Circolare numero 74 del 23-3-1990
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare integra i criteri già richiamati dalla circolare RCV n. 179 dell’8 agosto 1989 per qualificare, caso per caso, talune prestazioni lavorative come subordinate o autonome. Vengono esaminati numerosi settori e figure professionali, indicando gli indici rilevanti: inserimento nell’organizzazione del committente, assenza o presenza di autonomia organizzativa, riparto del rischio, modalità retributive, obblighi di presenza o sostituzione, e regime fiscale e contributivo. Sono inoltre confermate alcune istruzioni operative già impartite in materia di pensionati impiegati in servizi sociali, messaggeri, addetti alle pulizie, prestazioni di promotori, accompagnatori turistici, procacciatori/procuratori, prova dell’onerosità del rapporto e assicurazione nel settore domestico.
Criteri integrativi per distinguere lavoro subordinato e autonomo in specifiche fattispecie
Criteri integrativi per la distinzione tra lavoro subordinato e autonomo
La circolare integra la sintesi dei criteri già allegata alla circolare RCV n. 179 dell’8 agosto 1989, con riferimento a specifiche situazioni lavorative nelle quali la qualificazione del rapporto non può essere ricondotta a un criterio astratto, ma deve essere compiuta caso per caso sulla base degli elementi concreti del rapporto. Il documento si rivolge soprattutto all’attività di vigilanza e all’accertamento dell’effettiva natura dei rapporti ai fini assicurativi e contributivi.
Istruttori e insegnanti presso autoscuole e istituti privati
Per le autoscuole la circolare assume una posizione netta: istruttori di guida e insegnanti di teoria devono essere considerati alle dipendenze del titolare. Ciò deriva dal regolamento ministeriale che richiede la loro presenza nell’organico come condizione per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, nonché dalla disciplina dei corsi di insegnamento, la cui organizzazione e durata non possono essere rimessi alla sola disponibilità dei prestatori.
Per gli insegnanti presso istituti privati, invece, vengono indicati criteri pratici di valutazione. Il primo riguarda il rischio d’impresa: l’eventuale tesi secondo cui il rischio resterebbe in capo alla scuola solo per gli insegnanti formalmente subordinati viene contrastata osservando che, verso gli utenti, l’istituto resta comunque il soggetto con cui si contratta e al quale vengono imputate le responsabilità organizzative e funzionali. Il secondo criterio è quello delle modalità retributive: il compenso rapportato alle ore di insegnamento può deporre per una prestazione di mezzi; viceversa, il compenso riferito all’incarico complessivo di insegnamento o a un certo numero di lezioni, come risultato unitario, è compatibile con il contratto d’opera. Terzo elemento è l’obbligo di preavvertire l’istituto in caso di assenza: tale obbligo può indicare che i problemi organizzativi gravano sulla scuola e non sul prestatore, con conseguente possibile inserimento dell’insegnante nell’organizzazione del datore.
Pensionati e anziani impiegati in servizi sociali comunali
La circolare richiama direttive ministeriali già impartite agli Ispettorati del Lavoro per i rapporti fra Comuni e pensionati o anziani impegnati in servizi di rilevanza sociale. Per ravvisare il lavoro autonomo, gli atti negoziali devono presentare alcuni caratteri essenziali:
- assenza di vincolo di subordinazione e di un potere direttivo del Comune incidente sulla sfera di autonomia del lavoratore;
- autonomia organizzativa, con organizzazione del lavoro facente capo ai prestatori, pur potendo residuare un potere di verifica dei risultati;
- assunzione dei rischi inerenti alla riuscita del lavoro;
- determinazione del compenso in relazione al risultato finale, indipendentemente dal tempo impiegato.
Il documento sottolinea inoltre che tali iniziative comunali vanno lette nel quadro della politica attiva del lavoro e degli aspetti di socialità emergenti. L’applicazione delle direttive anche in ambito istituzionale fa venir meno i motivi della sospensiva disposta con il messaggio n. 16334 del 25 luglio 1984, ferma restando la necessità di porre in essere gli atti interruttivi della prescrizione per gli eventuali crediti contributivi.
