Sentenza del 24/03/2016 n. 115 - Comm. Trib. Prov. Biella
Dichiarazione ICI per aliquota ridotta - ICI: Obbligo di denuncia relativa al possesso o alle variazioni di immobili - Termini di notifica dell'Avviso di accertamento ICI
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti, sia giuridici sia di fatto, per beneficiare dell’aliquota ICI ridotta prevista dai regolamenti comunali. Riguarda inoltre l’obbligo di denunciare il possesso o le variazioni degli immobili rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta e la tempestività della notifica dell’avviso di accertamento.
La decisione
La sentenza afferma che l’aliquota ridotta non spetta automaticamente: il contribuente deve presentare la dichiarazione attestante i relativi presupposti. L’obbligo dichiarativo previsto dall’art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 504/1992 permane fino alla presentazione della denuncia e la sua omissione costituisce, per ciascun anno d’imposta, un’autonoma violazione sanzionabile ai sensi dell’art. 14, comma 1, dello stesso decreto. L’avviso di accertamento ICI deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, ai sensi dell’art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006. L’esito sostanziale è quindi favorevole al Comune, salvo il rispetto concreto del termine di notifica.
Norme richiamate
Art. 10, comma 4, d.lgs. n. 504/1992
Obbligo di denunciare il possesso degli immobili e di dichiarare le variazioni rilevanti ai fini dell’imposta.
L’obbligo dichiarativo non si esaurisce alla scadenza del termine iniziale, ma permane fino alla presentazione della dichiarazione o della denuncia di variazione.
Art. 14, comma 1, d.lgs. n. 504/1992
Sanzioni per l’omessa o infedele denuncia.
L’omissione della dichiarazione determina un’autonoma violazione per ciascun anno d’imposta.
Art. 1, comma 161, legge n. 296/2006
Gli avvisi di accertamento devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
Il Comune dispone di un termine quinquennale, calcolato dall’anno in cui sorgeva l’obbligo dichiarativo, per notificare validamente l’accertamento.
Regolamenti comunali ICI sull’aliquota ridotta
I requisiti per l’aliquota agevolata devono essere dimostrati dal contribuente mediante apposita dichiarazione, quando previsto dal regolamento comunale.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali locali, comprese le aliquote ridotte, non sono normalmente automatiche: il contribuente deve verificare i requisiti e presentare tempestivamente la dichiarazione richiesta dal regolamento comunale.
- L’omessa dichiarazione o denuncia di variazione può produrre una violazione autonoma per ogni anno d’imposta interessato, anche se il termine originario per la presentazione è già scaduto.
- In caso di accertamento, occorre verificare separatamente sia la sussistenza dei requisiti sostanziali dell’agevolazione sia l’adempimento degli obblighi formali di dichiarazione.
- La tempestività dell’avviso va controllata calcolando il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata; una notifica oltre tale termine può essere tardiva.
- La mancata presentazione della dichiarazione può legittimare il Comune a disconoscere l’aliquota ridotta, anche qualora il contribuente possedesse in concreto i requisiti sostanziali, salvo specifiche disposizioni favorevoli contenute nella normativa o nel regolamento applicabile.
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