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Ordinanza

Ordinanza n. 105/2026 - Bolzano, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600178

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Collegio ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’efficacia del decreto impugnato. Ha ravvisato il periculum in mora perché l’abbattimento avrebbe determinato l’irreversibile perdita del bene protetto e vanificato la tutela giurisdizionale. La valutazione sul fumus è limitata alla fase cautelare e rinvia ogni approfondimento al merito, fissato per il 27 gennaio 2027. Spese della fase cautelare compensate.

TRGA Bolzano, Sez. autonomaOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Presidente della Provincia dell’11 settembre 2026 che autorizza l’abbattimento del terzo esemplare di lupo per il 2026 nei territori dei Comuni di Ultimo e Castelbello-Ciardes

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (associazione animalista)

Prevale il privato

La controversia

L’associazione ha impugnato il decreto provinciale che autorizzava il prelievo mediante abbattimento di un lupo, chiedendone l’annullamento e la sospensione cautelare. In sede cautelare il Collegio ha rilevato, in via sommaria, profili di fumus boni iuris almeno quanto al difetto di istruttoria e di motivazione del decreto, attuativo del D.P.P. n. 9788/2026.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    In definitiva, il Collegio ritiene di accogliere l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente;

    La tutela cautelare collegiale è accordata in presenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.

  • art. 56 c.p.a.

    Considerato che, con decreto presidenziale n. 83 di data 15 settembre 2026, in accoglimento della domanda di emissione di provvedimento cautelare monocratico ex art. 56 cod. proc. amm. è stata sospesa l’efficacia dell’impugnato decreto del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano n. 15910 del giorno 11 settembre 2026, fino all’esito della trattazione collegiale della domanda cautelare;

    Il provvedimento cautelare monocratico ex art. 56 c.p.a. aveva sospeso temporaneamente l’efficacia dell’atto fino alla trattazione collegiale; il Collegio ha poi accolto la domanda cautelare.

Massime di principio

  • In sede cautelare, l’autorizzazione all’abbattimento di un animale può essere sospesa quando il ricorso presenti, in via sommaria, profili di difetto di istruttoria e motivazione e l’esecuzione dell’atto comporti la perdita irreversibile del bene tutelato, con conseguente possibile vanificazione della tutela giurisdizionale.

Come è indicizzato

MaterieAree protette, fauna e flora
RamiAmbiente
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneTutela cautelare

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