Ex dipendenti o pensionati che svolgono mansioni analoghe a quelle precedenti
La circolare affronta anche il caso di pensionati o ex dipendenti non pensionati che continuino o riprendano a svolgere mansioni analoghe a quelle espletate nel precedente rapporto di dipendenza, senza essere più denunciati come dipendenti. I datori di lavoro oppongono di regola l’assenza di orario, direttive di servizio e vincoli disciplinari; tuttavia tali elementi non sono decisivi in sé.
Richiamando la giurisprudenza di legittimità, la circolare evidenzia che la subordinazione può sussistere anche senza vincoli visibili o dichiarati, se l’attività è stabilmente funzionale alla dinamica aziendale e il rapporto presenta un nesso organico fra il lavoro prestato e l’apparato produttivo. Occorre quindi valutare:
- se l’utilizzazione del lavoratore sia un elemento normale della struttura aziendale o solo un fatto marginale;
- se l’operatività della singola unità lavorativa dipenda dal supporto dell’organizzazione datoriale, dei mezzi tecnici e del personale di supporto;
- se il contesto contrattuale consenta al datore di continuare ad avere disponibili nel tempo le energie lavorative dell’ex dipendente, oppure se gli attribuisca soltanto il diritto a un servizio specifico, in un rapporto di autonomia.
Personale sanitario di fabbrica e controlli sanitari obbligatori
Per medici e personale sanitario di fabbrica addetti a controlli sanitari ricorrenti e obbligatori per legge, la circolare suggerisce di verificare non solo i criteri generali già noti, ma anche i comportamenti delle parti nella fase di instaurazione e di esecuzione del rapporto.
Un minimo di autonomia professionale non è riconoscibile quando il committente abbia predeterminato unilateralmente:
- le giornate o le ore di servizio;
- il divieto di sostituzione senza previo consenso;
- un corrispettivo fisso non legato al risultato;
- modalità di prestazione condizionate da esigenze di contenimento dei costi o da regolamenti interni dell’impresa;
- la rimessione al committente delle eventuali controversie con utenti o enti.
Rileva anche il profilo fiscale: la verifica del sistema di erogazione dei compensi e del prelievo fiscale è essenziale. L’assenza di fatturazione, cui il professionista è tenuto per legge in quanto prestatore d’opera professionale, viene indicata come elemento che dovrebbe far propendere per la subordinazione.
Artigiani iscritti alla C.C.I.A.A. che operano esclusivamente per un committente
La circolare afferma che l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane non implica automaticamente che l’attività sia sempre e solo imprenditoriale autonoma. Se l’artigiano opera in subappalto esclusivamente per l’impresa committente, nei cantieri di quest’ultima e per tutta la durata dell’appalto, il rapporto deve essere valutato alla luce dei criteri distintivi tra lavoro autonomo e subordinato.
Viene ricordato che l’impresa artigiana deve restare la professione primaria e prevalente del titolare, ma ciò non esclude che il soggetto possa prestare lavoro subordinato come attività accessoria. La circolare richiama anche la legge n. 1369 del 1960 sul divieto di appalto di mere prestazioni di lavoro e ribadisce la competenza dell’Ispettorato del Lavoro in materia di interposizione e disciplina degli appalti di opere e servizi.
Associati in partecipazione con solo apporto di lavoro
Per gli associati in partecipazione che conferiscono solo lavoro, sono compensati con minimo garantito e non sono tenuti a coprire eventuali perdite, la circolare osserva che il rapporto può sembrare vicino al lavoro subordinato, ma conserva elementi tipici dell’associazione in partecipazione. In particolare, l’associato può controllare la gestione e gli affari dell’associante, ottenere il rendiconto e impedire l’attribuzione di partecipazioni senza il proprio consenso.
Questi poteri lo distinguono dal lavoratore subordinato, che non dispone di analoghe facoltà nei confronti del datore di lavoro. Vengono quindi confermate le conclusioni già espresse nella circolare RCV n. 179/1989.
Presentatrici di prodotti e accompagnatori turistici
Per le promotrici o i promoters la circolare ribadisce che la qualificazione giuridica dipende esclusivamente dalle concrete modalità di svolgimento del rapporto. Sono valorizzati in particolare:
- l’incidenza dei rischi;
- il grado di autonomia e autorganizzazione;
- il criterio di determinazione del compenso, che nel contratto d’opera deve essere collegato al risultato e non al mero tempo impiegato.
