Sentenza del 27/09/2017 n. 2497 - Comm. Trib. Prov. Bari
Accertamento - Termini - Società cancellata dal registro delle imprese - Differimento quinquennale - Art. 28, c. 4, D.lgs. 175/14 - Natura non interpretativa - Irretroattività.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava i termini per l'accertamento nei confronti di una società cancellata dal registro delle imprese. L'Amministrazione invocava l'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014, che differisce di cinque anni, ai fini dell'accertamento, gli effetti dell'estinzione della società. La questione centrale era stabilire se tale disposizione avesse natura interpretativa e potesse quindi applicarsi retroattivamente, oppure natura sostanziale, con applicazione soltanto alle cancellazioni richieste dopo la sua entrata in vigore.
La decisione
La sentenza ha escluso la natura interpretativa e retroattiva dell'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014, qualificandolo come norma sostanziale. Il differimento quinquennale degli effetti della cancellazione si applica pertanto esclusivamente alle società la cui richiesta di cancellazione dal registro delle imprese sia stata presentata in vigenza della nuova disciplina. Per le cancellazioni anteriori, la norma non può essere utilizzata per prorogare i termini dell'accertamento.
Norme richiamate
Art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014
Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese.
La disposizione ha natura sostanziale e non meramente interpretativa; non è quindi retroattiva e si applica soltanto alle richieste di cancellazione presentate durante la sua vigenza.
Art. 2495 del codice civile
Disciplina gli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese e la sua estinzione; tali effetti, ai fini fiscali, possono essere differiti per cinque anni solo nei casi soggetti alla disciplina dell'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014.
Massime di principio
- Una norma che prolunga o differisce gli effetti dell'estinzione di una società incide sostanzialmente sulla posizione giuridica dei soggetti interessati e non può essere applicata retroattivamente in assenza di una chiara previsione.
- Per stabilire se il differimento quinquennale sia applicabile, occorre verificare la data di presentazione della richiesta di cancellazione dal registro delle imprese, non soltanto la data dell'accertamento fiscale.
- Le società cancellate prima dell'entrata in vigore della disciplina non possono essere assoggettate al differimento quinquennale previsto dall'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014.
- In caso di dubbio sull'efficacia temporale di una norma tributaria, la qualificazione come norma sostanziale esclude l'estensione a fatti anteriori, salvo un'esplicita disposizione retroattiva compatibile con i principi dell'ordinamento.
Testo integrale
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