Sentenza del 05/12/2018 n. 8553 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - Contributi consortili - Strade vicinali di natura privatistica - Giudicato esterno - Elementi costitutivi della fattispecie - Rilevano
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Università ha impugnato la cartella di pagamento di euro 12.689,88 relativa ai contributi consortili richiesti per l'anno 2012. Ha sostenuto che le strade vicinali appartenenti al proprio patrimonio avessero natura privatistica, fossero prive di collegamento con strade consortili pubbliche e fossero manutenute, anche straordinariamente, dagli assegnatari. Pertanto, non sarebbero state soggette al pagamento dei canoni consortili. Ha inoltre invocato il giudicato esterno derivante dalla sentenza n. 24237/2014, relativa all'anno 2010, che aveva già escluso l'obbligo contributivo per le medesime strade.
La decisione
L'appello è stato accolto. La Commissione ha ritenuto irrilevante l'attesa della decisione del TAR, poiché il giudice tributario può risolvere incidentalmente le questioni necessarie alla decisione. Ha riconosciuto efficacia di giudicato esterno alla precedente sentenza relativa all'anno 2010, ritenendo che la natura privatistica delle strade costituisse un elemento della fattispecie tendenzialmente permanente e comune a più annualità. In assenza di prova di modifiche nella situazione delle strade, l'accertamento valeva anche per il 2012. La cartella di pagamento è stata quindi dichiarata illegittima e il Consorzio è stato condannato alle spese del grado d'appello, liquidate in euro 1.000 oltre accessori. Le spese del primo grado sono rimaste compensate.
Norme richiamate
Art. 2, comma 3, d.lgs. 546/1992
Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio.
Il giudice tributario può esaminare incidentalmente la natura pubblicistica o privatistica delle strade quando tale accertamento è necessario per decidere sulla debenza del contributo, senza dover attendere una pronuncia del giudice amministrativo.
Principio del giudicato esterno in materia tributaria
La sentenza fa stato, nei giudizi relativi a imposte dello stesso tipo e tra le stesse parti, per gli elementi costitutivi della fattispecie che si estendono a una pluralità di periodi d'imposta e hanno carattere tendenzialmente permanente.
Un precedente giudicato relativo a un'annualità può vincolare anche per annualità diverse quando riguarda una qualità o situazione stabile del bene o del rapporto tributario, salvo prova di modifiche intervenute successivamente.
Cass. civ., nn. 9852/2018, 7020/2018, 6953/2015, 4832/2015 e 11365/2015
L'efficacia del giudicato esterno si estende agli elementi costitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente e comune ai vari periodi d'imposta.
La qualificazione giuridica stabile di un bene, come la sua natura edificabile o, nel caso concreto, la natura privatistica delle strade, può produrre effetti anche per altre annualità dello stesso tributo, se non risultano cambiamenti nei fatti rilevanti.
Massime di principio
- Il giudicato esterno può essere invocato per annualità diverse quando la precedente sentenza riguarda le stesse parti, lo stesso tributo e un elemento stabile della fattispecie, non un fatto limitato al solo anno oggetto del giudizio.
- La natura giuridica o funzionale di un bene può costituire un elemento permanente: se è stata definitivamente accertata come incompatibile con l'imposizione, l'ente impositore deve dimostrare eventuali modifiche successive per poter pretendere il tributo negli anni seguenti.
- Il giudice tributario può accertare incidentalmente questioni amministrative o civilistiche necessarie alla decisione; non è automaticamente obbligatorio sospendere il processo in attesa della pronuncia di un altro giudice.
- La mancata costituzione del resistente non impedisce la formazione del giudicato: chi non impugna una sentenza favorevole alla controparte ne subisce gli effetti nei successivi giudizi nei limiti previsti dalla legge.
- Per contestare contributi consortili è rilevante documentare la natura privatistica delle strade, l'assenza di collegamento funzionale con opere consortili pubbliche e l'effettivo sostenimento della manutenzione da parte dei privati o assegnatari.
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