Per gli accompagnatori turistici viene richiamata la giurisprudenza della Cassazione, che ammette sia il contratto subordinato sia quello autonomo a seconda del contesto contrattuale e delle modalità di esecuzione. Sono indicati come elementi rilevanti la continuità e sistematicità del rapporto, la libertà di accettare o rifiutare i viaggi, la soggezione a istruzioni dettagliate, l’assenza di rischi, la previsione di un compenso per giornate lavorative e non subordinato al gradimento dell’agenzia. La circolare richiama anche la legge n. 17 del 1983, che ha catalogato uno status professionale degli accompagnatori turistici non coincidente con l’autonomia contrattuale.
Messaggeri o pony express
Sui cosiddetti messaggeri o pony express operanti per le agenzie di recapito veloce, la circolare prende atto del contrasto tra una sentenza penale della Cassazione, che li aveva qualificati come subordinati, e una successiva indicazione civile, di cui al momento non erano ancora note le motivazioni, che sembrava orientata verso l’autonomia.
In attesa di un eventuale intervento delle Sezioni Unite, la circolare dispone di continuare a considerare tali rapporti come subordinati sulla base del precedente orientamento penale, affrontando eventuali pronunce contrarie nei gradi di giudizio successivi fino alla rimessione alla Corte a Sezioni Unite.
Addetti alle pulizie di condomini e uffici
Per gli addetti alle pulizie di stabili condominiali o locali adibiti a uffici, la circolare distingue tra due ipotesi: l’inserimento in un’impresa di pulizie, che assumerebbe il ruolo di datore di lavoro, e l’obbligazione individuale a prestare il servizio. In quest’ultimo caso, la prassi amministrativa riconosce la natura subordinata del rapporto quando ricorrono congiuntamente alcuni elementi:
- prestazioni in epoca prestabilita con giornate e ore determinate;
- retribuzione fissa periodica di entità tale da costituire corrispettivo del lavoro svolto;
- materiali e attrezzi forniti o rimborsati dal datore;
- assenza di altra attività principale;
- divieto di sostituzione, salvo impedimento motivato e previo consenso.
La circolare attribuisce a tali elementi valore di direttiva operativa generale per l’attività di vigilanza.
Procacciatori di affari e procuratori
Il documento affronta infine alcune situazioni patologiche o non coerenti con la veste formale di procacciatore d’affari o procuratore. Un procacciatore che operi stabilmente nella sede del committente e partecipi direttamente alla conclusione degli affari, firmando o consegnando documenti tipici della fase contrattuale, può rivelare un effettivo inserimento nell’organizzazione aziendale e quindi un rapporto subordinato. L’assenza della formale qualifica di agente o procuratore non è decisiva.
Quanto ai procuratori, la circolare distingue due ipotesi:
- mera veste formale di procuratore, con attività in concreto identica a quella dei dipendenti, elemento che può supportare l’esistenza di obblighi assicurativi;
- autentica procura accompagnata da ulteriori mansioni estranee, che vanno valutate con i criteri ordinari per stabilire se siano rese in forma dipendente e retribuita.
La subordinazione può risultare attenuata quando le ulteriori attività siano strettamente propedeutiche o complementari alla procura, o quando la retribuzione per tali incarichi costituisca un di più rispetto al compenso della rappresentanza.
Prova dell’onerosità del rapporto e settore dello spettacolo
A integrazione delle istruzioni già fornite in materia di rapporti fra stretti parenti o affini, la circolare specifica che la prova dell’onerosità del rapporto di lavoro deve essere rigorosa. Sono indicati, in particolare, come documenti idonei:
- attestati di versamento all’Erario delle ritenute fiscali operate alla fonte;
- denunce dei redditi di datore e lavoratore, con evidenza rispettivamente delle detrazioni per retribuzioni e dei redditi da lavoro subordinato;
- modelli 101 trasmessi al Fisco.
È inoltre confermata l’applicazione delle istruzioni già emanate per il settore dello spettacolo, anche sotto il profilo assistenziale, oltre che previdenziale, indipendentemente dal fatto che il rapporto sia autonomo o subordinato.
