Circolare numero 73 del 22-3-1990
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare integra le precedenti istruzioni sui benefici previsti dal D.L. 120/1989, convertito nella L. 181/1989, per i lavoratori della siderurgia. Vengono disciplinati, sul piano contabile e operativo, il trattamento straordinario di integrazione salariale liquidato una tantum a chi avvia un’attività autonoma o associata, il recupero delle somme in caso di reimpiego, i contributi a favore dei datori di lavoro che assumono tali lavoratori e l’assegno integrativo per i casi di nuova assunzione con mansioni di livello retributivo inferiore. Sono inoltre indicati i conti di contabilità istituiti per la rilevazione delle diverse fattispecie e le modalità di esposizione nel modello DM 10/2-89.
Istruzioni operative e contabili sui benefici del D.L. 120/1989 per lavoratori siderurgici
Istruzioni operative e contabili sui benefici del D.L. 120/1989 per i lavoratori della siderurgia
La circolare scioglie la riserva della precedente n. 236 del 17 novembre 1989 e integra, sul piano contabile, la n. 260 dell’11 dicembre 1989. L’intervento riguarda l’applicazione dei benefici previsti dal D.L. 1 aprile 1989, n. 120, convertito nella legge 5 maggio 1989, n. 181, con particolare riferimento agli articoli 2 e 3.
Trattamento straordinario di integrazione salariale una tantum
Per i lavoratori in godimento del trattamento straordinario di integrazione salariale, dipendenti dalle imprese indicate all’art. 1 del decreto, che intendano avviare un’attività autonoma o associata, è prevista la liquidazione una tantum del trattamento stesso.
La misura dell’indennità è pari a:
- 36 mensilità;
- 42 mensilità per il Mezzogiorno.
Ai fini contabili, per la rilevazione di tale indennità è istituito il conto CIS 30/16, già comunicato con il messaggio n. 56169 del 13 dicembre 1989.
Recupero delle somme in caso di reimpiego
Il comma 13 dell’art. 2 prevede il recupero delle somme da parte dei lavoratori beneficiari qualora essi vengano reimpiegati alle dipendenze altrui entro dodici mesi dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.
Per questa fattispecie è istituito il conto CIS 24/16, destinato alla contabilizzazione delle somme corrisposte dai lavoratori beneficiari in caso di reimpiego nel termine annuale previsto.
Benefici per i datori di lavoro
L’art. 3 prevede benefici anche a favore dei datori di lavoro. In particolare:
- al comma 2, il pagamento del contributo nella misura fissa prevista per gli apprendisti;
- al comma 3, un contributo pari al 15% delle retribuzioni per la durata di 18 mesi, quando i lavoratori siano assunti da datori di lavoro aventi diritto agli sgravi degli oneri sociali previsti dal T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno.
Le modalità di esposizione sul mod. DM 10/2-89 della contribuzione di cui al comma 2 sono già state comunicate con la circolare n. 260 dell’11 dicembre 1989. La rilevazione contabile del contributo fisso segue i consueti conti.
Per il contributo del 15% corrisposto direttamente a cura delle Sedi è istituito il conto CIS 32/03.
Assegno integrativo per i lavoratori assunti con mansioni inferiori
Tra i benefici previsti in favore dei lavoratori rientra l’assegno integrativo per il caso in cui gli interessati siano assunti con mansioni di livello retributivo inferiore rispetto a quello posseduto al momento della risoluzione del precedente rapporto.
I datori di lavoro che corrispondono l’assegno devono esporre l’importo:
- in un rigo in bianco del quadro D del mod. DM 10/2-89;
- con la dicitura "ass. Int. D.L. 120/89";
- con il codice "T140".
Recupero degli assegni integrativi relativi a mesi pregressi
Per il recupero degli assegni già corrisposti nei mesi precedenti, i datori di lavoro devono indicare gli importi:
- in uno dei righi in bianco del quadro D del mod. DM10/2-89;
- nel modello relativo al mese di marzo o di aprile 1990;
- con la dicitura "Arr.ass.int. D.L. 120/89";
- con il codice "T141".
