Regolamento (UE) 2026/198
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/198 della Commissione, del 28 gennaio 2026, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinate torri eoliche industriali in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene in modo puntuale su un dazio antidumping definitivo già in vigore per determinate torri eoliche industriali in acciaio originarie della RPC. La Commissione prende atto del cambio di denominazione di un esportatore, conferma che tale modifica non incide sulle precedenti risultanze istruttorie e aggiorna l’allegato del regolamento del 2021. Viene inoltre precisato che il codice TARIC C730 resta applicabile alla società sotto la nuova denominazione e che eventuali importi pagati in eccesso possono essere rimborsati o sgravati secondo la normativa doganale.
Modifica del regolamento antidumping del 2021 per aggiornare la denominazione di un esportatore cinese di torri eoliche industriali in acciaio e confermare l’applicazione del relativo codice TARIC e dell’aliquota antidumping.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di determinate torri eoliche industriali in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese già soggette al dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239. Riguarda specificamente la società originariamente indicata come Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co., Ltd., codice addizionale TARIC C730, ora denominata TSP Wind Power Group Co., Ltd. La modifica opera dal 26 marzo 2025 per il riconoscimento del cambio di nome; il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Restano fermi gli effetti del dazio antidumping definitivo e la disciplina doganale applicabile per rimborsi o sgravi degli importi eventualmente pagati in eccesso.
Modifica del dazio antidumping per torri eoliche industriali in acciaio originarie della RPC
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/198 della Commissione interviene sul regime antidumping già istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239 per determinate torri eoliche industriali in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese. La finalità dell’atto è esclusivamente quella di adeguare il dispositivo alla variazione della denominazione sociale di un operatore esportatore, senza incidere sulle conclusioni sostanziali dell’inchiesta antidumping.
Presupposti del provvedimento
La Commissione prende atto che la società Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co., Ltd., soggetta a un’aliquota antidumping dell’11,2 % quale produttore esportatore collaborante non incluso nel campione e identificata dal codice addizionale TARIC C730, ha comunicato il cambio di nome in TSP Wind Power Group Co., Ltd. La società ha chiesto conferma che tale mutamento non pregiudichi il diritto a beneficiare della medesima aliquota antidumping applicabile in precedenza. La Commissione, esaminata la documentazione, ha ritenuto che la modifica fosse debitamente registrata presso le autorità competenti e che non avesse comportato nuovi rapporti con gruppi societari non esaminati nell’inchiesta.
Effetti sul regolamento antidumping del 2021
La Commissione conclude che il cambio di nome non altera le risultanze del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, inclusa l’aliquota applicabile alla società interessata. Per questo motivo, l’allegato del regolamento del 2021 viene aggiornato sostituendo la vecchia denominazione con la nuova, mantenendo invariato il codice TARIC C730. Il regolamento precisa inoltre che il codice addizionale precedentemente attribuito continua ad applicarsi a TSP Wind Power Group Co., Ltd. a decorrere dal 26 marzo 2025, data di efficacia della modifica registrata in Cina.
Rimborso e sgravio dei dazi pagati in eccesso
L’atto stabilisce che, secondo la normativa doganale applicabile, deve procedersi al rimborso o allo sgravio di qualsiasi dazio definitivo versato in misura eccedente rispetto al dazio antidumping dovuto ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239 e del relativo allegato, come aggiornato. La previsione è rilevante per gli operatori importatori che abbiano effettuato versamenti sulla base della precedente denominazione dell’esportatore.
Procedura e iter istituzionale
La Commissione ha effettuato la divulgazione finale delle informazioni alle parti interessate, concedendo un termine per eventuali osservazioni; non ne sono pervenute. Le misure sono adottate in conformità al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036.
Entrata in vigore
Il regolamento è stato adottato a Bruxelles il 28 gennaio 2026 ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento della denominazione dell’esportatore
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239 è modificato sostituendo la denominazione "Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co., Ltd." con "TSP Wind Power Group Co., Ltd." mantenendo il codice addizionale TARIC C730.
Decorrenza del codice TARIC e del riconoscimento del cambio nome
Il codice addizionale TARIC C730 precedentemente attribuito a Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co., Ltd. si applica a TSP Wind Power Group Co., Ltd. con effetto dal 26 marzo 2025, data in cui la modifica del nome è risultata registrata presso le autorità della RPC.
Rimborso o sgravio dei dazi versati in eccesso
È previsto il rimborso o lo sgravio, secondo la normativa doganale applicabile, di qualsiasi dazio definitivo pagato in eccesso rispetto al dazio antidumping stabilito dall’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239 e al relativo allegato, per i prodotti fabbricati da TSP Wind Power Group Co., Ltd.
Entrata in vigore e natura vincolante
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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