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Circolare

Circolare numero 69 del 19-3-1990

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina la gestione delle posizioni assicurative e la liquidazione dei trattamenti pensionistici del personale che ha esercitato l’opzione prevista dalla legge n. 482/1988 e dal D.P.R. n. 761/1979. Vengono chiarite le competenze tra Sedi, SAP, Servizio Personale e Direzione generale, la documentazione necessaria per le prestazioni a carico del Fondo e dell’A.G.O., nonché alcuni aspetti contributivi e operativi. Una parte rilevante della circolare è dedicata anche alla lettura del modello FS 13, alla composizione della pensione e alle regole di perequazione, oltre che alle istruzioni contabili per le liquidazioni in capitale e le indennità una tantum.

Istruzioni per la sistemazione assicurativa e la liquidazione delle pensioni dei dipendenti optanti ex legge 482/1988

Istruzioni per la sistemazione assicurativa e la liquidazione delle pensioni dei dipendenti optanti ex legge 482/1988

La circolare fornisce indicazioni operative per la gestione delle posizioni assicurative e dei trattamenti pensionistici relativi al personale che ha esercitato l’opzione prevista dalla legge n. 482 del 27 ottobre 1988 e dal D.P.R. n. 761/1979. L’obiettivo è uniformare la fase istruttoria, chiarire la ripartizione delle competenze tra Sedi, SAP, Servizio Personale e Direzione generale, e precisare alcuni profili contributivi e contabili. Una parte della circolare è dedicata anche alla lettura del modello FS 13 e alla disciplina della perequazione dei trattamenti.

Ambito soggettivo e riferimenti normativi

La disciplina riguarda il personale proveniente dagli enti indicati dall’art. 1 della legge n. 482/1988 che garantivano il trattamento di previdenza dell’A.G.O. integrato da un Fondo aziendale, in servizio alla data di entrata in vigore della legge, cioè al 30 novembre 1988, e che abbia optato per il mantenimento della posizione assicurativa in essere al momento del trasferimento alle amministrazioni di destinazione. Per la sistemazione assicurativa si richiamano le circolari n. 50 dell’11 marzo 1989, n. 111 del 29 maggio 1989 e n. 5 del 5 gennaio 1990, oltre ai chiarimenti contenuti nella presente circolare.

Gestione delle opzioni e competenze tra uffici

Le opzioni pervenute alle SAP devono intendersi inoltrate alla Gestione Speciale istituita ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 761. Le SAP, una volta verificata la validità dell’opzione, devono trasmetterne copia alla Direzione generale - Servizio Fondi Speciali di previdenza. Per rendere più funzionale l’istruttoria delle domande di prestazione, le SAP competenti per territorio devono raccogliere e inoltrare al Servizio Personale - Reparto XII la documentazione relativa sia alla pensione A.G.O. sia al trattamento integrativo.

Almeno per il momento:

  • la competenza per l’accertamento del diritto alla pensione A.G.O. resta alle Sedi;
  • la competenza per l’accertamento del diritto al trattamento integrativo e per l’immissione dei dati nelle procedure automatizzate resta al Servizio Personale;
  • le pensioni di reversibilità degli ex dipendenti INPS continuano a essere liquidate e gestite dalle SAP secondo le circolari n. 125 del 30 maggio 1988 e n. 150 del 7 luglio 1989.

Le fasi successive alla liquidazione, come stampa, invio degli elaborati al pensionato e agli uffici pagatori, gestione dei pagamenti e dei recuperi, emissione e consegna delle certificazioni reddituali e contabilizzazione, sono indicate come analoghe a quelle già in uso per i Fondi speciali e per i trattamenti PI e PL.

Adempimenti delle Sedi e controllo della documentazione

A seguito del collocamento a riposo del personale che abbia validamente esercitato l’opzione, le Sedi devono raccogliere la documentazione necessaria all’accertamento del diritto e alla liquidazione delle prestazioni spettanti. È raccomandato un controllo sulla validità delle opzioni, richiedendo agli enti datori di lavoro una dichiarazione che attesti:

  • la data di pubblicazione del ruolo regionale contenente il nominativo dell’interessato;
  • la data di esercizio dell’opzione.

Le Sedi devono inviare copia della circolare agli enti di appartenenza del personale interessato alle opzioni. La documentazione trasmessa dagli enti e dagli interessati deve essere verificata sia nella completezza sia, per gli obblighi contributivi verso l’A.G.O. e il Fondo integrativo, nel merito. Esaurita l’istruttoria, la documentazione, integrata con quella di competenza della Sede, va trasmessa alla Direzione generale, che accerta il diritto alla pensione a carico del Fondo e trasmette i dati al Centro elettronico per la liquidazione.