Il programma di ripartizione contabile della procedura DM, opportunamente aggiornato, imputa gli importi così evidenziati al conto CIS 30/14, istituito con l’allegato 2.
Nuovi conti del piano dei conti
La documentazione allegata riporta le variazioni al piano dei conti per consentire la rilevazione delle diverse misure previste dal decreto. In particolare vengono istituiti:
- CIS 30/16, per la liquidazione una tantum delle somme di cui all’art. 2, commi 10 e 11, del D.L. n. 120/1989, convertito in L. n. 181/1989;
- CIS 24/16, per le entrate varie relative al recupero di dodici mensilità del trattamento massimo di integrazione salariale dai beneficiari delle somme ex art. 2, commi 10 e 11, in caso di applicazione del comma 13;
- CIS 30/14, per l’assegno integrativo mensile di cui all’art. 3, comma 4, corrisposto dalle aziende ammesse a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al D.M. 5 febbraio 1969;
- CIS 32/03, per il contributo ai datori di lavoro che assumono lavoratori cassintegrati ai sensi dell’art. 3, comma terzo, del decreto legge n. 120/1989 convertito nella legge n. 181/1989.
Ritenute erariali
Per il calcolo delle ritenute erariali da effettuare sulle liquidazioni previste, si rinvia alle istruzioni già emanate con il messaggio n. 43456 del 25 gennaio 1989, allegato alla circolare n. 106 del 26 maggio 1989.
Punti principali
Trattamento una tantum per avvio di attività autonoma o associata
Ai lavoratori in CIGS dipendenti dalle imprese di cui all’art. 1 del decreto, che intendano avviare un’attività di lavoro autonomo o associato, spetta la liquidazione una tantum del trattamento straordinario di integrazione salariale pari a 36 mensilità, elevata a 42 nel Mezzogiorno. Per la rilevazione contabile è istituito il conto CIS 30/16; per le somme da recuperare dai beneficiari che vengano reimpiegati alle dipendenze altrui entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto è istituito il conto CIS 24/16.
Benefici per i datori di lavoro
L’art. 3 prevede, per i datori di lavoro, il pagamento del contributo nella misura fissa prevista per gli apprendisti, nonché un contributo pari al 15% delle retribuzioni per 18 mesi quando i lavoratori siano assunti da datori di lavoro aventi diritto agli sgravi per il Mezzogiorno ai sensi del T.U. sugli interventi nel Mezzogiorno. La contribuzione fissa viene esposta con le consuete modalità sul mod. DM 10/2-89; per il contributo del 15% corrisposto direttamente dalle sedi è istituito il conto CIS 32/03.
Assegno integrativo per i lavoratori assunti con mansioni inferiori
Per i lavoratori che, al momento della nuova assunzione, siano destinati a mansioni con livello retributivo inferiore rispetto a quello precedente, è previsto un assegno integrativo. I datori di lavoro che lo corrispondono devono esporre l’importo in un rigo in bianco del quadro D del mod. DM 10/2-89, con la dicitura "ass. Int. D.L. 120/89" e il codice "T140".
Recupero degli assegni integrativi pregressi
Per il recupero degli assegni corrisposti nei mesi precedenti, i datori di lavoro devono indicare gli importi in un rigo in bianco del quadro D del mod. DM10/2-89 relativo a marzo o aprile 1990, con la dicitura "Arr.ass.int. D.L. 120/89" e il codice "T141". Il programma aggiornato di ripartizione contabile della procedura DM imputa tali importi al conto di nuova istituzione CIS 30/14.
Nuovi conti del piano dei conti e ritenute
Il messaggio allegato conferma l’istituzione dei conti CIS 30/16 e CIS 24/16 per la liquidazione una tantum e per il recupero delle somme in caso di reimpiego, rinviando per le ritenute erariali alle istruzioni già emanate con il messaggio n. 43456 del 25 gennaio 1989, allegato alla circolare n. 106 del 26 maggio 1989. L’allegato 2 istituisce inoltre CIS 30/14 per l’assegno integrativo mensile e CIS 32/03 per il contributo a carico dei datori di lavoro che assumono lavoratori cassintegrati.
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