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Sentenza

Sentenza del 29/06/2023 n. 88 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Imperia

Imposta di pubblicità- cabine per fototessere - immagini - messaggio pubblicitario - insegna - dimensioni inferiori a 5 metri quadri - rilevanza - esenzione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento relativo all'imposta comunale sulla pubblicità per l'anno 2018 (importo €77,18). La ricorrente sosteneva che le immagini apposte sulle cabine per foto automatiche costituiscono insegne di esercizio e, essendo di dimensioni inferiori a 5 metri quadrati, rientrano nell'esenzione prevista dall'art. 17, comma 1-bis, D.lgs. 507/1993, non potendo in tale limite dimensionale distinguersi uno scopo pubblicitario dalla funzione propria dell'insegna.

La decisione

Il Collegio ha accolto il ricorso ritenendo illegittimo l'avviso di accertamento. La decisione si è basata sul criterio giurisprudenziale secondo cui le insegne di attività (fino a 5 m2) installate nella sede dell'attività o nelle pertinenze e aventi funzione di indicare il luogo di svolgimento dell'attività sono esenti dall'imposta anche se coesiste uno scopo pubblicitario, in quanto non è possibile distinguere le funzioni entro tale limite dimensionale. La parte resistente è stata condannata al pagamento delle spese processuali liquidate in €200,00.

Norme richiamate

  • art. 17, comma 1-bis, D.lgs. 507/1993

    La norma esenta dall'imposta le insegne di attività commerciali e di produzione di beni o servizi nei limiti di una superficie complessiva fino a cinque metri quadrati; non consente di introdurre distinzioni in relazione al concorso dello scopo pubblicitario con la funzione propria dell'insegna stessa, purché la stessa sia installata nella sede dell'attività o nelle pertinenze accessorie e si mantenga nel predetto limite dimensionale.

    Le immagini/insegne fino a 5 m2 poste sulla sede dell'attività sono esenti dall'imposta sulla pubblicità anche se svolgono contemporaneamente funzione informativa e pubblicitaria; il criterio dimensionale e la collocazione prevalgono nella valutazione dell'esenzione.

  • D.M. 4 aprile 2003, art. 2

    Stabilisce le modalità operative per la determinazione dei trasferimenti compensativi ai comuni a copertura delle minori entrate derivanti dall'esenzione prevista dall'art. 17, comma 1-bis; conferma l'interpretazione normativa in chiave di esenzione per le insegne entro il limite dimensionale.

  • Cassazione, richiamo giurisprudenziale (Cass. n. 23021/2009 e altri)

    La giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato che l'esenzione per insegne fino a 5 metri quadrati non consente di distinguere tra funzione pubblicitaria e funzione di indicazione del luogo dell'attività quando la superficie rientra nel limite dimensionale.

    Orientamento consolidato della giurisprudenza secondo cui il limite dei 5 m2 è criterio decisivo per l'esenzione; le sentenze citate sono state ritenute applicabili al caso delle cabine per foto automatiche.

Massime di principio

  • Le immagini/apposizioni sulle cabine per foto automatiche installate nella sede dell'attività e con superficie complessiva fino a 5 m2 devono essere considerate insegne di esercizio ed esenti dall'imposta comunale sulla pubblicità.
  • Il criterio dimensionale (soglia 5 m2) prevale sulla valutazione del contenuto pubblicitario: entro il limite non è necessario distinguere tra funzione pubblicitaria e funzione di indicazione dell'attività.
  • Se la superficie supera i 5 m2 oppure l'apposizione non è collocata nella sede o nelle pertinenze dell'attività, l'esenzione non opera e l'elemento può essere assoggettato a imposizione.
  • La prova rilevante in caso di contestazione è la dimostrazione delle dimensioni e della collocazione dell'insegna; il contribuente dovrà documentare che ricorrono i presupposti dell'esenzione.
  • I comuni sono compensati per le minori entrate derivanti dall'esenzione tramite i trasferimenti disciplinati dal D.M. 4 aprile 2003; ciò implica che l'applicazione dell'esenzione è prevista dalla normativa statale e supportata da meccanismi compensativi.

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