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Risoluzione

Risoluzione n. 21 del 22/02/2011

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che i buoni acquisto/regalo sono documenti di legittimazione e non titoli rappresentativi di merce: la loro cessione e distribuzione gratuita non rilevano ai fini IVA. L’IVA si applica invece alla vendita del bene o servizio da parte dell’esercizio convenzionato sul prezzo pieno, mentre il rimborso del valore facciale dei buoni all’esercizio è fuori campo IVA; restano imponibili eventuali commissioni e servizi accessori dell’emittente.

Trattamento IVA dei buoni acquisto o regalo

Trattamento IVA dei buoni acquisto o regalo

La risoluzione n. 21/E del 22 febbraio 2011 affronta il trattamento tributario ai fini IVA dei cosiddetti "buoni acquisto o regalo" emessi da una società per essere distribuiti a clienti, dipendenti o altri beneficiari e spendibili presso esercizi commerciali convenzionati. L’intervento definisce la natura dei buoni e ricostruisce il regime IVA dei diversi rapporti tra emittente, cliente, beneficiario ed esercizio affiliato.

Quesito prospettato

La società istante opera nel settore dei servizi di incentivazione delle risorse umane tramite benefit e intende emettere voucher utilizzabili esclusivamente presso esercizi convenzionati per l’acquisto di beni o servizi determinati. L’operazione è articolata in quattro rapporti:

  • tra società emittente ed esercizi commerciali affiliati, regolato da contratto di appalto/somministrazione ex articolo 1559 c.c.;
  • tra società emittente e azienda cliente, con cessione dei voucher al valore nominale comprensivo di IVA;
  • tra azienda cliente e utilizzatore, con distribuzione gratuita dei voucher;
  • tra utilizzatore ed affiliato, con presentazione dei voucher per ottenere il bene prescelto.

La società chiede in particolare se l’IVA assolta all’acquisto dei voucher da parte delle aziende clienti sia detraibile ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del DPR n. 633 del 1972.

Soluzione proposta dall’istante

Secondo l’istante:

  • il rapporto tra emittente e affiliato dovrebbe essere trattato con scorporo dell’IVA dal valore facciale dei voucher;
  • la cessione dei voucher dall’emittente al cliente sarebbe imponibile e fatturata per il valore nominale comprensivo di IVA;
  • la successiva distribuzione gratuita ai beneficiari sarebbe una cessione gratuita;
  • presso l’esercizio convenzionato, se il voucher copre integralmente il prezzo del bene, verrebbe emesso un documento non fiscalmente rilevante; se invece il bene costa di più, l’affiliato fatturerebbe solo l’eccedenza.

L’istante riteneva inoltre che, poiché i voucher non sono assimilabili a documenti di legittimazione e l’acquisto sarebbe inerente all’impresa, l’IVA sugli acquisti dei voucher dovesse essere detraibile dal cliente.

Natura giuridica dei buoni acquisto

La Direzione richiama precedenti circolari sul trattamento IVA dei buoni benzina e afferma che i buoni/voucher utilizzabili per l’acquisto di beni o servizi non sono titoli rappresentativi di merce, ma semplici documenti di legittimazione ai sensi dell’articolo 2002 c.c.

Ne deriva che:

  • il buono serve a identificare l’avente diritto all’acquisto di un bene o servizio;
  • il trasferimento del buono può avvenire senza le forme proprie della cessione;
  • la circolazione del buono non anticipa la cessione del bene cui dà diritto;
  • tale circolazione non rileva ai fini IVA.

La risoluzione ricondice la cessione di questi titoli nell’ambito dell’articolo 2, terzo comma, lettera a), del DPR n. 633 del 1972, relativo alle operazioni non considerate cessioni di beni, in quanto assimilabili a movimenti di denaro o crediti in denaro.

Rapporto tra emittente e azienda cliente

La cessione dei buoni dall’emittente all’azienda cliente non ha rilevanza IVA ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera a), del DPR n. 633 del 1972.

In questa fase:

  • la circolazione del documento di legittimazione non integra né cessione di beni né prestazione di servizi;
  • il pagamento costituisce una mera movimentazione finanziaria.

Resta invece imponibile, con aliquota ordinaria, ogni eventuale servizio reso dall’emittente a fronte di un corrispettivo specifico, come stampigliatura, personalizzazione o consegna a domicilio.

Rapporto tra azienda cliente e beneficiario

La distribuzione gratuita dei buoni a dipendenti, clienti o fornitori è anch’essa fuori campo IVA, sempre ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera a), del DPR n. 633 del 1972.

Anche in questo caso la movimentazione del buono è considerata una mera operazione finanziaria e non una cessione di beni o prestazione di servizi.

Rapporto tra beneficiario ed esercizio convenzionato

L’esercizio convenzionato cede beni o presta servizi al portatore del buono al prezzo ordinario di vendita, con la particolarità che il corrispettivo può essere pagato in tutto o in parte mediante consegna dei buoni.

Per questa operazione la risoluzione afferma che:

  • la base imponibile è costituita dall’intero prezzo al minuto del bene o servizio;
  • il prezzo include sia l’eventuale importo versato in contanti dal consumatore sia il valore facciale dei buoni utilizzati;
  • l’esercizio deve emettere regolare scontrino o fattura con IVA sull’intero corrispettivo.

La conclusione è coerente con la giurisprudenza comunitaria richiamata, in particolare con la causa C-398/99 Yorkshire Co-Operatives Ltd e con la causa C-427/98 Commissione/Germania, secondo cui il soggetto terzo che mette a disposizione il buono non incide sulla determinazione della base imponibile del dettagliante.

Rapporto tra esercizio convenzionato e società emittente

Il rimborso del valore facciale dei buoni da parte della società emittente all’esercizio convenzionato non rileva ai fini IVA, perché costituisce ancora una mera movimentazione finanziaria ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera a), del DPR n. 633 del 1972.

La risoluzione richiama nuovamente la sentenza Yorkshire, secondo cui il valore nominale dei buoni rappresenta per il dettagliante un elemento dell’attivo conseguito al momento del rimborso e i buoni sono mezzi di pagamento nei limiti di tale valore.

Resta invece imponibile, con obbligo di fattura:

  • il pagamento di commissioni;
  • qualsiasi ulteriore e diversa prestazione resa dall’esercizio convenzionato a favore della società emittente.

Indicazioni finali e limiti dell’interpello

La Direzione precisa preliminarmente che l’interpello non consente di verificare la sussistenza dei presupposti richiesti da normative non fiscali per l’emissione e gestione dei buoni, come autorizzazioni o iscrizioni ad albi.

Le Direzioni Regionali sono incaricate di vigilare affinché i principi indicati siano applicati in modo uniforme.

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