Sentenza n. 3679/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato -OMISSIS- adottato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Milano in data 4 ottobre 2024, non notificato e trasmesso al ricorrente in data 30 giugno 2025 a seguito di istanza di accesso agli atti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato nel settore dell’autotrasporto, motivato dal mancato possesso della patente di categoria CE
Esito
Favorevole al ricorrente (lavoratore straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta adottata dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Milano nell’ambito del Decreto Flussi 2021. Ha dedotto, in via preliminare, l’omessa notificazione personale del provvedimento e, nel merito, la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 per mancata comunicazione del preavviso di rigetto, la violazione dell’art. 3 l. 241/1990 e il difetto di motivazione, la violazione dell’art. 3 d.P.C.M. 21 dicembre 2021 e l’illegittimità della circolare interministeriale n. 116 del 5 gennaio 2022, nonché la violazione degli artt. 42, comma 2, d.lgs. 73/2022, 22 d.lgs. 186/1998, dell’art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990 e dell’art. 2 Cost. L’Amministrazione ha eccepito l’irricevibilità del ricorso, sostenendo che il provvedimento era stato notificato alla PEC indicata nell’istanza, e ne ha comunque dedotto l’infondatezza. Il TAR ha accertato che la PEC utilizzata era riferibile al datore di lavoro, mentre il lavoratore aveva indicato un diverso recapito personale e un domicilio. Ha quindi ritenuto che il lavoratore, quale destinatario diretto degli effetti del nulla osta e del visto, fosse parte del procedimento e dovesse ricevere personalmente le comunicazioni e notificazioni. Nel merito, il ricorrente ha contestato che il possesso della patente CE costituisse requisito necessario per l’accesso alla procedura, poiché l’art. 3 d.P.C.M. 21 dicembre 2021 includeva il settore dell’autotrasporto senza distinguere tra categorie di patente, mentre la circolare interministeriale n. 116/2022 aveva limitato l’accesso ai soli conducenti muniti di patente equivalente alla categoria CE.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di irricevibilità, ritenendo che la notificazione alla PEC del datore di lavoro non equivalesse a notificazione personale al lavoratore. Poiché il ricorrente aveva acquisito conoscenza del provvedimento soltanto a seguito dell’accesso agli atti, il termine per proporre l’azione decorreva da tale momento e il ricorso era tempestivo. Nel merito, il Collegio ha accolto i motivi relativi alla violazione dell’art. 3 d.P.C.M. 21 dicembre 2021 e all’illegittimità della circolare interministeriale n. 116/2022. Il decreto flussi includeva il settore dell’autotrasporto merci per conto terzi senza imporre il possesso di una specifica categoria di patente. La circolare, pur presentandosi come atto meramente esplicativo e organizzativo, aveva introdotto una restrizione sostanziale della platea dei lavoratori ammessi, escludendo i titolari di patente B in assenza di una base normativa nel decreto. Il possesso di una patente convertibile in Italia poteva essere coerente con l’effettiva possibilità di svolgere l’attività lavorativa, ma non era legittima la limitazione alla sola patente CE, poiché la patente B consente la conduzione di autocarri leggeri utilizzabili nel trasporto per conto terzi. La circolare illegittima avrebbe dovuto essere disapplicata dall’Amministrazione, e il giudice amministrativo ha proceduto alla sua disapplicazione ai fini della decisione sull’atto applicativo. Il provvedimento di revoca, adottato sulla base della circolare contra legem, è stato pertanto annullato. Le ulteriori censure sono state assorbite. Le spese di lite sono state compensate, con rifusione al ricorrente del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2, comma 5, d.lgs. 286/1998
Allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi
La parità di trattamento comporta l’applicazione allo straniero delle garanzie partecipative previste dalla l. 241/1990, inclusi il diritto a ricevere le comunicazioni e notificazioni degli atti del procedimento.
art. 3 d.P.C.M. 21 dicembre 2021
Nell'ambito della quota indicata all'art. 2, sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale nei settori dell'autotrasporto merci per conto terzi, dell'edilizia e turistico-alberghiero, 20.000 cittadini dei Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria […]
La disposizione include il settore dell’autotrasporto senza limitare l’ammissione in base alla categoria della patente posseduta dal lavoratore.
art. 10-bis l. 241/1990
Il motivo relativo alla mancata comunicazione del preavviso di rigetto è stato assorbito, mentre il giudice ha comunque riconosciuto la necessità di una comunicazione personale al lavoratore quale destinatario diretto degli effetti del procedimento.
art. 3 l. 241/1990
Il motivo relativo alla violazione dell’obbligo di motivazione è stato assorbito.
art. 116, comma 3, lett. f), d.lgs. 285/1992
La disposizione è stata richiamata per evidenziare che il titolare di patente B può condurre autocarri leggeri con massa fino a 3,5 tonnellate, utilizzabili per il trasporto per conto terzi.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
La censura è stata assorbita.
art. 2 Cost.
La censura è stata assorbita.
circolare interministeriale n. 116 del 5 gennaio 2022
Si precisa che, per il settore dell’autotrasporto merci per conto terzi, l’istanza di nulla osta per lavoro subordinato è ammessa soltanto in favore di lavoratori conducenti, muniti di patenti professionali equivalenti alle patenti di categoria CE
La circolare è stata ritenuta illegittima nella parte in cui introduceva la restrizione alla sola patente CE, non prevista dall’art. 3 d.P.C.M. 21 dicembre 2021; l’Amministrazione avrebbe dovuto disapplicarla.
Massime di principio
- Il lavoratore straniero nominativamente individuato in una procedura per il rilascio del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato è parte del procedimento e, quale destinatario diretto degli effetti del nulla osta e del visto, deve ricevere personalmente le comunicazioni e le notificazioni degli atti procedimentali. La notificazione effettuata presso il recapito del solo datore di lavoro non fa decorrere nei suoi confronti il termine per impugnare l’atto, quando l’Amministrazione dispone di recapiti personali del lavoratore.
- Una circolare amministrativa non può introdurre restrizioni sostanziali alla platea dei destinatari di una disciplina fissata da un d.P.C.M., in assenza di una specifica base normativa. Se il decreto flussi include il settore dell’autotrasporto senza distinguere tra categorie di patente, una circolare non può limitare l’accesso ai soli titolari di patente CE.
- È legittimo richiedere che la patente posseduta dal lavoratore straniero sia convertibile o comunque utilizzabile in Italia quando ciò sia necessario per lo svolgimento dell’attività lavorativa; è invece illegittima, in assenza di previsione normativa, la restrizione alla sola patente CE se anche altre categorie consentono lo svolgimento di attività di autotrasporto rientranti nella disciplina.
- Gli organi amministrativi destinatari di una circolare devono disapplicarla quando essa sia contra legem. Il destinatario dell’atto applicativo non ha l’onere di impugnare autonomamente la circolare, potendo contestarne la legittimità nel giudizio contro l’atto che ne abbia fatto applicazione.
- Il giudice amministrativo può disapplicare una circolare illegittima ai fini dell’annullamento del provvedimento applicativo adottato sulla sua base.
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