle analisi.

Le modifiche più rilevanti includono:

  • pepe nero (Piper nigrum) dal Brasile: frequenza di controllo ridotta al 30 %;
  • pistacchi, miscugli e prodotti a base di pistacchi dalla Turchia: frequenza aumentata al 50 %;
  • mandarini, clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi dalla Turchia: frequenza ridotta al 10 %;
  • arance dalla Turchia: frequenza ridotta al 20 %;
  • pistacchi, miscugli e prodotti ottenuti da pistacchi originari degli Stati Uniti e spediti dalla Turchia: frequenza aumentata al 50 %;
  • fichi secchi dalla Turchia: frequenza del 30 % per aflatossine e ocratossina A;
  • semi di sesamo dalla Turchia, semi di sesamo da Nigeria e Sudan, tahini e halva da semi di sesamo dalla Siria, e altri prodotti indicati nell’allegato: mantenimento o aggiornamento dei controlli per Salmonella o altri rischi specifici.

Trasferimento di voci dall’allegato II all’allegato I

Per alcune merci indiane il legislatore di esecuzione ritiene non più necessario il regime più gravoso dell’allegato II. In particolare, il pepe del genere Piper e i pimenti del genere Capsicum o Pimenta essiccati, tritati o polverizzati e il carbonato di calcio sono rimossi dall’allegato II e collocati nell’allegato I. La conseguenza pratica è duplice: da un lato permane un controllo ufficiale rafforzato, dall’altro cessa l’obbligo di accompagnare ogni partita con un certificato ufficiale attestante l’esito favorevole dei campionamenti e delle analisi.

Base tecnica dei controlli e note di interpretazione

Le note dell’allegato precisano le metodologie analitiche e le definizioni operative. Sono richiamati, tra l’altro:

  • i programmi di controllo e i metodi multiresiduo basati su GC-MS ed LC-MS per i residui di antiparassitari;
  • le procedure di campionamento e i metodi di analisi di riferimento dell’allegato III del regolamento 2019/1793;
  • la definizione di prodotti alimentari imballati per il consumo umano diretto nel caso dell’olio di palma;
  • il significato di "coloranti Sudan" e il relativo limite analitico;
  • il riferimento a "immissione sul mercato" e "consumatore finale" ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002;
  • la portata territoriale della nozione di Stato di Israele, esclusi i territori occupati dopo il 5 giugno 1967.

Entrata in vigore e effetti pratici

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Per gli operatori del commercio internazionale e per i professionisti che assistono importatori e spedizionieri, l’effetto immediato è la necessità di verificare la collocazione aggiornata di ciascuna merce negli allegati I e II del regolamento 2019/1793, la nuova frequenza dei controlli e l’eventuale sopravvenuta eliminazione del certificato ufficiale per alcune partite.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli allegati I e II del regolamento 2019/1793

L’articolo 1 sostituisce integralmente gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 con il testo contenuto nell’allegato del nuovo regolamento. L’effetto è il riesame e la ricalibrazione dell’elenco delle merci soggette a controlli ufficiali intensificati o a condizioni speciali di ingresso.

Nuove inclusioni e aumento delle frequenze di controllo

Sono introdotti o rafforzati controlli per diversi prodotti e paesi terzi sulla base di rischi da micotossine, residui di antiparassitari, Salmonella, coloranti Sudan, tossine vegetali e ossido di etilene. Tra gli incrementi più rilevanti figurano, ad esempio, i fagioli Lablab dal Bangladesh al 30 %, l’olio di palma confezionato per consumo diretto dalla Costa d’Avorio al 30 %, le fragole dall’Egitto al 20 %, i peperoni del genere Capsicum dal Ruanda e dalla Thailandia al 50 %, i semi di sesamo dalla Turchia al 30 %, il pepe del genere Piper e i pimenti dalla Turchia al 20 % nell’allegato I e i pistacchi dalla Turchia e dagli Stati Uniti spediti dalla Turchia al 50 % nell’allegato II.

Riduzioni o soppressioni dei controlli per conformità migliorata

Per vari prodotti il regolamento riduce le frequenze di controllo o elimina del tutto la misura rafforzata perché i controlli degli Stati membri hanno mostrato conformità generalmente soddisfacente. Tra i casi principali: arance dall’Egitto ridotte al 10 %, limoni dalla Turchia ridotti al 20 %, mandarini/clementine e arance dalla Turchia ridotti rispettivamente al 10 % e al 20 %, pepe nero dal Brasile ridotto al 30 %, e diverse voci soppresse dagli allegati, tra cui gombi dall’India per l’ossido di etilene, riso, noci moscate, vaniglia e garofani dall’India, rapa dal Libano, miscela di additivi alimentari con gomma di carrube da Malaysia e Turchia, pompelmi dalla Turchia e fichi secchi dalla Turchia in quanto non più giustificati nei termini precedenti.

Passaggio dall’allegato II all’allegato I per alcune merci indiane

Per pepe del genere Piper e pimenti del genere Capsicum o Pimenta essiccati, tritati o polverizzati provenienti dall’India, nonché per il carbonato di calcio dall’India, viene eliminata la disciplina dell’allegato II e le voci sono trasferite nell’allegato I. Ciò comporta la soppressione dell’obbligo di certificato ufficiale e il mantenimento di controlli ufficiali con frequenze pari, rispettivamente, al 20 % e al 30 % delle partite.

Condizioni speciali di ingresso e certificazione

Per le merci restate nell’allegato II continuano ad applicarsi condizioni speciali di ingresso nell’Unione dovute ai rischi indicati. Tuttavia, per il pepe del genere Piper e i pimenti dall’India e per il carbonato di calcio dall’India il regolamento chiarisce che il certificato ufficiale non è più necessario, pur restando i controlli ufficiali. Restano invece soggette a condizioni speciali, tra le altre, partite di pistacchi, semi di sesamo, tahini e halva, fichi secchi, melagrane, arance, origano secco, foglie di vite e altri prodotti elencati nell’allegato II.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentarecontrolli ufficialiimportazione di alimenti e mangimisanità pubblicacommercio internazionale

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