Direttiva 2006/11
Direttiva 2006/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006 , concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità (Versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva mira a proteggere l’ambiente idrico della Comunità dall’inquinamento causato dallo scarico di sostanze pericolose, distinguendo tra sostanze dell’elenco I, da eliminare, e sostanze dell’elenco II, da ridurre. Impone agli Stati membri un sistema di autorizzazione preventiva e di norme di emissione per gli scarichi, nonché programmi nazionali fondati su standard di qualità ambientale. Prevede inoltre obblighi di coordinamento, inventario degli scarichi, reporting periodico alla Commissione e possibilità per gli Stati di adottare misure più rigorose. La direttiva è una codificazione della direttiva 76/464/CEE e non introduce un nuovo regime sostanziale, ma razionalizza la disciplina esistente.
Codificazione della disciplina UE sull’inquinamento delle acque causato dallo scarico di talune sostanze pericolose, con obblighi di eliminazione/riduzione degli scarichi, autorizzazione preventiva e programmi nazionali di qualità ambientale.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica, fatto salvo l’articolo 7, alle acque interne superficiali, alle acque marine territoriali e alle acque interne del litorale (articolo 1). Riguarda gli scarichi nell’ambiente idrico delle sostanze elencate negli elenchi I e II dell’allegato I, con esclusione espressa degli scarichi di fanghi di dragaggio, degli scarichi operativi delle navi nelle acque marine territoriali e dell’immersione di rifiuti da navi nelle acque marine territoriali (articolo 2, lettera d). Vincola gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere e lascia loro la scelta delle misure di attuazione; la direttiva è stata adottata come versione codificata della direttiva 76/464/CEE.
Inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità
La direttiva 2006/11/CE è una versione codificata della direttiva 76/464/CEE e ha la funzione di razionalizzare la disciplina unionale sulla tutela delle acque contro gli scarichi di sostanze pericolose. Il testo si inserisce nel quadro della protezione dell’ambiente idrico della Comunità, con particolare attenzione alle sostanze persistenti, tossiche e bioaccumulabili e alla necessità di coordinare l’azione degli Stati membri.
Finalità e impianto generale
La direttiva persegue un obiettivo duplice:
- eliminare l’inquinamento derivante dagli scarichi di sostanze dell’elenco I;
- ridurre l’inquinamento derivante dagli scarichi di sostanze dell’elenco II.
Il considerando 4 evidenzia anche la dimensione di mercato interno: differenze tra discipline nazionali sugli scarichi possono creare condizioni di concorrenza diseguali. La direttiva lascia agli Stati membri la scelta delle forme e dei mezzi di attuazione, ma li vincola al risultato ambientale richiesto.
Ambito di applicazione
L’articolo 1 delimita l’ambito materiale alle:
- acque interne superficiali;
- acque marine territoriali;
- acque interne del litorale.
Ai sensi dell’articolo 2, per "scarico" si intende l’immissione nelle acque disciplinate dalla direttiva delle sostanze degli elenchi I e II dell’allegato I. Sono tuttavia esclusi:
- gli scarichi di fanghi di dragaggio;
- gli scarichi operativi effettuati da navi nelle acque marine territoriali;
- l’immersione di rifiuti effettuata da navi nelle acque marine territoriali.
Definizioni rilevanti
Le definizioni dell’articolo 2 sono essenziali per l’applicazione pratica:
- "acque interne superficiali": acque dolci superficiali correnti o stagnanti situate nel territorio di uno o più Stati membri;
- "acque interne del litorale": acque situate all’interno della linea di base che definisce il limite delle acque marine territoriali e, nei corsi d’acqua, fino al limite delle acque dolci;
- "limite delle acque dolci": il punto in cui, con bassa marea e in periodo di magra, si osserva un sensibile aumento della salinità dovuto all’acqua marina;
- "inquinamento": scarico diretto o indiretto di sostanze o energia che metta in pericolo la salute umana, danneggi le risorse biologiche, gli ecosistemi acquatici, le attività ricreative o altri usi legittimi delle acque.
Obblighi per gli Stati membri
L’articolo 3 pone il nucleo dell’obbligazione di risultato:
- eliminare l’inquinamento causato dalle sostanze dell’elenco I;
- ridurre l’inquinamento causato dalle sostanze dell’elenco II.
