Sentenza del 29/06/2023 n. 530 - Corte di Giustizia UE
Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 44 - Luogo delle prestazioni di servizi - Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 - Articolo 11, paragrafo 1 - Nozione di "stabile organizzazione" - Struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici - Idoneità a ricevere e a utilizzare i servizi ai fini delle esigenze proprie della stabile organizzazione - Prestazioni di servizi di lavoro per conto terzi e prestazioni accessorie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Disputa relativa alla qualificazione, ai fini IVA, del luogo delle prestazioni di servizi rese dalla Cabot Plastics (Belgio) alla Cabot Switzerland (Svizzera). L'amministrazione belga ha ritenuto che la Cabot Switzerland disponesse in Belgio di una "stabile organizzazione" poiché la Cabot Plastics, in esecuzione di un contratto esclusivo, metteva a disposizione impianti, personale e prestava una serie di servizi accessori contribuendo alle vendite effettuate dalla Cabot Switzerland in Belgio; conseguentemente l'amministrazione ha richiesto il pagamento di IVA, sanzioni e interessi. Cabot Plastics ha impugnato l'intimazione contestando la localizzazione in Belgio delle prestazioni e sostenendo che il destinatario (Cabot Switzerland), avente sede economica in Svizzera, non disponesse in Belgio di una struttura idonea che potesse costituire una stabile organizzazione ai sensi della normativa IVA dell'UE.
La decisione
La Corte di giustizia (C-232/22) ha interpretato l'art. 44 della direttiva 2006/112/CE e l'art. 11(1) del regolamento di esecuzione 282/2011 nel senso che un soggetto passivo il cui centro d'attività economica è al di fuori dell'UE non si considera dotato di una "stabile organizzazione" nello Stato membro del prestatore dei servizi quando non vi dispone di una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici capace di ricevere e utilizzare i servizi per le esigenze proprie di tale organizzazione. Tale conclusione vale anche se il prestatore fornisce in regime di esclusività lavoro per conto terzi e prestazioni accessorie: l'esistenza di un contratto esclusivo, il fatto che i mezzi appartengano al prestatore e l'erogazione di servizi accessori non producono di per sé la trasformazione di quei mezzi in mezzi "propri" del destinatario. La Corte ha inoltre precisato che è il giudice nazionale che deve accertare i fatti (grado di permanenza, accesso immediato e durevole ai mezzi come se fossero propri, contratti che ne attribuiscono effettivamente la disponibilità ecc.). L'interpretazione data favorisce la posizione di Cabot Plastics: la mera utilizzazione esclusiva da parte del prestatore e le attività accessorie non bastano a stabilire l'esistenza di una stabile organizzazione del cliente esterno all'UE nel territorio dello Stato membro.
Norme richiamate
Direttiva 2006/112/CE - Articolo 44
Il luogo delle prestazioni di servizi resi a un soggetto passivo che agisce in quanto tale è il luogo in cui questi ha fissato la sede della propria attività economica. Tuttavia, se i servizi sono prestati ad una stabile organizzazione del soggetto passivo situata in un luogo diverso da quello in cui esso ha fissato la sede della propria attività economica, il luogo delle prestazioni di tali servizi è il luogo in cui è situata la stabile organizzazione. In mancanza di tale sede o stabile organizzazione, il luogo delle prestazioni di servizi è il luogo del domicilio o della residenza abituale del soggetto passivo destinatario dei servizi in questione.
Stabilisce la regola di collegamento prioritaria (sede dell'attività economica) e la deroga in presenza di una stabile organizzazione del destinatario. La Corte interpreta la deroga restrittivamente: per applicarla il destinatario deve effettivamente disporre di una struttura permanente e idonea nei termini indicati.
Regolamento (UE) n. 282/2011 - Articolo 11(1)
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 44 della direttiva [IVA], la "stabile organizzazione" designa qualsiasi organizzazione, diversa dalla sede dell'attività economica di cui all'articolo 10 del presente regolamento, caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici atti a consentirle di ricevere e di utilizzare i servizi che le sono forniti per le esigenze proprie di detta organizzazione.
Definisce la nozione di "stabile organizzazione" richiedendo permanenza e una struttura di mezzi umani e tecnici capaci di ricevere e utilizzare i servizi per le esigenze proprie dell'organizzazione; la corte sottolinea che è necessario un potere effettivo di disporre di tali mezzi come se fossero propri.
Codice IVA belga - Articolo 21(2)
Il luogo delle prestazioni di servizi resi a un soggetto passivo che agisce in quanto tale è il luogo in cui questi ha fissato la sede della propria attività economica. Tuttavia, se tali prestazioni di servizi sono rese ad una stabile organizzazione del soggetto passivo situata in un luogo diverso da quello in cui esso ha fissato la sede della propria attività economica, il luogo della prestazione di servizi è il luogo in cui è situata detta stabile organizzazione.
Replica la regola comunitaria nel diritto interno belga; la Corte invita il giudice nazionale a verificare se, nei fatti, ricorrano i requisiti (permanenza, disponibilità dei mezzi come propri) per qualificare una stabile organizzazione.
Massime di principio
- La stabile organizzazione ai fini IVA richiede che il destinatario dei servizi disponga di mezzi umani e tecnici nello Stato membro che siano permanenti e utilizzabili dal destinatario "come se fossero propri" (accesso immediato e durevole); la mera presenza fisica di impianti o personale del prestatore non è sufficiente.
- Un contratto esclusivo del prestatore e il fatto che quest'ultimo dedichi i propri impianti e personale quasi esclusivamente a un cliente non trasformano automaticamente quei mezzi in mezzi "propri" del cliente: occorre valutare i termini contrattuali e la reale disponibilità e controllo del cliente sui mezzi.
- Le prestazioni accessorie (logistica, controllo qualità, gestione stock, preparazione ordini) rese dal prestatore non incidono di per sé sull'esistenza della stabile organizzazione del destinatario; bisogna separare la qualificazione del luogo di ricezione dei servizi (mezzI usati per riceverli) dalle operazioni commerciali del destinatario (cessioni di beni).
- Non conta soltanto il legame di gruppo o la dipendenza economica: lo status giuridico delle entità non è decisivo; la valutazione è essenzialmente basata sulla realtà economica e sull'effettivo controllo/disponibilità dei mezzi.
- Per decisioni pratiche: verificare e documentare i contratti (durata, clausole di disponibilità/controllo), la reale possibilità del destinatario di disporre dei mezzi (diritti di gestione, risolubilità a breve termine), la permanenza dell'organizzazione e separare contabilmente le attività di lavorazione per conto terzi dalle attività di vendita del destinatario.
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