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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16248/2026 del 05/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli che confermava la custodia cautelare in carcere per tentata estorsione pluriaggravata a carico di Antonio Aloia. Le censure principali riguardavano: 1) presunta violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per aver ritenuto attendibile la persona offesa Pasquale Balascio senza adeguati riscontri esterni; 2) contestazione dell'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal Balascio, in quanto rese in vari momenti (persona informata sui fatti, poi indagato) e perciò soggette a verifica più rigorosa; 3) mancata considerazione, o valutazione incompleta, delle contraddizioni e dell'interesse personale del Balascio (tra cui l'accusa che avrebbe simulato un attentato e la sua posizione processuale per usura nei confronti di terzi); 4) dedotta violazione dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen. circa l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'interessato una volta emersi indizi a suo carico.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni del Balascio, osservando che le prime dichiarazioni (7 e 9 agosto 2025) erano state rese prima che emergessero elementi indizianti nei confronti del dichiarante e quindi non erano inutilizzabili. La Corte ha altresì sottolineato che la successiva richiesta di archiviazione nei confronti del Balascio ha coerentemente confermato la correttezza del vaglio operato dai giudici di merito. Quanto alla valutazione complessiva degli indizi a carico dell'Aloia, la motivazione del Tribunale è stata ritenuta logica e sufficientemente argomentata (riscontri indiretti, dichiarazioni di terzi, intercettazioni, latitanza e rilevanza criminale dell'Aloia). Di conseguenza è stato confermato il provvedimento cautelare e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; inoltre è stato disposto l'invio della copia della sentenza al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    La Corte distingue la valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa in momenti anteriori all'emersione di indizi a suo carico (soggette alle ordinarie regole di valutazione del dichiarante ai sensi del comma 1) da quelle rese quando il dichiarante è già indagato, che richiedono maggiore cautela e, in presenza di conflitto con l'imputato, possibili riscontri esterni ai sensi dei commi successivi. Nel caso concreto le prime dichiarazioni sono state ritenute raccolte prima dell'emersione di indizi e quindi utilizzabili senza i riscontri esterni tassativi previsti dai commi 3 e 4.

  • art. 63, comma 2 cod. proc. pen.

    La norma sull'inutilizzabilità di dichiarazioni rese dall'imputato o dall'indagato trova applicazione se e quando le dichiarazioni siano state rese in situazione di incompatibilità di ruolo; la Corte ha ritenuto che molte dichiarazioni del Balascio erano state rese quando non risultavano a suo carico elementi indizianti tali da configurarne l'inutilizzabilità.

  • art. 367 cod. pen.

    reato di simulazione di reato

    La Corte prende atto che sul profilo della simulazione del presunto attentato denunciato dal Balascio vi è stata una richiesta di archiviazione: tale evoluzione processuale incide sulla valutazione della utilizzabilità e dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dal dichiarante.

  • art. 371, comma 2, lett. b) cod. proc. pen.

    Norma citata a titolo di connessione tra reati e per evidenziare la possibile rilevanza processuale di dichiarazioni rese da soggetti indagati o indagabili; la Corte ha valutato che tali condizioni non sussistevano al momento delle prime dichiarazioni.

  • art. 335 cod. proc. pen.

    registro delle notizie di reato

    Riferimento formale allo stato dell'iscrizione a ruolo e all'importanza della temporizzazione dell'iscrizione rispetto alla acquisizione delle dichiarazioni; la Corte sottolinea che l'assenza di iscrizione al momento delle prime dichiarazioni è elemento rilevante per la loro utilizzabilità.

  • art. 197, 197-bis e 210 cod. proc. pen.

    richiamate nella motivazione giurisprudenziale

    Norme che disciplinano l'incompatibilità e la capacità di testimoniare; la Corte richiama la distinzione tra imputato/indagato e soggetto archiviato relativamente alla possibilità di utilizzare le dichiarazioni.

  • art. 323-ter cod. pen.

    menzionata nella giurisprudenza richiamata

    Norma relativa a cause di esclusione della punibilità che è stata utilizzata in giurisprudenza per distinguere situazioni in cui l'archiviazione non ostacola la utilizzazione delle dichiarazioni; la Corte richiama orientamenti che consentono la utilizzazione di dichiarazioni di soggetti archiviati.

  • art. 94 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale sul flusso informativo all'istituto penitenziario: la sentenza ordina l'invio di copia al direttore dell'istituto per gli adempimenti relativi alla prosecuzione della custodia cautelare.

  • art. 273 e art. 274 cod. proc. pen.

    richiamati nella motivazione di controllo dei gravi indizi

    Richiamo ai principi che regolano l'accertamento dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari: la Corte sottolinea che l'assenza di gravi indizi è sindacabile in cassazione solo per violazione di norme specifiche o per manifesta illogicità della motivazione.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni rese da una persona offesa prima che emergano elementi indizianti a suo carico sono, di regola, utilizzabili e devono essere valutate secondo le normali regole di attendibilità del dichiarante (art. 192 comma 1), senza richiedere automaticamente riscontri esterni tassativi previsti per le dichiarazioni rese da indagati.
  • Se successivamente la posizione del dichiarante viene archiviata, tale esito rafforza la legittimità della utilizzazione delle dichiarazioni rese in precedenza; l'archiviazione è elemento che può sanare dubbi sulla utilizzabilità originaria.
  • Quando le dichiarazioni sono rese dopo che sono emersi indizi a carico del dichiarante, il giudice deve sottoporle a valutazione più rigorosa e, se occorre, richiedere riscontri esterni ai sensi degli artt. 192 commi 3-4 e 63 cod. proc. pen.; tuttavia la necessità di riscontri non è automatica se il complesso probatorio nel suo insieme appare coerente.
  • Nel giudizio di cassazione avverso provvedimenti cautelari il controllo è limitato: la Corte verifica la logicità e la completezza della motivazione del giudice di merito e la conformità ai principi di diritto, non sostituendo la sua valutazione dei fatti salvo manifesta illogicità o violazione di norme.
  • Per la valutazione della credibilità di una persona offesa che potrebbe avere un interesse a influenzare l'accertamento (es. conflitti con terzi, procedimenti in corso), è necessario che il giudice espliciti se e come ha considerato tali profili e se vi sono riscontri oggettivi che compensino il possibile bias.
  • La valutazione dei gravi indizi e delle esigenze cautelari deve essere compiuta in modo complessivo e non frazionato: riscontri indiretti e dichiarazioni di terzi possono concorrere a formare un quadro indiziario valido anche se non esiste un riscontro immediato e diretto per ciascun episodio.

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