Il considerando 6 chiarisce la logica della classificazione: l’elenco I riguarda sostanze selezionate soprattutto per tossicità, persistenza e bioaccumulo; l’elenco II comprende sostanze la cui pericolosità può essere più localizzata e dipendente dalle caratteristiche del corpo idrico ricevente.
Regime degli scarichi di sostanze dell’elenco I
Per le sostanze dell’elenco I, l’articolo 4 prevede un regime di autorizzazione preventiva:
- ogni scarico che possa contenerle richiede un’autorizzazione preventiva dell’autorità competente;
- l’autorizzazione fissa norme di emissione;
- l’autorizzazione può essere rilasciata solo per un periodo limitato;
- il rinnovo deve tenere conto delle eventuali modifiche dei valori limite di emissione stabiliti dalle direttive richiamate nell’allegato IX della direttiva 2000/60/CE.
L’articolo 5 specifica che le norme di emissione possono riguardare:
- la concentrazione massima ammissibile nello scarico;
- la quantità massima scaricabile in un dato periodo di tempo.
In caso di diluizione, il valore limite di emissione va diviso per il fattore di diluizione. L’autorità competente può inoltre imporre norme più severe, valutando la tossicità, la persistenza e la capacità di bioaccumulo della sostanza nell’ambiente interessato.
Se il soggetto dichiara di non poter rispettare le norme, o se l’autorità constata tale incapacità, l’autorizzazione deve essere rifiutata. Se le norme non sono osservate, l’autorità deve adottare tutte le misure necessarie per far rispettare le condizioni dell’autorizzazione e, se occorre, vietare lo scarico.
Regime degli scarichi di sostanze dell’elenco II
Per le sostanze dell’elenco II, l’articolo 6 impone agli Stati membri di predisporre programmi di riduzione dell’inquinamento. Tali programmi devono utilizzare in particolare:
- autorizzazioni preventive per scarichi che possano contenere sostanze dell’elenco II;
- norme di emissione fissate in funzione degli standard di qualità ambientale.
I programmi devono contenere standard di qualità ambientale per le acque, stabiliti nel rispetto delle direttive del Consiglio quando esistono. Possono anche prevedere disposizioni specifiche sulla composizione e sull’uso di sostanze o prodotti e devono tener conto dei più recenti progressi tecnici economicamente realizzabili. Devono inoltre indicare le scadenze per l’attuazione.
Coordinamento, comunicazione e controllo
I programmi e i risultati della loro attuazione devono essere comunicati alla Commissione in forma sintetica. La Commissione organizza regolarmente un confronto con gli Stati membri per garantire un coordinamento sufficiente; se necessario, può presentare proposte al Parlamento europeo e al Consiglio.
L’articolo 10 impone la tenuta di un inventario degli scarichi che possono contenere sostanze dell’elenco I soggette a norme di emissione, con finalità conoscitive e di controllo.
Misure di salvaguardia, non aggravamento ed elusione
L’articolo 7 obbliga gli Stati membri ad adottare tutte le misure necessarie affinché l’attuazione della direttiva non aumenti l’inquinamento delle acque al di fuori dell’ambito di applicazione dell’articolo 1. È inoltre vietato qualsiasi atto volto a eludere, con o senza intenzione, le disposizioni della direttiva.
L’articolo 8 stabilisce un principio di non regressione ambientale: l’applicazione delle misure non può aggravare, direttamente o indirettamente, l’inquinamento delle acque disciplinate dalla direttiva.
Facoltà di misure più rigorose
L’articolo 9 consente a uno o più Stati membri di adottare individualmente o congiuntamente disposizioni più severe di quelle previste dalla direttiva. Si tratta di una clausola espressa che lascia spazio a livelli di protezione più elevati a livello nazionale o cooperativo.
Relazioni periodiche, riservatezza e uso delle informazioni
L’articolo 11 disciplina il reporting. Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione, ogni tre anni, informazioni sull’applicazione della direttiva nell’ambito di una relazione settoriale riferita anche alle altre direttive ambientali pertinenti.
