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Messaggio

Messaggio numero 2325 del 10-07-2026

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento chiarisce la disciplina dell’adesione automatica alla previdenza complementare per i lavoratori privati di prima assunzione assunti dopo il 30 giugno 2026, il termine di 60 giorni per la scelta del TFR e le modalità di regolarizzazione delle quote arretrate tramite Uniemens. Indica i codici causali da usare, i termini di versamento e le conseguenze nei casi di denuncia tardiva, richiamando anche le direttive COVIP e le regole sul Fondo di Tesoreria.

Istruzioni operative per la regolarizzazione delle quote arretrate di TFR dei lavoratori di prima assunzione dal 1° luglio 2026

Adesione automatica alla previdenza complementare e scelta del TFR per i lavoratori di prima assunzione

Il documento fornisce istruzioni operative in relazione all’adesione automatica alle forme pensionistiche complementari prevista dall’articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dall’articolo 1, comma 204, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. La disciplina si applica, a decorrere dal 1° luglio 2026, ai lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione, esclusi i lavoratori domestici, assunti dopo il 30 giugno 2026.

Termine di 60 giorni e facoltà del lavoratore

Il comma 7-quater dell’articolo 8 riconosce al lavoratore un termine di sessanta giorni dalla data di prima assunzione per scegliere la destinazione del TFR maturando. Entro tale termine il lavoratore può:

  • rinunciare all’adesione automatica;
  • conferire l’intero importo del TFR maturando a un’altra forma di previdenza complementare liberamente prescelta;
  • mantenere il TFR secondo il regime dell’articolo 2120 del codice civile.

La scelta può essere successivamente revocata, con possibilità di conferire in seguito il TFR maturando a una forma pensionistica complementare prescelta.

Effetti dell’adesione automatica e versamenti del datore di lavoro

Il comma 7-quinquies prevede che, in caso di adesione automatica, il datore di lavoro:

  • dia comunicazione alla forma pensionistica complementare di destinazione;
  • inizi a effettuare i versamenti dal mese successivo alla scadenza dei sessanta giorni.

I versamenti comprendono quanto dovuto dalla data di prima assunzione e l’adesione decorre da tale data. Il documento evidenzia quindi che, pur producendo effetti dalla data di assunzione, l’obbligo di versamento alla forma pensionistica complementare sorge solo dal mese successivo alla scadenza del termine per la scelta.

Mantenimento del TFR e Fondo di Tesoreria

Il testo richiama anche la disciplina del Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile, istituito dall’articolo 1, commi 755 e 756, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificata dalla legge n. 199/2025.

Secondo le direttive COVIP del 19 giugno 2026, se il lavoratore esercita espressamente l’opzione di mantenere il TFR secondo l’articolo 2120 del codice civile:

  • il TFR maturando, dalla data di assunzione, non viene devoluto alla previdenza complementare;
  • continua a essere disciplinato dall’articolo 2120 del codice civile;
  • resta ferma, se ne ricorrono i presupposti, l’applicazione della disciplina del Fondo di Tesoreria.

Il documento precisa che, nel periodo tra assunzione e perfezionamento della scelta, il regime di destinazione delle quote di TFR maturate non è ancora definitivamente individuato e può essere assegnato, all’esito della scelta, alla previdenza complementare oppure al regime dell’articolo 2120 del codice civile e, ove spettante, al Fondo di Tesoreria.

Regolarizzazione delle quote arretrate di TFR nel flusso Uniemens

Per i lavoratori di prima assunzione assunti dopo il 30 giugno 2026, il documento fornisce istruzioni per la regolarizzazione delle quote arretrate di TFR, considerate competenze arretrate sotto il profilo dell’imputazione contributiva.

Ai fini dell’assolvimento degli obblighi contributivi deve essere utilizzato il codice causale:

  • "CF05";

il codice è stato istituito con la circolare n. 12 del 5 febbraio 2026 e va indicato nell’elemento Tipo ImpPregCMT di GestioneTFR /MeseTFR/MeseTesoreria/Contribuzione/ImportoPregresso del flusso Uniemens, con il significato di "Versamento arretrati quote TFR legge 30 dicembre 2025, n. 199".

Termini per la regolarizzazione e conseguenze del ritardo

La regolarizzazione delle competenze maturate nel periodo compreso tra la data di assunzione e la determinazione del regime definitivo di destinazione del TFR deve essere effettuata, senza applicazione di sanzioni civili, interessi o somme aggiuntive, entro il mese successivo al perfezionamento della scelta del lavoratore.

Se le quote di TFR arretrate sono denunciate oltre tale termine, cioè in un mese diverso da quello immediatamente successivo a quello in cui il lavoratore ha effettuato la scelta, la regolarizzazione deve avvenire con:

  • codice "CF02";
  • valorizzazione del codice "CF11" per il versamento delle somme dovute a titolo di maggiorazione.

Rinvii normativi e distinzione rispetto ai lavoratori non di prima assunzione

Per quanto non diversamente previsto, il documento rinvia alle indicazioni della circolare n. 12/2026 e del messaggio n. 1511 del 6 maggio 2026.

In nota viene inoltre precisato che, per i lavoratori non di prima assunzione, l’articolo 8, comma 9-bis, del decreto legislativo n. 252/2005, come modificato dalla legge n. 199/2025, disciplina un diverso meccanismo: il datore di lavoro informa il lavoratore della possibilità di indicare, entro sessanta giorni dalla data di assunzione, la forma pensionistica a cui destinare il TFR maturando e, in mancanza di indicazione, si applica l’adesione automatica di cui ai commi da 7 a 7-ter. Tale disposizione non richiama il comma 7-quater, riservato ai soli lavoratori di prima assunzione. Le direttive COVIP richiamate chiariscono inoltre che, se il lavoratore dichiara di non avere in essere alcuna adesione a forme pensionistiche complementari con conferimento del TFR, il nuovo datore di lavoro gestisce il TFR secondo l’articolo 2120 del codice civile e, se del caso, mediante conferimento al Fondo di Tesoreria.

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