Cassazione Civile, Ordinanza n. 09171/2026 del 11/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dall’assegnazione in sede esecutiva di una pressa mobile, poi acquisita all’attivo fallimentare perché risultava presso terzi e senza che fosse stata proposta domanda di rivendica o restituzione. Il fallimento ha agito ex art. 2926 c.c. per ottenere dall’assegnataria il pagamento della somma corrispondente al credito soddisfatto con l’assegnazione, instaurando il giudizio con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato il 19 aprile 2016. Il Tribunale ha accolto la domanda; la Corte d’appello ha invece riformato, dichiarando la curatela decaduta per asserita tardività dell’azione. In cassazione il fallimento ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, perché la Corte territoriale avrebbe apoditticamente affermato il mancato rispetto del termine senza confrontarsi con la specifica questione della sua decorrenza; 2) violazione degli artt. 2926 c.c., 2966 c.c., 39 c.p.c. e degli artt. 12 e 14 disp. prel., sostenendo che il termine decadenziale di 60 giorni era rispettato perché rileva il deposito del ricorso, non la sua notificazione, e che il dies ad quem andava calcolato dalla data di assegnazione o, comunque, dal possesso del bene da parte dell’assegnataria; 3) omesso esame del fatto decisivo della trasmissione via PEC del ricorso già depositato alla controparte entro il termine. La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo, affermando che, nei procedimenti introdotti con ricorso, l’atto idoneo a impedire la decadenza è il deposito del ricorso e non la notificazione, sicché la Corte d’appello aveva erroneamente considerato la data di notifica anziché quella di deposito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il primo e il terzo. Ha quindi cassato la sentenza della Corte d’appello di Bologna e ha rinviato alla stessa Corte, in diversa composizione, perché riesamini la controversia applicando il principio secondo cui, ai fini del rispetto del termine decadenziale previsto dall’art. 2926 c.c., rileva il deposito del ricorso introduttivo e non la sua notificazione. Il giudice di rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2926 c.c.
"entro il termine di sessanta giorni dall'assegnazione"
La decadenza per l’azione contro l’assegnatario di beni mobili si impedisce con la proposizione dell’azione entro il termine; quando il giudizio è introdotto con ricorso, è sufficiente il deposito del ricorso nel termine, non essendo richiesta la notificazione entro quel medesimo termine.
art. 2966 c.c.
La decadenza è impedita dal compimento dell’atto previsto dalla legge; nel caso di ricorso, l’atto rilevante è il deposito dell’atto introduttivo.
art. 39 c.p.c.
È richiamato dalla parte ricorrente per sostenere che, nei procedimenti introdotti con ricorso, la pendenza si collega al deposito in cancelleria.
art. 12 disp. prel. c.c.
È invocato per l’interpretazione della disciplina della decadenza e del momento rilevante ai fini del suo impedimento.
art. 14 disp. prel. c.c.
È invocato per la lettura delle norme eccezionali o che prevedono decadenze, in relazione al criterio interpretativo del termine.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
È richiamato come parametro della denunciata nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 360, n. 3 c.p.c.
È il vizio denunciato per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 360, n. 4 c.p.c.
È il vizio denunciato per nullità della sentenza derivante da motivazione apparente.
art. 360, n. 5 c.p.c.
È il vizio denunciato per omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti.
art. 702-bis c.p.c.
È il rito utilizzato per introdurre il giudizio; poiché l’atto introduttivo è un ricorso, rileva il deposito ai fini del rispetto del termine decadenziale.
Massime di principio
- Quando la legge collega una decadenza alla proposizione dell’azione e il processo si instaura con ricorso, l’atto idoneo a impedire la decadenza è il deposito del ricorso in cancelleria, non la sua successiva notificazione alla controparte.
- Il tempo necessario al giudice per emettere il decreto di fissazione dell’udienza o alla cancelleria per gli adempimenti successivi non può essere posto a carico della parte ai fini del rispetto del termine decadenziale, se ciò la priverebbe della possibilità di evitare la decadenza.
- Nel valutare la tempestività di un’azione soggetta a termine decadenziale, il giudice deve considerare correttamente il tipo di atto introduttivo previsto dal rito applicabile e non confondere deposito del ricorso e notificazione dello stesso.
- Se il motivo di ricorso che investe la corretta interpretazione della norma sulla decadenza è fondato, restano assorbite le censure che attaccano la motivazione della sentenza o l’omesso esame di fatti decisivi, quando esse riguardano il medesimo decisum.
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