Il meccanismo è articolato come segue:
- la Commissione predispone un questionario o schema secondo la procedura della direttiva 91/692/CEE;
- il questionario viene inviato sei mesi prima dell’inizio del periodo considerato;
- la relazione nazionale va trasmessa entro nove mesi dalla fine del triennio;
- la Commissione pubblica una relazione comunitaria entro nove mesi dal ricevimento delle relazioni nazionali.
Le informazioni raccolte possono essere utilizzate solo per lo scopo per cui sono state richieste e sono soggette a segreto professionale, salvo la pubblicazione di informazioni generali o studi privi di riferimenti a singole imprese.
Revisione degli elenchi e rapporto con la direttiva 2000/60/CE
L’articolo 12 prevede che Parlamento europeo e Consiglio, su proposta della Commissione o su richiesta di uno Stato membro, riesaminino e, se necessario, completino gli elenchi I e II dell’allegato I, anche trasferendo alcune sostanze dall’elenco II all’elenco I.
Il testo richiama inoltre le direttive e i valori limite della direttiva 2000/60/CE, in particolare le direttive dell’allegato IX. La direttiva 2006/11/CE si coordina quindi con il quadro normativo generale sulle acque introdotto dalla direttiva quadro 2000/60/CE.
Abrogazione, entrata in vigore e destinatari
L’articolo 13 abroga la direttiva 76/464/CEE, mantenendo salvi gli obblighi relativi ai termini di attuazione delle direttive indicati nell’allegato II, parte B. I riferimenti alla direttiva abrogata devono intendersi fatti alla presente direttiva secondo la tavola di concordanza dell’allegato III.
L’articolo 14 stabilisce l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 15 individua negli Stati membri i destinatari della direttiva.
Allegati: contenuto sostanziale
L’allegato I elenca le sostanze dei due gruppi:
- elenco I: composti organoalogenati, organofosforici, organostannici, sostanze cancerogene in ambiente idrico, mercurio, cadmio, oli minerali persistenti e idrocarburi petroliferi persistenti; per l’applicazione degli articoli 3, 7, 8 e 12 vi rientrano anche materie sintetiche persistenti che possono galleggiare, restare in sospensione o andare a fondo;
- elenco II: sostanze dell’elenco I senza valori limite di emissione determinati, nonché metalli e metalloidi elencati, biocidi e loro derivati non compresi nell’elenco I, sostanze che alterano sapore/odore dei prodotti derivati dall’ambiente idrico, composti organosilicati tossici o persistenti, composti inorganici del fosforo e fosforo elementare, oli minerali non persistenti e idrocarburi petroliferi non persistenti, cianuri, fluoruri, sostanze che influenzano sfavorevolmente l’equilibrio dell’ossigeno come ammoniaca e nitriti.
L’allegato II riporta la direttiva abrogata e le sue modifiche, nonché i termini di attuazione delle direttive richiamate; l’allegato III contiene la tavola di concordanza tra la direttiva 76/464/CEE e la direttiva codificata.
Disposizioni principali
Obiettivo generale e distinzione tra elenco I ed elenco II
L’articolo 3 impone agli Stati membri di adottare provvedimenti per eliminare l’inquinamento delle acque provocato dalle sostanze pericolose dell’elenco I e per ridurre quello provocato dalle sostanze dell’elenco II. Il considerando 6 spiega che l’elenco I comprende sostanze singole selezionate soprattutto per tossicità, persistenza e bioaccumulo, mentre l’elenco II comprende sostanze con effetto nocivo limitabile a una determinata zona, in funzione delle caratteristiche e localizzazione delle acque di ricevimento.
Autorizzazione preventiva e norme di emissione per le sostanze dell’elenco I
L’articolo 4 prevede che qualsiasi scarico che possa contenere sostanze dell’elenco I sia subordinato ad autorizzazione preventiva dell’autorità competente dello Stato membro interessato. L’autorizzazione deve fissare norme di emissione e può essere concessa solo per un periodo limitato, rinnovabile tenendo conto delle eventuali modifiche dei valori limite di emissione stabiliti dalle direttive richiamate nell’allegato IX della direttiva 2000/60/CE.