Assicurazione con le norme del settore domestico
La circolare ribadisce che rientra nell’obbligo assicurativo domestico anche l’attività di baby sitter, intesa come assistenza ai bambini svolta di regola in ore serali, notturne o festive, anche presso più datori di lavoro. Viene inoltre chiarito che, per assimilare le convivenze di persone non legate da vincoli di sangue ai nuclei familiari, deve emergere dagli atti costitutivi o statuti l’assenza di fine di lucro, intesa come mancanza di utilità speculativa, competitività e profitto, nonché la destinazione degli eventuali utili alla conservazione, ampliamento e miglioramento delle strutture e dei servizi.
La gratuità del servizio o dell’assistenza non viene meno se le persone assistite contribuiscono al proprio mantenimento, ad esempio con la pensione o una modesta diaria, purché gli importi non superino le spese vive del servizio fruito. Sono assicurabili nel settore domestico solo le mansioni proprie della categoria, come camerieri, cuochi, guardarobieri e lavandai, e non il personale amministrativo, sanitario o addetto ad attività non assimilabili a quelle del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403.
Infine, vengono ricompresi nell’assicurazione domestica anche i soggetti avviati dai Comuni o dalle USL al servizio di assistenza domiciliare non infermieristica agli anziani indigenti, purché denunciati all’Istituto con i modelli LD/09 sottoscritti dagli assistiti. In tali casi gli enti pubblici non assumono il ruolo di datore di lavoro, ma fungono da tramite tra lavoratore e assistito, fornendo anche i mezzi per la corresponsione della retribuzione e degli oneri accessori.
Punti principali
Integrazione dei criteri generali di qualificazione del rapporto
La circolare non introduce un criterio astratto unico, ma aggiunge indicazioni pratiche per fattispecie specifiche. In ogni caso resta decisivo l’esame concreto delle modalità di svolgimento del rapporto, dell’organizzazione del lavoro, dell’esposizione al rischio, del potere direttivo e disciplinare, nonché del regime di remunerazione e degli adempimenti fiscali.
Istruttori e insegnanti presso autoscuole e istituti privati
Per le autoscuole si afferma espressamente la natura subordinata degli istruttori di guida e degli insegnanti di teoria, perché il regolamento ministeriale richiede che tali figure siano nell’organico e alle dipendenze del titolare, condizione stessa per l’autorizzazione dell’attività. Per gli insegnanti presso istituti privati si richiamano criteri pratici quali rischio d’impresa, modalità retributive e obbligo di preavviso delle assenze, che possono orientare verso autonomia o subordinazione a seconda del concreto assetto del rapporto.
Pensionati e anziani impiegati in servizi di rilevanza sociale
Per i rapporti con i Comuni, la circolare recepisce direttive ministeriali che richiedono, per configurare lavoro autonomo, assenza di subordinazione, autonomia organizzativa, assunzione del rischio e retribuzione collegata al risultato finale. Viene precisato che l’applicazione di tali direttive supera la sospensiva precedentemente disposta, fermo restando l’obbligo di atti interruttivi della prescrizione per eventuali crediti contributivi.
Ex dipendenti o pensionati che svolgano mansioni analoghe a quelle del precedente rapporto
Si sottolinea che la subordinazione può sussistere anche senza orario rigido, direttive formali o vincoli disciplinari, se il lavoratore continua a essere inserito nella dinamica aziendale e nell’organizzazione del datore. Occorre verificare se il committente conservi disponibilità continuativa delle energie lavorative o se, al contrario, esista un vero contratto d’opera autonomo limitato all’esecuzione di un servizio o incombenza.
Personale sanitario di fabbrica
Per medici e personale sanitario addetti a controlli obbligatori si indicano elementi che depongono per la subordinazione: predeterminazione delle giornate o delle ore di servizio, divieto di sostituzione senza consenso, compenso fisso non legato al risultato, condizionamenti imposti da esigenze aziendali o regolamenti interni, e gestione delle controversie rimessa al committente. Ha rilievo anche il profilo fiscale: l’assenza di fatturazione professionale induce a propendere per il lavoro dipendente.
