Risoluzione n. 22 del 22/02/2011
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che le migliorie extracapitolato commissionate dal singolo socio, se in possesso dei requisiti prima casa e se l’abitazione resta non di lusso, possono beneficiare dell’aliquota IVA del 4% ai sensi del n. 39 della Tabella A, parte seconda, del DPR 633/1972.
IVA 4% su lavori extracapitolato per prima casa in cooperativa edilizia
IVA agevolata sui lavori extracapitolato per abitazione "prima casa"
La risoluzione n. 22/E del 22 febbraio 2011 esamina l’aliquota IVA applicabile alle prestazioni rese dall’impresa appaltatrice in relazione a lavori aggiuntivi, commissionati in corso d’opera da un socio di cooperativa edilizia per il proprio alloggio abitativo. Il tema riguarda il coordinamento tra il regime agevolato previsto per i contratti di appalto in edilizia e i requisiti richiesti per l’agevolazione "prima casa".
Quesito posto
Il caso riguarda un socio di cooperativa edilizia a proprietà divisa, impegnata nella realizzazione di alloggi abitativi non di lusso, che ha commissionato direttamente alla ditta appaltatrice interventi edili aggiuntivi, qualificati come "migliorie", sul proprio immobile destinato ad abitazione principale. Le opere extracapitolato sono state concordate e pagate direttamente dal socio all’impresa costruttrice. Il contribuente chiede quale aliquota IVA debba essere applicata ai relativi corrispettivi fatturati dalla ditta.
Soluzione proposta dall’istante
Il contribuente riteneva applicabile l’aliquota IVA agevolata del 4% in base al n. 39 della Tabella A, parte seconda, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633.
Quadro normativo richiamato
La Direzione richiama il n. 39) della Tabella A, parte seconda, del DPR n. 633/1972, che consente l’applicazione dell’IVA al 4% alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di fabbricati abitativi non di lusso, effettuate nei confronti:
- di soggetti che svolgono attività di costruzione di immobili per la successiva rivendita;
- di cooperative edilizie e loro consorzi, anche a proprietà indivisa;
- di soggetti per i quali ricorrono le condizioni richiamate nel n. 21);
- nonché per la realizzazione delle costruzioni rurali di cui al n. 21-bis).
La disposizione rinvia inoltre al n. 21) della stessa Tabella A, parte seconda, che a sua volta richiama la nota II-bis dell’art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 131/1986, relativa ai requisiti per l’agevolazione "prima casa".
Valutazione della Direzione
Secondo l’Amministrazione, l’aliquota agevolata del 4% spetta nelle sole ipotesi di contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione "ex novo" di fabbricati a destinazione abitativa non di lusso. I committenti possono essere imprese costruttrici per la rivendita, cooperative edilizie e loro consorzi, oppure persone fisiche in possesso dei requisiti "prima casa".
Nel caso concreto, la Direzione distingue tra:
- le prestazioni rese nei confronti della cooperativa edilizia per la costruzione dell’immobile, per le quali l’applicazione del n. 39 è pacifica;
- le prestazioni rese nei confronti del singolo socio per le migliorie extracapitolato, che non costituiscono un intervento di ristrutturazione edilizia, poiché l’alloggio non è ancora completamente realizzato.
Tali interventi, pur essendo richiesti da un soggetto diverso dal committente principale, si inseriscono nel processo di costruzione dell’immobile e consistono nell’inserimento di materiali particolari o accorgimenti costruttivi destinati a migliorare la funzionalità dell’alloggio.
Esito interpretativo
La Direzione conclude che, poiché il socio richiedente è in possesso dei requisiti per fruire dell’agevolazione "prima casa", anche le prestazioni relative alle migliorie extracapitolato possono beneficiare dell’aliquota IVA del 4% ai sensi del n. 39 della Tabella A, parte seconda, del DPR n. 633/1972.
Coordinamento con la prassi precedente
La conclusione è coerente con la circolare n. 219/E del 30 novembre 2000, che aveva già riconosciuto l’aliquota IVA del 4% per lavori di ampliamento di edifici già costruiti o in corso di costruzione, quando il committente è una persona fisica in possesso dei requisiti "prima casa". La risoluzione richiama la ratio agevolativa, consistente nel favorire interventi che migliorano le condizioni di utilizzo della prima casa.
Limiti e condizioni dell’agevolazione
L’aliquota del 4% per i lavori extracapitolato è riconosciuta solo se:
- l’abitazione, dopo l’esecuzione dei lavori, conserva le caratteristiche di immobile non di lusso;
- tali caratteristiche sono determinate in base ai parametri del decreto del Ministero dei Lavori pubblici del 2 agosto 1969;
- il contribuente abbia reso le prescritte dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti "prima casa".
La Direzione precisa anche che le migliorie oggetto del quesito non equivalgono a un ampliamento, ma restano comunque agevolabili perché coerenti con la finalità di migliorare l’utilizzo dell’abitazione.
Conclusione operativa
In sintesi, i corrispettivi relativi agli interventi extracapitolato devono essere fatturati dalla ditta appaltatrice con aliquota IVA del 4%, a condizione che siano rispettati i limiti indicati e che risultino le necessarie dichiarazioni del contribuente in relazione ai requisiti prima casa.
Indicazione finale di vigilanza
La risoluzione si chiude con l’invito alle Direzioni Regionali a vigilare affinché i principi enunciati siano applicati in modo uniforme sul territorio.
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