Risoluzione n. 20 del 22/02/2011
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle entrate stabilisce che la cessione dei diritti "quota tonno rosso" costituisce prestazione di servizi relativa a un bene immateriale dell’impresa e, quindi, è soggetta a IVA con aliquota ordinaria. Esclude l’applicazione delle norme sulle esportazioni e sulla pesca invocate dall’istante, chiarendo che l’IVA assolta può essere chiesta a rimborso alle condizioni previste per i beni ammortizzabili, anche tramite modello TR.
Trattamento IVA della cessione delle quote tonno rosso
Trattamento IVA della cessione delle quote tonno rosso
La risoluzione esamina il regime fiscale, ai fini IVA, applicabile alla cessione dei diritti denominati "quote tonno rosso" nell’ambito dell’attività di pesca professionale. Il documento chiarisce se tali diritti possano rientrare nelle ipotesi di non imponibilità o, invece, debbano essere trattati come prestazioni di servizi imponibili.
Quesito posto dall’istante
La società ALFA S.r.l., operante nella pesca professionale, intende acquistare da un’altra società commerciale una "quota tonno rosso". Chiede quindi se l’operazione sia soggetta a IVA oppure rientri nell’ambito di applicazione degli articoli 8, 8-bis e 9 del DPR n. 633 del 1972 e, in generale, delle disposizioni sulla pesca.
Soluzione interpretativa proposta dalla società
La società istante prospetta due possibili inquadramenti:
- l’acquisto della "quota tonno rosso" potrebbe essere assimilato all’acquisizione di dotazioni di bordo, con conseguente applicazione dell’art. 8-bis del DPR n. 633 del 1972 e non imponibilità;
- in alternativa, il diritto potrebbe essere ricondotto all’art. 3, secondo comma, n. 2, del DPR n. 633 del 1972, relativo alle cessioni, concessioni, licenze e simili riguardanti diritti d’autore e fattispecie analoghe.
Sulla base di tale impostazione, l’IVA eventualmente assolta sarebbe, secondo l’istante, suscettibile di rimborso mediante modello TR, ove ne ricorrano i presupposti.
Inquadramento normativo e amministrativo delle quote tonno rosso
L’Agenzia precisa che la cessione dei diritti "quota tonno rosso" è disciplinata dal Ministero delle Politiche Agricole nell’ambito del "Piano di adeguamento dello sforzo di pesca della flotta a circuizione autorizzata alla pesca del tonno rosso in Italia".
Tale piano:
- è stato approvato con Decreto direttoriale del 27 aprile 2010;
- dà attuazione alla raccomandazione ICCAT (2009/2006) del novembre 2009 sulla riduzione della possibilità di pesca del tonno rosso;
- è redatto ai sensi del regolamento (CE) n. 1198/2006, articolo 21, paragrafo a), lettera i), relativo all’adeguamento della flotta da pesca comunitaria.
Inoltre, nella gestione della flotta a circuizione autorizzata alla pesca del tonno rosso in Italia, il Ministero prevede un sistema di quote individuali trasferibili, secondo la circolare n. 9214 dell’8 aprile 2008, ammettendo la trasferibilità delle quote solo tra imbarcazioni già abilitate alla pesca del tonno rosso e già titolari di quote.
Qualificazione giuridica delle quote
Secondo l’Agenzia, la titolarità del diritto è strettamente connessa al legittimo svolgimento dell’attività di pesca professionale. Per questo motivo, le "quote tonno rosso" vengono inquadrate tra le componenti dell’impresa e, in particolare, tra i beni immateriali, al pari di licenze, concessioni e istituti simili.
Ne deriva che il trasferimento di tali diritti tra soggetti passivi integra, ai sensi dell’articolo 3, secondo comma, del DPR n. 633 del 1972, una prestazione di servizi relativa alla cessione di un bene immateriale dell’impresa, strumentale all’esercizio dell’attività di pesca professionale.
Trattamento IVA e regime del rimborso
L’Agenzia conclude che le cessioni dei diritti "quote tonno rosso" devono essere assoggettate a IVA con aliquota ordinaria.
Quanto all’IVA assolta dall’istante sull’acquisto del diritto immateriale, il documento richiama la qualificazione di tale diritto come bene immateriale ammortizzabile ai sensi dell’articolo 103, comma 2, del TUIR. In conseguenza di ciò, l’imposta può essere chiesta a rimborso nei casi previsti dall’articolo 30, terzo comma, lettera c), del DPR n. 633 del 1972, limitatamente all’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche, quando l’eccedenza detraibile supera euro 2.582,28.
Il documento richiama inoltre l’articolo 38-bis, secondo comma, del DPR n. 633 del 1972, che consente il rimborso anche per periodi inferiori all’anno tramite modello TR quando il contribuente effettua acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell’ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini IVA.
Esito finale
La risoluzione esclude la non imponibilità prospettata dall’istante e afferma che la cessione delle "quote tonno rosso" è imponibile IVA al regime ordinario. Riconosce, tuttavia, la possibilità di recuperare l’imposta assolta attraverso le ordinarie procedure di rimborso previste per i beni ammortizzabili, inclusa la presentazione del modello TR nei casi previsti dalla normativa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Risoluzione · 22 feb 2011Risoluzione n. 21 del 22/02/2011
- Risoluzione · 22 feb 2011Risoluzione n. 22 del 22/02/2011
- Risoluzione · 21 feb 2011Risoluzione n. 18 del 21/02/2011
- Risoluzione · 21 feb 2011Risoluzione n. 19 del 21/02/2011
- Risoluzione · 24 feb 2011Risoluzione n. 23 del 24/02/2011
- Risoluzione · 18 feb 2011Risoluzione n. 15 del 18/02/2011
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →