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Circolare

Circolare numero 72 del 21-3-1990

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare indica come regolarizzare i contributi dovuti per gennaio e febbraio 1990 in base alle nuove retribuzioni convenzionali fissate dal DM 2 marzo 1990. Precisa le modalità di esposizione nel DM10/2-89, le scadenze di versamento, il calcolo degli oneri accessori e il trattamento particolare per quadri, dirigenti e giornalisti. Viene inoltre chiarito il significato di "retribuzione nazionale" ai fini dell’art. 2 del DM 2.3.1990.

Regolarizzazione contributiva sui regimi assicurativi ex legge n. 398/1987 per le retribuzioni convenzionali 1990

Regolarizzazione contributiva sulle retribuzioni convenzionali 1990

La circolare disciplina l’adeguamento dei contributi dovuti per i regimi assicurativi di cui alla legge 3 ottobre 1987, n. 398, a seguito della fissazione delle nuove retribuzioni convenzionali per l’anno 1990. Vengono indicate le modalità operative per il recupero delle differenze contributive relative ai mesi di gennaio e febbraio 1990, nonché alcuni chiarimenti interpretativi per specifiche qualifiche.

Nuove retribuzioni convenzionali e fonte normativa

Le retribuzioni convenzionali per il 1990 sono state fissate dal DM 2 marzo 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 1990. Il provvedimento era stato già comunicato con messaggio n. 35303 del 9 marzo 1990. La circolare ricorda che i contributi per i regimi assicurativi richiamati sono calcolati su retribuzioni convenzionali determinate annualmente ai sensi dell’art. 4 della legge n. 398/1987, in misura non inferiore ai contratti collettivi nazionali di categoria, raggruppati per settori omogenei.

Regolarizzazione delle differenze per gennaio e febbraio 1990

Per le differenze contributive dovute sui mesi di gennaio e febbraio 1990, i datori di lavoro possono utilizzare la denuncia Mod. DM10/2-89 relativa al mese di marzo 1990, con versamento entro il 20 aprile 1990. Operativamente devono:

  • ricalcolare gli imponibili di gennaio e febbraio 1990 sulla base delle nuove retribuzioni convenzionali;
  • determinare le differenze rispetto agli imponibili già assoggettati a contribuzione per gli stessi mesi;
  • sommare tali differenze alle retribuzioni imponibili del mese di marzo e calcolare i contributi dovuti sui totali ottenuti.

Oneri accessori e criteri di calcolo

La circolare distingue gli oneri accessori in relazione al mese di competenza:

  • per le differenze contributive di gennaio 1990, gli oneri accessori sono calcolati come interessi al tasso legale del 5% annuo, dal 7 marzo 1990 fino alla data di versamento;
  • per le differenze contributive di febbraio 1990, sono dovuti gli interessi di dilazione, al tasso corrente, dal 21 marzo 1990 fino alla data di versamento.

Indicazioni di compilazione del Mod. DM10/2-89

Gli importi degli oneri accessori devono essere esposti nei quadri B e C del Mod. DM10/2-89:

  • nel primo rigo in bianco disponibile, con il codice "Q900" preceduto dalla dicitura "oneri accessori", per gennaio 1990;
  • nel secondo rigo in bianco disponibile, con il codice "Q930" preceduto dalla dicitura "interessi dilazione", per febbraio 1990.

Versamenti tardivi

Qualora il versamento delle differenze contributive avvenga oltre il 20 aprile 1990, le aziende devono procedere esclusivamente mediante il sistema indicato dalla circolare n. 51059 RCV - n. 1089 EAD - n. 7763 O del 14 novembre 1986 e successive modificazioni, tramite Mod. DM10/MV. In tale ipotesi si applica la normativa vigente in materia di penalità e accessori.

Chiarimento su quadri, dirigenti e giornalisti

La circolare richiama inoltre l’art. 2 del DM 2 marzo 1990, secondo cui, per quadri, dirigenti e giornalisti, la fascia della retribuzione imponibile va determinata confrontandola con lo scaglione di retribuzione nazionale corrispondente. Il Ministero del Lavoro ha precisato che per "retribuzione nazionale" deve intendersi il trattamento mensile ottenuto dividendo per 12 il trattamento previsto dal contratto collettivo per il lavoratore, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti e con esclusione dell’"indennità estero". I datori di lavoro devono quindi adottare tale criterio nella determinazione della retribuzione convenzionale imponibile per le qualifiche indicate.

Punti principali

Nuove retribuzioni convenzionali per il 1990

I contributi dei regimi assicurativi disciplinati dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398 sono calcolati sulle retribuzioni convenzionali annualmente fissate con decreto ministeriale. Per l’anno in corso tali retribuzioni sono state determinate dal DM 2 marzo 1990, pubblicato in G.U. n. 55 del 7 marzo 1990 e già comunicato con messaggio n. 35303 del 9 marzo 1990.

Regolarizzazione delle differenze contributive di gennaio e febbraio 1990

I datori di lavoro possono regolarizzare le differenze contributive dovute per i mesi di gennaio e febbraio 1990 mediante la denuncia Mod. DM10/2-89 del mese di marzo 1990, da versare entro il 20 aprile 1990. Devono ricalcolare gli imponibili secondo le nuove retribuzioni convenzionali, confrontarli con quelli già assoggettati a contribuzione e versare le differenze risultanti con i contributi del mese di marzo.

Oneri accessori

Per le differenze relative a gennaio 1990 gli oneri accessori sono dovuti nella misura degli interessi al tasso legale del 5% annuo, calcolati dal 7 marzo 1990 fino alla data di versamento. Per le differenze relative a febbraio 1990 sono dovuti gli interessi di dilazione correnti, calcolati dal 21 marzo 1990 fino alla data di versamento.

Compilazione del Mod. DM10/2-89

Nel primo rigo in bianco disponibile dei quadri B e C del Mod. DM10/2-89 deve essere indicato l’importo degli oneri accessori relativi a gennaio 1990, con il codice "Q900" preceduto dalla dicitura "oneri accessori". Nel secondo rigo in bianco disponibile dei quadri B e C deve essere indicato l’importo degli oneri accessori relativi a febbraio 1990, con il codice "Q930" preceduto dalla dicitura "interessi dilazione".

Versamenti oltre il 20 aprile 1990

Se il versamento delle differenze contributive è effettuato oltre il 20 aprile 1990, le aziende devono utilizzare esclusivamente il sistema procedurale richiamato dalla circolare n. 51059 RCV - n. 1089 EAD - n. 7763 O del 14 novembre 1986 e successive modificazioni (Mod. DM10/MV). In tal caso si applica la normativa vigente in materia di penalità e accessori.

Chiarimento per quadri, dirigenti e giornalisti

La circolare richiama l’art. 2 del DM 2.3.1990, secondo cui per quadri, dirigenti e giornalisti la fascia della retribuzione imponibile va determinata in base al raffronto con lo scaglione di retribuzione nazionale corrispondente. Il Ministero del Lavoro ha precisato che per "retribuzione nazionale" deve intendersi il trattamento mensile ottenuto dividendo per 12 il trattamento da contratto collettivo previsto per il lavoratore, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti, con esclusione dell’indennità estero. Le aziende devono quindi applicare tale criterio nel determinare la retribuzione convenzionale imponibile per tali qualifiche.

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