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Sentenza

Sentenza del 08/10/2019 n. 25062 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava una cartella di pagamento notificata il 12 settembre 2009, per complessivi euro 63.987,88, relativi a sanzioni e interessi di mora richiesti per il tardivo pagamento di due fatture TIA riferite all'anno 2006. F. G. spa contestava, tra l'altro, la debenza delle penali e degli interessi relativi alla fattura n. 177537/FI del 10 luglio 2006. Q. spa sosteneva invece che il sollecito di pagamento ricevuto dalla contribuente fosse idoneo a far decorrere i termini e che la mancata impugnazione immediata del sollecito precludesse l'impugnazione successiva della cartella.

La decisione

La CTP di Firenze aveva parzialmente accolto il ricorso della contribuente, dichiarando illegittime penali e interessi relativi alla fattura indicata. La CTR aveva respinto l'appello di Q. spa. La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso di Q. spa: ha chiarito che la mancata impugnazione del sollecito di pagamento non preclude l'impugnazione della successiva cartella, poiché l'impugnazione dell'atto non tipizzato è una facoltà e non un onere. Ha inoltre confermato che sanzioni e interessi non potevano decorrere dal sollecito, poiché il regolamento comunale li collegava alla consegna delle fatture e non era possibile un'interpretazione analogica sfavorevole al contribuente. Q. spa è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 5.000, oltre accessori e spese generali del 15%, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Articoli 19 e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992

    Gli atti impositivi non espressamente elencati dall'articolo 19, ma idonei a manifestare una pretesa tributaria, possono essere impugnati, senza che tale impugnazione costituisca un onere a pena di decadenza.

    La mancata impugnazione del sollecito o di altro atto non tipizzato non determina la cristallizzazione della pretesa e non impedisce di contestare la successiva cartella di pagamento.

  • Articolo 384 c.p.c.

    La Corte può correggere la motivazione della sentenza impugnata quando il dispositivo è conforme a diritto.

    La Cassazione ha corretto la motivazione della CTR sulla non impugnabilità astratta del sollecito, mantenendo però il rigetto dell'appello perché il risultato finale era giuridicamente corretto.

  • Articolo 10 del d.lgs. n. 546 del 1992

    Il concessionario della riscossione è parte del giudizio quando la controversia riguarda vizi direttamente imputabili alla sua attività.

    La partecipazione del concessionario presuppone l'indicazione specifica di irregolarità a esso attribuibili; una censura generica è inammissibile.

  • Articoli 6, 7 e 10 della legge n. 212 del 2000

    Le garanzie di trasparenza, motivazione e correttezza dell'azione amministrativa non consentono di far decorrere sanzioni e interessi da un atto diverso da quello previsto dalla disciplina applicabile.

  • Articolo 25 del d.P.R. n. 602 del 1973

    La disciplina della cartella di pagamento non rende automaticamente definitivo il contenuto di un precedente sollecito non impugnato, quando la legge non imponeva di contestarlo immediatamente.

  • Articolo 2697 c.c.

    L'ente impositore deve provare i fatti costitutivi della pretesa, compresa la regolare formazione e consegna delle fatture quando da esse dipende la decorrenza di sanzioni e interessi.

  • Articolo 91 c.p.c.

    La parte soccombente è condannata al rimborso delle spese a favore dell'altra parte.

    La parte che perde integralmente il giudizio di cassazione deve rifondere le spese processuali alla controparte.

  • Articolo 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'articolo 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012

    In caso di rigetto integrale del ricorso, il ricorrente deve versare un ulteriore contributo unificato di importo pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Massime di principio

  • La mancata impugnazione immediata di un sollecito o di un altro atto non espressamente previsto dall'elenco degli atti impugnabili non preclude, di regola, la contestazione della successiva cartella, salvo specifiche disposizioni che stabiliscano diversamente.
  • Gli atti del gestore relativi alla tariffa di igiene ambientale possono avere natura impositiva anche se formalmente redatti come fatture commerciali; in tal caso possono essere sottoposti al giudice tributario.
  • Sanzioni e interessi devono decorrere dal momento previsto dalla legge o dal regolamento applicabile. Non è consentito estendere in via analogica, a danno del contribuente, il presupposto temporale della sanzione.
  • Il ricevimento di un sollecito di pagamento non equivale automaticamente alla prova della precedente consegna della fattura né dimostra, da solo, che sanzioni e interessi siano già divenuti esigibili.
  • Quando un ente o concessionario viene chiamato in giudizio, devono essere indicati con precisione gli errori o le irregolarità direttamente imputabili a ciascun soggetto; contestazioni generiche possono essere dichiarate inammissibili.
  • In caso di rigetto integrale del ricorso in cassazione, il ricorrente rischia sia la condanna alle spese della controparte sia il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

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