Sentenza del 23/06/2016 n. 3730 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IMPOSTA DI REGISTRO - Abitazione di lusso - Superficie complessiva - Modalità di computo - Benefici prima casa - Non spettano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa revoca dell'agevolazione prima casa è stata ritenuta legittima. Nel calcolo della superficie utile complessiva doveva essere incluso anche il terzo piano, poiché utilizzabile, nonostante l'assenza della licenza di abitabilità. Poiché la superficie complessiva superava i 240 metri quadrati, l'immobile doveva essere qualificato come abitazione di lusso e non poteva beneficiare dell'agevolazione fiscale.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il criterio di calcolo della superficie utile complessiva dell'abitazione ai fini della qualificazione come immobile di lusso e, conseguentemente, della spettanza dell'agevolazione prima casa. Il contribuente sosteneva che non dovesse essere computato il terzo piano dell'immobile, privo di licenza di abitabilità. La decisione ha invece ritenuto rilevante la concreta utilizzabilità degli ambienti, indipendentemente dal rilascio dell'abitabilità, applicando la nozione di superficie utile prevista dall'art. 6 del d.m. Lavori pubblici 2 agosto 1969.
Norme richiamate
Art. 6 del d.m. Lavori pubblici 2 agosto 1969
La superficie utile complessiva costituisce parametro per individuare le abitazioni di lusso.
Nel computo della superficie utile rilevano gli ambienti concretamente utilizzabili, anche se privi di licenza o certificato di abitabilità. L'abitabilità formale non è quindi un requisito decisivo per escludere una superficie dal calcolo.
Disciplina dell'agevolazione fiscale prima casa
L'agevolazione non spetta per l'acquisto di abitazioni qualificate come di lusso secondo i parametri normativi applicabili. Se emerge successivamente che l'immobile supera tali parametri, l'Amministrazione può revocare il beneficio e recuperare l'imposta ordinaria.
Massime di principio
- Per stabilire se un immobile rientra nei limiti dell'agevolazione prima casa, occorre verificare la superficie utile complessiva secondo i criteri normativi, non soltanto la superficie formalmente dichiarata o risultante dagli ambienti muniti di abitabilità.
- Gli spazi possono essere computati anche se privi di licenza o certificato di abitabilità, quando risultano concretamente utilizzabili e idonei a rappresentare il pregio o la dimensione effettiva dell'abitazione.
- La mancanza di abitabilità formale non esclude automaticamente un ambiente dal calcolo: è necessario valutare la sua effettiva utilizzabilità e le caratteristiche concrete dell'immobile.
- Se la superficie utile complessiva supera la soglia prevista per le abitazioni di lusso, l'agevolazione prima casa può essere negata o revocata, con applicazione dell'imposta di registro ordinaria.
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