Contenuto delle norme di emissione e misure in caso di inadempimento
L’articolo 5 stabilisce che le norme di emissione possano riguardare sia la concentrazione massima ammissibile nello scarico sia la quantità massima scaricabile in un determinato periodo. Le autorità possono imporre limiti più severi in funzione della tossicità, persistenza e bioaccumulo della sostanza nell’ambiente interessato. Se il soggetto dichiara o l’autorità accerta l’incapacità di rispettare le norme, l’autorizzazione deve essere rifiutata; in caso di violazione, l’autorità deve adottare tutti i provvedimenti necessari e, se del caso, vietare lo scarico.
Programmi nazionali per le sostanze dell’elenco II
L’articolo 6 richiede agli Stati membri di stabilire programmi per ridurre l’inquinamento da sostanze dell’elenco II, facendo ricorso in particolare ad autorizzazioni preventive con norme di emissione fissate in funzione degli standard di qualità ambientale. I programmi devono contenere standard di qualità ambientale per le acque, possono includere disposizioni sulla composizione e sull’uso di sostanze o prodotti e devono tenere conto dei più recenti progressi tecnici economicamente realizzabili. I programmi fissano anche le scadenze per la loro attuazione e devono essere comunicati alla Commissione in forma sintetica, insieme ai risultati della loro attuazione.
Coordinamento con la Commissione e facoltà di misure più rigorose
L’articolo 6, paragrafo 7, prevede un confronto regolare tra Commissione e Stati membri per assicurare un’attuazione sufficientemente coordinata dei programmi; se necessario, la Commissione può presentare proposte al Parlamento europeo e al Consiglio. L’articolo 9 consente a uno o più Stati membri di adottare individualmente o congiuntamente disposizioni più severe di quelle previste dalla direttiva. Il considerando 9 ribadisce questa possibilità di rafforzamento nazionale o congiunto.
Misure di salvaguardia e divieti di elusione
L’articolo 7 impone agli Stati membri di adottare tutte le misure idonee affinché l’attuazione delle misure adottate non aumenti l’inquinamento delle acque che non rientrano nell’ambito dell’articolo 1, e vieta qualsiasi atto volto a eludere, con o senza intenzione, le disposizioni della direttiva. L’articolo 8 aggiunge che l’applicazione delle misure non può in nessun caso aggravare, direttamente o indirettamente, l’inquinamento delle acque disciplinate dalla direttiva. La dichiarazione relativa all’articolo 7 indica inoltre che, per le acque di scolo scaricate in alto mare da canalizzazioni di lunga gittata, gli Stati membri si impegnano a imporre prescrizioni non meno severe di quelle previste dalla direttiva.
Inventario degli scarichi e monitoraggio
L’articolo 10 prevede che l’autorità competente proceda a un inventario degli scarichi nelle acque di cui all’articolo 1 che possono contenere sostanze dell’elenco I soggette a norme di emissione. Il considerando 10 sottolinea la finalità di conoscenza dell’origine degli scarichi particolarmente pericolosi.
Relazioni periodiche e riservatezza
L’articolo 11 impone agli Stati membri di trasmettere ogni tre anni alla Commissione informazioni sull’applicazione della direttiva nell’ambito di una relazione settoriale, elaborata secondo un questionario o schema della Commissione ai sensi della direttiva 91/692/CEE. Il questionario è inviato sei mesi prima dell’inizio del periodo considerato e la relazione va trasmessa entro nove mesi dalla fine del triennio; la Commissione pubblica una relazione comunitaria entro nove mesi dal ricevimento delle relazioni nazionali. Sono inoltre previsti vincoli di utilizzazione delle informazioni e di segreto professionale.
Riesame degli allegati e abrogazione della direttiva 76/464/CEE
L’articolo 12 prevede il riesame, su proposta della Commissione o su richiesta di uno Stato membro, degli elenchi I e II dell’allegato I, con possibilità di completarli e di trasferire sostanze dall’elenco II all’elenco I. L’articolo 13 abroga la direttiva 76/464/CEE, fatti salvi gli obblighi relativi ai termini di attuazione delle direttive richiamate nell’allegato II, parte B; i riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva secondo la tavola di concordanza dell’allegato III.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 14 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 15 indica che i destinatari sono gli Stati membri. L’allegato II, parte B, richiama i termini di attuazione in diritto nazionale delle direttive menzionate, tra cui 91/692/CEE (1 gennaio 1993) e 2000/60/CE (22 dicembre 2003), ma la direttiva codificata non contiene un autonomo termine generale di recepimento per questa versione consolidata.
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