Sentenza del 29/06/2023 n. 88 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Imperia
Imposta di pubblicità- cabine per fototessere - immagini - messaggio pubblicitario - insegna - dimensioni inferiori a 5 metri quadri - rilevanza - esenzione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento relativo all'imposta comunale sulla pubblicità per l'anno 2018 (importo €77,18). La ricorrente sosteneva che le immagini apposte sulle cabine per foto automatiche costituiscono insegne di esercizio e, essendo di dimensioni inferiori a 5 metri quadrati, rientrano nell'esenzione prevista dall'art. 17, comma 1-bis, D.lgs. 507/1993, non potendo in tale limite dimensionale distinguersi uno scopo pubblicitario dalla funzione propria dell'insegna.
La decisione
Il Collegio ha accolto il ricorso ritenendo illegittimo l'avviso di accertamento. La decisione si è basata sul criterio giurisprudenziale secondo cui le insegne di attività (fino a 5 m2) installate nella sede dell'attività o nelle pertinenze e aventi funzione di indicare il luogo di svolgimento dell'attività sono esenti dall'imposta anche se coesiste uno scopo pubblicitario, in quanto non è possibile distinguere le funzioni entro tale limite dimensionale. La parte resistente è stata condannata al pagamento delle spese processuali liquidate in €200,00.
Norme richiamate
art. 17, comma 1-bis, D.lgs. 507/1993
La norma esenta dall'imposta le insegne di attività commerciali e di produzione di beni o servizi nei limiti di una superficie complessiva fino a cinque metri quadrati; non consente di introdurre distinzioni in relazione al concorso dello scopo pubblicitario con la funzione propria dell'insegna stessa, purché la stessa sia installata nella sede dell'attività o nelle pertinenze accessorie e si mantenga nel predetto limite dimensionale.
Le immagini/insegne fino a 5 m2 poste sulla sede dell'attività sono esenti dall'imposta sulla pubblicità anche se svolgono contemporaneamente funzione informativa e pubblicitaria; il criterio dimensionale e la collocazione prevalgono nella valutazione dell'esenzione.
D.M. 4 aprile 2003, art. 2
Stabilisce le modalità operative per la determinazione dei trasferimenti compensativi ai comuni a copertura delle minori entrate derivanti dall'esenzione prevista dall'art. 17, comma 1-bis; conferma l'interpretazione normativa in chiave di esenzione per le insegne entro il limite dimensionale.
Cassazione, richiamo giurisprudenziale (Cass. n. 23021/2009 e altri)
La giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato che l'esenzione per insegne fino a 5 metri quadrati non consente di distinguere tra funzione pubblicitaria e funzione di indicazione del luogo dell'attività quando la superficie rientra nel limite dimensionale.
Orientamento consolidato della giurisprudenza secondo cui il limite dei 5 m2 è criterio decisivo per l'esenzione; le sentenze citate sono state ritenute applicabili al caso delle cabine per foto automatiche.
Massime di principio
- Le immagini/apposizioni sulle cabine per foto automatiche installate nella sede dell'attività e con superficie complessiva fino a 5 m2 devono essere considerate insegne di esercizio ed esenti dall'imposta comunale sulla pubblicità.
- Il criterio dimensionale (soglia 5 m2) prevale sulla valutazione del contenuto pubblicitario: entro il limite non è necessario distinguere tra funzione pubblicitaria e funzione di indicazione dell'attività.
- Se la superficie supera i 5 m2 oppure l'apposizione non è collocata nella sede o nelle pertinenze dell'attività, l'esenzione non opera e l'elemento può essere assoggettato a imposizione.
- La prova rilevante in caso di contestazione è la dimostrazione delle dimensioni e della collocazione dell'insegna; il contribuente dovrà documentare che ricorrono i presupposti dell'esenzione.
- I comuni sono compensati per le minori entrate derivanti dall'esenzione tramite i trasferimenti disciplinati dal D.M. 4 aprile 2003; ciò implica che l'applicazione dell'esenzione è prevista dalla normativa statale e supportata da meccanismi compensativi.
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