Documentazione richiesta per la pensione a carico del Fondo

Per la prestazione a carico del Fondo devono pervenire dall’ente e dall’opzione personale i seguenti documenti:

  • deliberazione di collocamento a riposo;
  • copia dell’opzione esercitata ai sensi della legge n. 482/1988 o del D.P.R. n. 761/1979;
  • stato di servizio;
  • questionario di cui all’allegato 1;
  • copia dei cedolini della retribuzione relativi agli ultimi 12 mesi;
  • dichiarazione sull’inquadramento giuridico ed economico attribuito, sottoscritta dall’ufficio e dall’interessato, secondo l’allegato 2;
  • dichiarazione delle retribuzioni assoggettate a contribuzione a favore del Fondo integrativo di previdenza per il servizio prestato presso l’ente di appartenenza.

Le Sedi devono inoltre confermare l’avvenuto versamento dei contributi relativi, sia per i versamenti correnti sia per la regolarizzazione prevista dalla circolare n. 50 dell’11 marzo 1989, apponendo sulla dichiarazione timbro e firma di controllo e convalida del Reparto R.C.V. secondo l’allegato 3.

Documentazione richiesta per la pensione A.G.O.

Per la prestazione a carico dell’A.G.O. devono essere prodotti:

  • copia del mod. T Pens.3 o comunicazione equivalente per l’accertamento del diritto;
  • mod. RIL PI/PL di cui all’allegato 6 della circolare n. 1497 del 16 febbraio 1984, quale estratto contributivo;
  • modelli O1M e O1M/sost con le retribuzioni annue necessarie al calcolo della pensione;
  • copia della scheda mod. 07 e/o dell’estratto dall’archivio A.R.P.A.;
  • dichiarazioni reddituali per l’eventuale integrazione al minimo e, se del caso, il mod. ANF.

Capitalizzazione e trattamento una tantum

In caso di domanda di capitalizzazione, per definire la richiesta occorre conoscere la pensione obbligatoria goduta, spettante o che spetterebbe alla data di cessazione dal servizio. Se la domanda è presentata da soggetto che non ha ancora maturato il diritto a pensione, la Sede invia soltanto la documentazione utile per il calcolo a titolo indicativo della pensione obbligatoria alla data di cessazione, e cioè l’estratto contributivo mod. RIL/PI PL e la distinta delle retribuzioni annue necessarie.

Per il trattamento una tantum, fermo restando l’invio della documentazione di cui al punto A, se è presente anche domanda di pensione A.G.O. la Sede deve applicare gli adempimenti previsti per la generalità degli assicurati, liquidando direttamente la pensione e annotando la circostanza sulla posizione assicurativa, senza inviare la documentazione di cui al punto B.

Chiarimenti in materia contributiva

La circolare risponde ad alcuni quesiti delle SAP chiarendo che:

  • la contribuzione al Fondo di previdenza dovuta per gli emolumenti di cui all’art. 2, comma 5, della legge n. 482/1988 deve essere versata dalle USL con riferimento al momento in cui gli emolumenti sono stati erogati al dipendente, come già precisato nella circolare n. 111 del 29 maggio 1989;
  • la regolarizzazione delle posizioni assicurative degli optanti deve essere effettuata all’INPS dagli enti di appartenenza del personale interessato;
  • non è ammessa la compensazione tra contribuzione versata alla CPDEL o alla Cassa pensioni ai sanitari e contribuzioni dovute all’INPS, poiché la contribuzione versata alle predette casse diviene, per effetto dell’opzione, indebita e restituibile solo all’ente che l’ha versata;
  • resta ferma la disciplina sul versamento degli interessi dovuti in conseguenza delle regolarizzazioni contributive;
  • l’indennità integrativa speciale non entra nella base imponibile della retribuzione assoggettabile a contribuzione ai fini del Fondo di previdenza.

Modello FS 13: struttura, lettura e composizione della pensione

Su richiesta degli uffici vengono forniti chiarimenti di supporto alla comprensione del modello FS 13. Il modello è strutturato per consentire la liquidazione e la gestione separata delle componenti pensionistiche e per determinare, per sommatoria, il totale lordo mensile. Tale importo, una volta assoggettato alle trattenute erariali, viene moltiplicato per due e corrisposto con periodicità bimestrale. Il passaggio dal lordo al netto IRPEF e della trattenuta ONPI è evidenziato nel mod. O bis/M emesso in occasione dei rinnovi annuali.

Il modello viene emesso:

  • in prima liquidazione;
  • ad ogni variazione degli elementi di calcolo del quadro B;
  • in occasione delle riliquidazioni a carattere generale.

