Ordinanza n. 720/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento - del provvedimento definitivo emesso dal Responsabile del S.U.A.P. del Comune di Grumo Nevano, prot. n. 0002538 del 09/02/2026, notificato in pari data, avente ad oggetto "Provvedimento definitivo di diniego istanza occupazione suolo pubblico [...] e contestuale ordine di rimozione manufatto abusivo", nella parte in cui rigetta l'istanza e ordina perentoriamente la rimozione della struttura entro 5 giorni; - della nota prot. n. 17977 del 26/11/2025, recante "Atto di comunicazione di avvio del procedimento per il diniego", nonché del precedente preavviso di diniego prot. n. 17743 del 25/11/2025; - del parere del Comando di Polizia Municipale prot. n. 15560 del 19/10/2025, richiamato nel provvedimento finale, contenente valutazioni negative sullo stato dei luoghi e l'intimazione alla rimozione; - del verbale di contestazione della Polizia Municipale n. 14959 del 16/10/2025, limitatamente alla parte in cui qualifica erroneamente il manufatto come opera abusiva soggetta a demolizione, fungendo da presupposto per l'odierno diniego; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi gli atti endoprocedimentali non ostesi e le segnalazioni della controinteressata Thesis Immobiliare s.r.l. richiamate per relationem;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'istanza di occupazione di suolo pubblico e contestuale ordine di rimozione, entro cinque giorni, di un manufatto adibito a dehors
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento definitivo del Responsabile del SUAP del Comune di Grumo Nevano, nonché gli atti presupposti, contestando il diniego della nuova concessione di occupazione di suolo pubblico e l'ordine di rimozione della struttura. Sono stati inoltre impugnati la comunicazione di avvio del procedimento, il preavviso di diniego, il parere e il verbale della Polizia Municipale, nella parte in cui il manufatto è stato qualificato come opera abusiva soggetta a rimozione, nonché gli atti endoprocedimentali e le segnalazioni della società controinteressata. Dalla motivazione dell'ordinanza emergono, in particolare, censure riferite alla legittimità del diniego e dell'ordine di rimozione, alla qualificazione della struttura come manufatto abusivo anziché come struttura leggera amovibile soggetta a edilizia libera, nonché alla possibilità di ottenere il rinnovo o una nuova concessione di occupazione dopo la cessazione dell'attività della precedente titolare.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per assenza del fumus boni iuris e del periculum in mora. Ha ritenuto che, scaduta naturalmente la precedente concessione di occupazione di suolo pubblico, il concessionario o il suo avente causa non possano vantare un diritto d'insistenza né un'aspettativa al rinnovo. Ha inoltre rilevato che la comunicazione di cessazione dell'attività della precedente ditta ha determinato l'immediata decadenza di ogni precedente titolo di occupazione, sicché la permanenza della struttura sulla pubblica via dal 3 ottobre 2025 è priva di titolo e abusiva. La struttura, composta da una base perimetrale metallica e tamponature in vetro, non essendo stata rimossa ed essendo stata oggetto di compravendita, presenta stabilità fisica e temporale incompatibile con la qualificazione di struttura leggera amovibile destinata a esigenze temporanee o stagionali. In via cautelare, il manufatto è stato quindi ritenuto riconducibile a una nuova costruzione, soggetta a permesso di costruire; la sua abusività costituisce legittimo impedimento al rilascio di un'ulteriore concessione di occupazione e l'ordine di rimozione è stato qualificato come atto dovuto e vincolato. È stato infine escluso un periculum di gravità, poiché la mancata disponibilità del dehors esterno non impedisce lo svolgimento dell'attività commerciale nei locali interni. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale richiesta nel giudizio; la domanda è stata respinta per l'assenza dei presupposti cautelari.
art. 6, comma 1, lett. e-bis), d.P.R. 380/2001
Il regime di edilizia libera per strutture leggere amovibili destinate a esigenze contingenti e temporanee o stagionali non appare applicabile a una struttura stabile per caratteristiche fisiche e durata.
art. 3, comma 1, lett. e.5), d.P.R. 380/2001
La struttura, per la stabilità temporale e fisica sul suolo pubblico e la destinazione duratura, appare qualificabile come nuova costruzione.
Massime di principio
- La scadenza naturale di una concessione di occupazione di suolo pubblico non attribuisce al concessionario, né al suo avente causa, un diritto d'insistenza o un'aspettativa giuridicamente tutelata al rinnovo.
- La cessazione dell'attività del titolare determina la decadenza del precedente titolo di occupazione di suolo pubblico, con conseguente abusività della permanenza della struttura sulla pubblica via in assenza di un nuovo titolo.
- Una struttura con base metallica perimetrale e tamponature in vetro, mantenuta sul suolo pubblico per un periodo prolungato e oggetto di compravendita, non può essere qualificata come struttura leggera amovibile destinata a esigenze meramente temporanee o stagionali.
- L'abusività di un manufatto stabilmente collocato sul suolo pubblico, in assenza del necessario permesso di costruire, può legittimamente impedire il rilascio di una nuova concessione di occupazione; l'ordine di rimozione del manufatto abusivo è atto dovuto e vincolato.
- Ai fini cautelari, il periculum in mora non presenta gravità quando la rimozione o l'inibizione di un dehors esterno non impedisce la prosecuzione dell'attività commerciale nei locali interni.
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