Sentenza del 06/07/2016 n. 13762 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava l'avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2005 per due fabbricati censiti nelle categorie catastali D/7 e A/2, sostenendo che fossero esenti perché strumentali alla manipolazione e trasformazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci. In Cassazione deduceva, da un lato, l'applicabilità retroattiva delle disposizioni introdotte dal D.L. n. 70/2011 per il riconoscimento della ruralità e, dall'altro, che l'esenzione dovesse dipendere dalla concreta strumentalità agricola degli immobili, indipendentemente dalla categoria catastale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, per l'ICI, la ruralità e la conseguente esenzione devono risultare dalla classificazione catastale rurale, normalmente A/6 per gli immobili abitativi e D/10 per quelli strumentali, oppure essere riconosciute attraverso le specifiche procedure catastali previste dalla legge. La mera destinazione concreta dei fabbricati all'attività agricola non consentiva, per il periodo d'imposta 2005, di superare il classamento D/7 e A/2. Le disposizioni del D.L. n. 70/2011, pur consentendo in determinate condizioni effetti retroattivi, non coprivano l'anno 2005 nel caso esaminato. Sono state compensate le spese processuali.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504/1992, art. 1, comma 2
Presupposto dell'imposta dell'ICI è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.
L'ICI colpisce in via generale il possesso dei fabbricati, anche quando siano strumentali all'attività d'impresa.
D.Lgs. n. 504/1992, art. 2, comma 1, lettera a)
Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano.
La nozione di fabbricato rilevante ai fini ICI è collegata all'iscrizione o all'obbligo di iscrizione catastale.
D.L. n. 207/2008, art. 23, comma 1-bis, convertito dalla L. n. 14/2009
Non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui al D.L. n. 557/1993, art. 9.
Le unità immobiliari rurali, se riconosciute secondo i requisiti di legge, sono escluse dall'imponibilità ICI; per gli immobili accatastati, il riconoscimento deve risultare dal classamento o da una variazione catastale.
D.L. n. 557/1993, art. 9, convertito dalla L. n. 133/1994
Deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola e in particolare destinate alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative.
Le attività svolte da cooperative agricole possono integrare la ruralità dell'immobile strumentale, ma tale requisito deve essere riconosciuto secondo le regole catastali applicabili.
D.L. n. 70/2011, art. 7, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, convertito dalla L. n. 106/2011
I contribuenti potevano presentare domanda di variazione catastale per l'attribuzione delle categorie A/6 o D/10 sulla base di un'autocertificazione attestante la sussistenza continuativa dei requisiti di ruralità a decorrere dal quinto anno antecedente.
La procedura consentiva, entro termini determinati, il riconoscimento retroattivo della ruralità; tuttavia l'effetto retroattivo non si estende automaticamente a ogni annualità, dovendo essere verificati termini e condizioni previsti dalla legge.
D.L. n. 201/2011, art. 13, comma 14-bis, convertito dalla L. n. 214/2011
Le domande di variazione producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito della ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili ad uso abitativo.
La norma disciplina gli effetti delle domande catastali di variazione e conferma la rilevanza formale del procedimento di riconoscimento della ruralità.
D.M. 26 luglio 2012
Ai fabbricati rurali è attribuito il classamento in una delle categorie catastali previste nel quadro generale; ai fini dell'iscrizione della ruralità può essere apposta una specifica annotazione.
La ruralità può risultare dal classamento D/10 oppure da una specifica annotazione catastale, secondo la disciplina vigente.
Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 18565/2009
L'immobile iscritto nel catasto fabbricati come rurale, con attribuzione della categoria A/6 o D/10, non è soggetto all'ICI.
Il principio vincolante valorizza la classificazione catastale: se l'immobile non è classificato come rurale, il contribuente deve contestare il classamento per ottenere il riconoscimento della ruralità; il giudice tributario non può normalmente disapplicare incidentalmente una diversa categoria catastale.
Massime di principio
- Per l'ICI, la sola concreta utilizzazione dell'immobile per attività agricola non basta, di regola, a ottenere l'esenzione quando il fabbricato è già accatastato in una categoria non rurale.
- Il contribuente che ritiene rurale un immobile accatastato in una categoria diversa deve attivare la procedura catastale di variazione o annotazione e, se necessario, impugnare il classamento; non può limitarsi a far valere la ruralità in modo incidentale nel giudizio sull'ICI.
- Per gli immobili strumentali agricoli la categoria D/10, oppure il riconoscimento catastale della ruralità secondo la normativa applicabile, costituisce l'elemento normalmente decisivo per l'esenzione.
- Le norme che consentono il riconoscimento retroattivo della ruralità operano solo entro i termini e per i periodi espressamente previsti; non ogni domanda presentata successivamente rende automaticamente non imponibili le annualità pregresse.
- La ruralità può essere riconosciuta anche per fabbricati appartenenti a cooperative agricole che manipolano o trasformano prodotti conferiti dai soci, ma devono essere rispettati sia i requisiti sostanziali sia gli adempimenti catastali.
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