Ogni nuova emissione comporta il rinnovo degli ordinativi di pagamento a partire dal primo giorno del mese successivo alla data indicata nel quadro D, relativo alle competenze lorde per arretrati.

Pensione AGO, pensione Fondo e meccanismo di assorbimento

Nel quadro C la pensione a carico dell’A.G.O., indicata come "adeguata", non costituisce di per sé un importo da sommare agli altri per ottenere il totale mensile. Essa risulta in tutto o in parte assorbita nel dato "pensione fondo" di colonna 4. L’importo mensile lordo spettante deriva dalla somma degli importi presenti nelle colonne da 4 a 10; le colonne 11 e 12 possono contenere, in alcuni casi, quote o trattenute collegate al dato di colonna 4.

La pensione a carico del Fondo è calcolata sulla base dei dati del quadro B, "notizie assicurative fondo", e viene riliquidata in occasione delle variazioni retributive generali. Il trattamento complessivo mensile corrisponde a tanti quarantesimi della retribuzione spettante al dipendente con pari posizione ancora in servizio per quanti sono gli anni di servizio utile. Per individuare il trattamento integrativo occorre sottrarre la pensione A.G.O. derivante dal servizio prestato presso l’ente con contribuzione al Fondo.

La circolare precisa inoltre che:

  • se il dato di colonna 4 è superiore alla pensione "adeguata", esso incorpora integralmente la pensione obbligatoria;
  • se invece la pensione A.G.O. eccede tale importo, la differenza è riportata a colonna 5;
  • se vi è contribuzione esclusiva, derivante da contributi A.G.O. versati in proprio o da periodi non compresi nel servizio effettivo riconosciuto ai fini del Fondo, la quota corrispondente è indicata a colonna 6 e non viene riassorbita da colonna 4;
  • la colonna 7 riguarda solo alcuni ex dipendenti INPS che avevano effettuato versamenti volontari ai sensi del Regolamento del 1933 e non interessa le posizioni disciplinate dalla circolare.

Indennità integrativa speciale e perequazione

La colonna 8 del FS 13 evidenzia l’indennità integrativa speciale, determinata per i pensionamenti anticipati successivi al 1983 in base all’anzianità di servizio posseduta. Essa è perequata il 1° maggio e il 1° novembre di ogni anno ed è destinata ad aumentare al compimento del limite di età di 65 anni fino alla misura spettante ai pensionati con 40 anni di servizio. La circolare ricorda inoltre che tale indennità resta congelata per il periodo 1 luglio 1981 - 30 aprile 1984 ai sensi dell’art. 75, ultimo comma, del D.P.R. n. 761/1979.

Quanto alla perequazione della pensione A.G.O., gli incrementi per costo della vita calcolati per fasce decrescenti ai sensi dell’art. 21 della legge n. 730/1983 erano stati considerati fino al 30 giugno 1989 come quote esclusive in applicazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 294/1984. Dopo tale data, cessata l’applicazione del provvedimento, gli incrementi devono essere considerati come variazioni della pensione obbligatoria che determinano corrispondente variazione del trattamento integrativo, secondo i rispettivi regolamenti di previdenza.

Per le pensioni degli ex INAM e delle Federmutue, la perequazione della pensione A.G.O. segue una norma speciale collegata all’art. 75, ultimo comma, del D.P.R. n. 761/1979. In base a tale regime, nel modello FS 13 sono evidenziate a colonna 6 le quote fisse di perequazione A.G.O. maturate dal 1° luglio 1981 al 30 aprile 1984, sottratte alla integrabilità del Fondo per tutte le pensioni degli enti disciolti. Lo stesso regime di non integrabilità si applica anche alla perequazione calcolata su tali quote fisse dal 1° maggio 1984 in poi.

Istruzioni contabili e aggiornamento del piano dei conti

Per la gestione contabile vengono richiamati i conti resi movimentabili dalle Sedi interessate alla gestione delle pensioni di cui trattasi, secondo l’allegato alla circolare n. 264 del 27 dicembre 1988. Le liquidazioni in capitale e le indennità una tantum devono essere imputate rispettivamente in DARE dei conti FIL 30/01 e FIL 30/02, resi movimentabili dalle Sedi.

La circolare conclude preannunciando l’imminente svolgimento di corsi di aggiornamento sulle problematiche delle pensioni in oggetto e la trasmissione degli allegati tramite le Sedi regionali.

