Circolare numero 70 del 19-3-1990
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce quando il Fondo di garanzia deve intervenire per il T.F.R. dei lavoratori già dipendenti di imprese in amministrazione straordinaria autorizzate alla continuazione dell’esercizio d’impresa. Viene precisato che non rilevano né la data di cessazione del rapporto di lavoro né la data della richiesta di T.F.R.; conta invece che, al momento dell’intervento, sia già cessata la continuazione dell’esercizio e l’amministrazione straordinaria sia entrata in fase esclusivamente liquidatoria. La circolare richiama inoltre la necessità di far valere i crediti nel passivo e indica la documentazione da produrre a corredo delle domande di liquidazione del T.F.R.
Intervento del Fondo di garanzia per lavoratori di imprese in amministrazione straordinaria
Intervento del Fondo di garanzia per lavoratori di imprese in amministrazione straordinaria
La circolare interviene a chiarire i criteri applicativi relativi all’operatività del Fondo di garanzia per il pagamento del T.F.R. ai lavoratori già dipendenti da imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria. Il chiarimento modifica le istruzioni precedentemente impartite con la circolare n. 78 del 27 aprile 1989, precisando il momento in cui può ritenersi dovuto l’intervento del Fondo.
Criterio decisivo per l’operatività del Fondo
Viene affermato che, ai fini dell’intervento del Fondo, non rilevano:
- la data di cessazione del rapporto di lavoro;
- la data di presentazione della richiesta di T.F.R.
L’elemento determinante è invece la verifica che, al momento in cui si procede alla liquidazione, sia già cessata la continuazione dell’esercizio d’impresa autorizzata nell’ambito dell’amministrazione straordinaria. Solo quando la procedura entra in una fase esclusivamente liquidatoria si ritengono integrate le condizioni per l’intervento del Fondo di garanzia.
Richiamo alla giurisprudenza e al passivo fallimentare
La circolare richiama la sentenza della Corte di Cassazione n. 6274 del 22 novembre 1988, che ha affermato il principio secondo cui i crediti vantati dai lavoratori nei confronti di imprese assoggettate ad amministrazione straordinaria devono essere fatti valere nelle forme previste per l’ammissione allo stato passivo, ai sensi dell’art. 209 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
Documentazione necessaria per la domanda di T.F.R.
Per le domande di liquidazione del T.F.R. presentate da lavoratori già dipendenti da imprese in amministrazione straordinaria, la circolare indica che deve essere prodotta in ogni caso la seguente documentazione:
- copia autentica dello stato passivo definitivo, limitatamente alla parte relativa al credito per T.F.R.;
- copia autentica della sentenza che abbia definito eventuali opposizioni o impugnazioni, se riferite al credito in questione;
- dichiarazione del commissario straordinario, da compilare sul mod. T.F.R. 3/bis già in uso e richiamato dalla circolare n. 29 del 10 febbraio 1989, dalla quale risulti che allo stato non vi è possibilità di corrispondere, in tutto o in parte, il T.F.R. ancora dovuto;
- attestazione del commissario straordinario che l’autorizzazione alla continuazione dell’esercizio d’impresa non è mai stata concessa oppure è già cessata, con indicazione della relativa data, e che non è pendente alcun procedimento per ottenerla o per prorogarla.
Segnalazione di eventuali difficoltà
La circolare conclude precisando che eventuali difficoltà nel reperimento o nella produzione della copia dello stato passivo possono essere segnalate alla Direzione Generale - Servizio Prestazioni Gestioni Speciali, Reparto XI.
Punti principali
Criterio per l’intervento del Fondo di garanzia
Il Fondo non deve intervenire finché l’impresa in amministrazione straordinaria continua l’esercizio dell’attività autorizzato. L’intervento è invece dovuto quando, al momento della liquidazione, risulti accertata la cessazione della continuazione dell’esercizio d’impresa, cioè quando la procedura è divenuta esclusivamente liquidatoria.
Elementi non rilevanti ai fini della valutazione
Per stabilire se il Fondo debba intervenire non assumono rilievo né la data di cessazione del rapporto di lavoro né la data di presentazione della domanda di T.F.R. Ciò che conta è la situazione della procedura al momento in cui l’intervento viene posto in essere.
Riferimento giurisprudenziale e ammissione al passivo
La circolare richiama la sentenza della Corte di Cassazione n. 6274 del 22 novembre 1988, secondo cui i crediti dei lavoratori verso imprese in amministrazione straordinaria devono essere fatti valere secondo le forme previste per l’ammissione allo stato passivo, in base all’art. 209 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
Documentazione da allegare alla domanda di liquidazione del T.F.R.
Per le domande presentate da lavoratori già dipendenti da imprese in amministrazione straordinaria deve essere prodotta: copia autentica dello stato passivo definitivo per la parte relativa al T.F.R.; copia autentica della sentenza su eventuali opposizioni o impugnazioni se rilevanti per il credito; dichiarazione del commissario straordinario sul mod. T.F.R. 3/bis, attestante l’assenza, allo stato, di possibilità di pagamento totale o parziale del T.F.R.; attestazione del commissario straordinario che l’autorizzazione alla continuazione dell’esercizio d’impresa non è mai stata disposta oppure è cessata, con indicazione della data, e che non è pendente alcun procedimento per ottenerla o prorogarla.
Gestione di eventuali difficoltà documentali
Qualora sorgano difficoltà nel produrre la copia dello stato passivo, queste possono essere rappresentate alla Direzione Generale - Servizio Prestazioni Gestioni Speciali, Reparto XI.
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