Artigiani iscritti alla C.C.I.A.A. che operano in subappalto esclusivo
L’iscrizione all’albo artigiani non esclude di per sé la possibilità che l’iscritto operi come lavoratore subordinato. La circolare evidenzia che, nei rapporti in cui un artigiano presta la propria attività esclusivamente per un’impresa committente nei cantieri edili, vanno verificati i requisiti della professionalità artigiana e dell’effettiva autonomia, ma anche la possibile configurabilità di un impiego subordinato. Resta ferma la competenza dell’Ispettorato del Lavoro in materia di appalti e interposizione di manodopera.
Associati in partecipazione con solo apporto di lavoro
Anche quando l’associato conferisce solo lavoro, riceve un minimo garantito e non partecipa alle perdite, il rapporto mantiene caratteristiche proprie dell’associazione in partecipazione: controllo sulla gestione, diritto al rendiconto e poteri di consenso sull’attribuzione di partecipazioni. Tali elementi distinguono la fattispecie dal lavoro subordinato, e vengono confermate le conclusioni già espresse nella circolare RCV n. 179/1989.
Promoters e accompagnatori turistici
Per i promoters si ribadisce che la qualificazione dipende esclusivamente dal caso concreto, valorizzando rischio, autonomia organizzativa e criterio di determinazione del compenso. Per gli accompagnatori turistici la giurisprudenza richiamata mostra che l’attività può essere sia subordinata sia autonoma, a seconda della continuità del rapporto, delle istruzioni ricevute, della libertà di accettare incarichi e della ripartizione dei rischi e delle responsabilità.
Messaggeri o pony express
Pur richiamando un contrasto giurisprudenziale, la circolare conferma l’orientamento amministrativo di considerare subordinati i rapporti dei cosiddetti messaggeri operanti per le agenzie di recapito veloce, facendo prevalere la precedente sentenza penale della Cassazione. In caso di pronunce difformi, si invita a proseguire il contenzioso fino all’eventuale intervento delle Sezioni Unite.
Addetti alle pulizie di stabili condominiali e uffici
La posizione è ritenuta subordinata quando ricorrono: prestazioni in epoca prestabilita, retribuzione fissa periodica, fornitura o rimborso dei materiali, assenza di altra attività principale e divieto di sostituzione salvo impedimento e previo consenso. La circolare attribuisce a tali criteri valore di direttiva operativa generale per l’attività di vigilanza.
Procacciatori di affari e procuratori
Si chiarisce che il mero titolo formale non è decisivo. Se il soggetto opera stabilmente nella sede del committente, conclude direttamente gli affari o svolge mansioni analoghe ai dipendenti, può emergere un rapporto di lavoro subordinato. Per i procuratori, occorre distinguere tra sola veste formale e reali attività aggiuntive: le prime possono far emergere subordinazione, le seconde vanno valutate con i comuni criteri, anche in rapporto alla complementarietà con l’incarico di procura.
Prova dell’onerosità del rapporto di lavoro
Per superare la presunzione di gratuità nei rapporti tra stretti parenti o affini, la circolare indica come prove utili e rigorose documenti quali attestazioni di ritenute fiscali, denunce dei redditi di datore e lavoratore e modelli fiscali trasmessi al Fisco. Viene inoltre confermata l’applicazione delle istruzioni già richiamate per il settore dello spettacolo, indipendentemente dal tipo di rapporto.
Assicurazione nel settore domestico
Viene ribadito che rientra nell’obbligo assicurativo domestico anche l’attività di baby sitter, intesa come assistenza ai bambini in ore serali, notturne o festive anche presso diversi datori di lavoro. Si chiariscono poi i requisiti per l’assimilabilità delle convivenze di persone senza vincoli di sangue ai nuclei familiari, l’assenza di fine di lucro e la gratuità del servizio, anche quando gli assistiti contribuiscano al proprio mantenimento entro il limite delle spese vive. Sono assicurabili solo le mansioni proprie del settore domestico e, inoltre, il personale avviato da Comuni o USL al servizio di assistenza domiciliare non infermieristica per anziani indigenti, con denuncia all’Istituto mediante Modd. LD/09.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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