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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27100/2026 del 17/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La vicenda riguarda un contrasto tra due fratelli in relazione all'accesso a un capannone/piazzale antistante. All'imputato era contestato il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, per avere applicato un lucchetto al cancello di ingresso, impedendo l'accesso al fratello. Il Tribunale di Isernia, all'esito dell'udienza predibattimentale, ha pronunciato sentenza di non luogo a procedere per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., ma ha comunque accolto la domanda risarcitoria della parte civile, rimettendo la liquidazione al giudice civile. Il difensore dell'imputato ha quindi impugnato la decisione deducendo: insussistenza degli elementi costitutivi del reato e difetto di motivazione, soprattutto per mancanza di prova dell'impedimento dell'accesso e del diritto del fratello ad accedere al capannone; insussistenza del diritto al risarcimento del danno in favore della parte civile; nullità/irregolarità della costituzione di parte civile per violazione dell'art. 78 c.p.p. Con motivi nuovi e memoria ha inoltre sostenuto che, nel caso di sentenza predibattimentale di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, il giudice non avrebbe potuto decidere sulla domanda civile, trattandosi di pronuncia non idonea a fare stato nel giudizio civile, richiamando anche la giurisprudenza più recente e l'art. 651-bis c.p.p.

La decisione

La Corte ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi, confermando che la condotta descritta integra l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, poiché l'apposizione di un lucchetto al cancello per impedire l'utilizzazione dell'immobile o del piazzale da parte del possessore è condotta tipica. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che il giudice dell'udienza predibattimentale che pronuncia proscioglimento per particolare tenuità del fatto non ha potere di decidere sulla domanda di restituzioni e risarcimento del danno, poiché tale sentenza non presuppone un definitivo accertamento del fatto illecito e non è idonea a acquistare efficacia di giudicato nel giudizio civile. Il quarto motivo è stato dichiarato aspecifico e comunque assorbito/irrilevante. Il ricorso è stato quindi accolto limitatamente alla statuizione civile, con annullamento senza rinvio sul punto e conferma del resto.

Norme richiamate

  • art. 392 c.p.

    La Corte lo applica al caso di apposizione di un lucchetto al cancello di ingresso per impedire l'utilizzazione dell'immobile, qualificando la condotta come esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose.

  • art. 131-bis c.p.

    È richiamato quale base del proscioglimento per particolare tenuità del fatto; la Corte distingue però tra proscioglimento emesso in dibattimento e quello emesso all'udienza predibattimentale quanto agli effetti sulla domanda civile.

  • art. 538 c.p.p.

    È interpretato nel senso che il potere del giudice di decidere sulla domanda civile è circoscritto ai casi di sentenza di condanna; non si estende al proscioglimento predibattimentale per particolare tenuità del fatto.

  • art. 554-ter c.p.p.

    Disciplina l'udienza predibattimentale; la sentenza di non luogo a procedere per particolare tenuità del fatto pronunciata in tale sede non è ritenuta idonea a decidere sulla domanda civile.

  • art. 544-quater, comma 6, c.p.p.

    È richiamato dalla Corte di appello per affermare l'inappellabilità della sentenza predibattimentale e per riqualificare l'appello come ricorso per cassazione.

  • art. 544-ter c.p.p.

    È richiamato nel testo come riferimento alla sentenza di non luogo a procedere pronunciata all'esito dell'udienza predibattimentale.

  • art. 78 c.p.p.

    È invocato dal ricorrente per contestare la regolarità formale della costituzione di parte civile; la Corte considera il motivo aspecifico per mancata allegazione o trascrizione dell'atto.

  • art. 651-bis c.p.p.

    È interpretato a contrario: attribuisce efficacia nel giudizio civile o amministrativo soltanto alla sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto emessa in seguito a dibattimento, non a quella predibattimentale.

  • art. 74 c.p.p.

    È richiamato nel ragionamento sulla domanda di restituzioni e risarcimento proposta dalla parte civile.

  • art. 425 c.p.p.

    È evocato per analogia: la sentenza predibattimentale per particolare tenuità del fatto è assimilata, quanto al difetto di giudicato, alla sentenza di non luogo a procedere all'udienza preliminare.

  • art. 173 del 2022 Corte cost.

    È richiamata la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 538 c.p.p. limitatamente al proscioglimento per particolare tenuità del fatto emesso dopo dibattimento, ma la Corte esclude l'estensione alla sentenza predibattimentale.

Massime di principio

  • La condotta di apporre un lucchetto o altro ostacolo materiale al cancello di accesso di un immobile, al fine di impedire al possessore o avente diritto l'utilizzazione del bene, può integrare il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose ex art. 392 c.p.
  • Il giudice dell'udienza predibattimentale che pronunci una sentenza di non luogo a procedere per particolare tenuità del fatto non ha, di regola, potere di decidere sulla domanda civile di restituzioni e risarcimento del danno, poiché quella pronuncia non comporta un definitivo accertamento del fatto illecito e non acquista efficacia di giudicato nel giudizio civile.
  • La declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 538 c.p.p. in tema di proscioglimento per particolare tenuità del fatto opera per la sentenza emessa all'esito del dibattimento, ma non è automaticamente estensibile alla diversa ipotesi della sentenza predibattimentale.
  • L'efficacia nel giudizio civile o amministrativo prevista dall'art. 651-bis c.p.p. per il proscioglimento per particolare tenuità del fatto riguarda solo la pronuncia resa dopo dibattimento e non quella emessa nell'udienza predibattimentale.
  • La censura sulla costituzione di parte civile deve essere specifica e supportata dalla produzione o trascrizione dell'atto rilevante; in difetto, il motivo è aspecifico.

Come è indicizzato

MaterieViolenza privataImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fattoNullità processuale

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