Punti principali

Ambito e competenze operative

La circolare si riferisce al personale proveniente dagli enti indicati dalla legge n. 482/1988, in servizio al 30 novembre 1988, che abbia optato per il mantenimento della posizione assicurativa. Le opzioni trasmesse alle SAP devono essere considerate indirizzate alla Gestione Speciale ex art. 75 del D.P.R. n. 761/1979; le SAP, verificata la validità dell’opzione, devono inviarne copia alla Direzione generale - Servizio Fondi Speciali di previdenza. La fase istruttoria è accentrata nella raccolta documentale da parte delle SAP, mentre la liquidazione e la ricostituzione delle pensioni restano distribuite tra Sedi e Servizio Personale, con gestione delle reversibilità degli ex dipendenti INPS affidata alle SAP secondo precedenti istruzioni.

Documentazione richiesta e istruttoria

Le Sedi devono verificare la validità delle opzioni chiedendo agli enti datori di lavoro una dichiarazione sulla data di pubblicazione del ruolo regionale con il nominativo dell’interessato e sulla data di esercizio dell’opzione. La documentazione va raccolta e controllata integralmente, anche sotto il profilo contributivo, prima di essere trasmessa alla Direzione generale, che accerta il diritto alla pensione a carico del Fondo e invia i dati al Centro elettronico. Per la pensione a carico del Fondo sono richiesti, tra gli altri, delibera di collocamento a riposo, copia dell’opzione, stato di servizio, questionario, cedolini degli ultimi 12 mesi, dichiarazione sull’inquadramento, e dichiarazione delle retribuzioni soggette a contribuzione al Fondo. Per la pensione AGO sono richiesti accertamento del diritto, estratto contributivo, modelli retributivi annuali, scheda mod. 07 o estratto ARPA e dichiarazioni reddituali.

Trattamenti particolari: capitalizzazione e una tantum

In caso di domanda di capitalizzazione, se l’interessato non ha ancora maturato il diritto a pensione, la Sede trasmette la documentazione utile solo a fini indicativi per il calcolo della pensione obbligatoria alla data di cessazione. Se, invece, oltre alla prestazione a capitale è richiesta anche la pensione AGO, la Sede liquida direttamente la pensione AGO secondo le regole ordinarie, annotando la circostanza sulla posizione assicurativa e omettendo l’invio della documentazione di cui al punto B.

Chiarimenti contributivi

Vengono forniti chiarimenti sulla contribuzione al Fondo di previdenza: gli emolumenti di cui all’art. 2, comma 5, della legge n. 482/1988 devono essere assoggettati a contribuzione al momento della loro erogazione. La regolarizzazione delle posizioni assicurative deve essere effettuata dagli enti di appartenenza presso l’INPS e non è ammessa compensazione tra contribuzione versata alla CPDEL o alla Cassa pensioni sanitari e contribuzioni dovute all’INPS. Resta ferma la disciplina sugli interessi dovuti per le regolarizzazioni contributive. Si precisa inoltre che l’indennità integrativa speciale non rientra nella base imponibile per la contribuzione al Fondo.

Modello FS 13: struttura e lettura

La circolare spiega il funzionamento del modello FS 13, che consente di liquidare e gestire separatamente le componenti della pensione e di ricavarne il totale lordo mensile, poi assoggettato a trattenute erariali e corrisposto bimestralmente. Il passaggio dal lordo al netto IRPEF e trattenuta ONPI è evidenziato dal mod. O bis/M nei rinnovi annuali. Il modello viene emesso alla prima liquidazione, a ogni variazione degli elementi di calcolo e nelle riliquidazioni generali, con rinnovo degli ordinativi di pagamento dal primo giorno del mese successivo alla data indicata nel quadro D.

Pensione fondo, pensione AGO e perequazione

La circolare chiarisce come il quadro C del FS 13 distingua la pensione a carico del Fondo da quella AGO. La pensione Fondo è determinata secondo il servizio utile e riliquidata in occasione delle variazioni retributive generali; dal suo importo va sottratta la pensione AGO derivante dal servizio presso l’ente. Se la quota Fondo supera la pensione AGO, questa risulta assorbita; se invece la pensione AGO eccede, la differenza è indicata separatamente. Vengono inoltre illustrati i criteri di evidenziazione delle quote di contribuzione esclusiva, dell’indennità integrativa speciale e delle quote di perequazione, con distinzione tra il regime generale e quello speciale per gli ex INAM e Federmutue.

Istruzioni contabili e aggiornamento

Per la gestione contabile si richiamano i conti resi movimentabili dalle Sedi ai sensi della circolare n. 264 del 27 dicembre 1988. Le liquidazioni in capitale e le indennità una tantum devono essere imputate rispettivamente ai conti FIL 30/01 e FIL 30/02. La circolare preannuncia inoltre corsi di aggiornamento sulle problematiche delle pensioni trattate e la successiva trasmissione degli allegati tramite le Sedi regionali.

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